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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SERVIZI SOCIALI n. 109 del 29 giugno 2016
Autorizzazione all'esercizio per il nuovo centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Residenza Venezia", via Dei Pioppi 10, Marghera (VE). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L’atto autorizza il nuovo centro di servizi all’esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l’ente gestore di tale attività.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: istanza di autorizzazione prot. 1001/16/cm del 18/02/2016 parere dell’Azienda ULSS 12 trasmesso con nota prot. 41798 del 6/06/2016.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto che con nota protocollo 1001/16/cm del 18/02/2016- acquisita agli atti il 19/02/2016 port. n. 66654, integrata con nota agli atti in data 11/03/2016 prot. n. 99452, la Società Casamia Mestre s.r.l ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per il nuovo centro di servizi “Residenza Venezia” Via Dei Pioppi San Marco 4301 Venezia.
Preso atto che con nota prot. n. 135922 del 7/04/2016 la Sezione Servizi Sociali ha incaricato l’azienda ULSS n. 12 della verifica ai sensi della L.R. 22/02.
Rilevato che l’Azienda ULSS 12 di Venezia ha effettuato la visita di verifica in data 25/05/2016 e ha inviato alla Sezione Servizi Sociali il rapporto di verifica con protocollo 41798 del 6/06/2016 - registrato agli atti il giorno stesso al n.219469. Dal documento risulta che:
Considerata la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.R. 22/02;
Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni).
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’accreditamento istituzionale che verrà rilasciato con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 12 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187/2014;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Antonella Pinzauti
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