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Bur n. 61 del 24 giugno 2016


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE n. 37 del 26 maggio 2016

Sentenze di rigetto della Corte suprema di Cassazione n. 11216/23015 e n. 11217/2015, ai ricorsi presentati dalla Regione del Veneto, e ad essa sfavorevoli. Risarcimento dai danni causati dal mancato pagamento dei contributi comunitari con riferimento all'annata agraria 1998/1999. Attivazione delle procedure di impegno e liquidazione a favore delle Aziende Agricole "Tibaldo Costantino e "Pizzolato Anna Maria".

Note per la trasparenza

 Il presente provvedimento, dando seguito alle sentenze di rigetto della Corte suprema di Cassazione n. 11216/2015 e n. 11217/2015, che hanno avuto esito sfavorevole nei confronti della Regione del Veneto in favore delle Aziende Aziende Agricole “Tibaldo Costantino” e “Pizzolato Anna Maria”, attiva le procedure per l’impegno e le liquidazioni per l’importo totale pari ad euro 45.666,79, ai fini del risarcimento dei danni economici arrecati alle due aziende agricole in parola con riferimento all’annata agraria 1998/1999.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Regione del Veneto nel 1992 aveva attivato la programmazione agroambientale definita dal regolamento (CE) 2078/92 e successivamente integrata nelle misure a superficie, individuate dalla programmazione in materia di Sviluppo Rurale con il Regolamento (CE) 1257/99;

CONSIDERATO CHE fino alla costituzione dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA, la Segreteria del Settore Primario era stata competente dell’istruttoria della succitata programmazione, nonché della elaborazione degli elenchi dei beneficiari ammessi al pagamento dei contributi comunitari in merito alle azioni agroambientali in argomento;

ATTESO CHE nell’anno 2000, a seguito del mancato riconoscimento dei sopra citati contributi e della mancata corresponsione del contributo comunitario concernente la riduzione ed il mantenimento di concimi e fitofarmaci con riferimento all’annata agraria 1998/1999, la Regione del Veneto era stata citata in giudizio dalle Aziende Agricole “Tibaldo Costantino” (C.F. TBLCTN67R02H620E)  e “Pizzolato Anna Maria” (C.F. PZZNMR41S62M178O);

DATO ATTO CHE il Tribunale di Venezia, con sentenze 17 marzo 2003, n. 650 e n. 651, accoglieva la domanda delle Aziende Agricole “Tibaldo Costantino” e “Pizzolato Anna Maria” e condannava l’Amministrazione regionale al pagamento rispettivamente di euro 6.400,71 e di euro 26.878,95;

DATO ATTO CHE con deliberazione 16 luglio 2003, n. 2180, la Giunta regionale aveva autorizzato l’Amministrazione regionale a proporre appello avverso le sentenze del Tribunale di Venezia n. 650 e n. 651 del 17 marzo 2003 succitate, e affidato l’incarico di patrocinio all’Avvocatura Distrettuale, che aveva seguito il ricorso anche nel primo grado;

PRESO ATTO CHE la Corte di Appello di Venezia con le sentenze n. 484 e n. 486, del 23 aprile 2007 aveva rigettato gli appelli proposti dalla Regione del Veneto e l’Avvocatura Distrettuale di Venezia, nel prosieguo dell’incarico, aveva proposto appello avanti la Corte di Cassazione;

VISTA la nota 14 ottobre 2015, prot. reg. n. 412947, con cui l’Avvocatura regionale ha trasmesso alla Sezione Agroambiente le sentenze della Corte di Cassazione n. 11216/15 (Azienda Agricola Tibaldo Costantino) e n. 11217/15 (Azienda Agricola Anna Maria Pizzolato), sfavorevoli alla Regione del Veneto, e ha comunicato altresì che la stessa Avvocatura regionale avrebbe provveduto a rifondere alla controparte solo le spese di lite a sfavore, liquidate in sentenza;

DATO ATTO CHE alle Aziende Agricole “Tibaldo Costantino” e “Pizzolato Anna Maria”, spettano, oltre al risarcimento del mancato pagamento dei contributi con riferimento all’annata agraria 1998/1999, anche gli interessi legali calcolati dal 4 gennaio 2000 al 30 giugno 2016, come di seguito specificato:

  • Azienda Agricola “Tibaldo Costantino”:
  • capitale euro 6.400,71, interessi euro 2.382,43 totale euro 8.783,14;
  • Azienda Agricola “Pizzolato Anna Maria”:
  • capitale euro 26.878.95, interessi 10.004,70, totale euro 36.883,65;

per un totale complessivo pari ad euro 45.666,79;

DATO ATTO CHE, al fine di consentire l’attivazione delle procedure di impegno e di pagamento degli oneri derivanti dalle succitate sentenze con nota 22 marzo 2016, prot. reg. n. 113184, la Sezione Agroambiente ha trasmesso all’Avvocatura regionale il “Modulo di richiesta iscrizione nuova assegnazione” per un importo totale pari ad euro 45.666,79, e ne ha chiesto l’inoltro alla Sezione Bilancio per il successivo prosieguo contabile;

VISTA la nota 1 aprile 2016, prot. reg. n. 126981, con la quale l’Avvocatura regionale ha inoltrato alla Sezione Bilancio formale richiesta di variazione di bilancio, come richiesto dalla Sezione Agroambiente con la nota di cui al paragrafo precedente, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 102220 “Fondo rischi spese legali parte corrente” per un importo totale pari ad euro 45.666,79, a favore di un capitolo CNI, in attuazione delle citate sentenze n. 11216/15, e n. 11217/15;

CONSIDERATO CHE, come precisato dalla succitata nota dell’Avvocatura regionale 1 aprile 2016, prot. reg. n. 126981, la richiesta di utilizzo del capitolo di nuova istituzione deriva dal fatto che tale spesa non era prevedibile giacché solo con le sentenze di cui al punto precedente emesse dalla Corte Suprema di Cassazione, l’Amministrazione regionale è stata condannata in via definitiva al pagamento degli oneri in favore delle ricorrenti Azienda Agricola”Tibaldo Costantino” e Azienda Agricola”Pizzolato Maria Teresa” e pertanto spesa non era stata scritta a bilancio;

VISTA la DGR 19 aprile 2016, n. 444, che ha approvato, tra l’altro, l’adeguamento compensativo dello stanziamento di competenza e di cassa mediante prelievo dal capitolo 102220/U – parte corrente (art. 46, C.3, D.LGS 23/06/2011, N. 118) “Fondo Rischi spese legali” in corrispondenza delle attività di gestione del bilancio in corso d’esercizio e implementazione di competenza e di cassa nell’istituendo capitolo 102661/U (CNI) per un importo pari ad euro 45.666,79;

CONSIDERATO CHE, per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per dare seguito all’impegno e alle liquidazioni a favore dell’Azienda Agricola “Tibaldo Costantino” per l’importo pari ad euro 8.783,14, e a favore dell’Azienda Agricola “Pizzolato Anna Maria” per l’importo pari ad euro 36.883,65, per un totale complessivo pari ad euro 45.666,79;

decreta

  1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di impegnare e liquidare la somma complessiva pari ad euro 45.666,79, a favore delle sottoelencate Aziende Agricole, quale risarcimento del danno arrecato a causa del mancato riconoscimento del contributo comunitario - Regolamento (CE) 2078/92 e Regolamento (CE) 1257/99 -, con riferimento all’annata agraria 1998/1999, come di seguito specificato:
  3. Azienda Agricola “Tibaldo Costantino” (C.F. TBLCTN67R02H620E): totale euro 8.783,14;
  4. Azienda Agricola “Pizzolato Anna Maria” (C.F. PZZNMR41S62M178O): totale euro 36.883,65;
  5. di dare atto che l’impegno e le liquidazioni dell’importo di cui al punto precedente vengono disposti a valere sul capitolo 102661/U (CNI)  - “Oneri per la definizione transativa contenziosi - agricoltura - trasferimenti correnti” - del Bilancio regionale 2016 che presenta sufficiente disponibilità;
  6. di dare atto che la spesa di cui si dispongono l’impegno e le liquidazioni con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni al sensi della L.R. 1/2011;
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per il successivo prosieguo contabile;
  8. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende Agricole “Tibaldo Costantino” e “Pizzolato Anna Maria”;
  9. di trasmettere, per conoscenza, il presente provvedimento all’Avvocatura regionale;
  10. di rimandare, per i riferimenti tecnico-contabili, agli allegati T1 e T2 al presente provvedimento, quali parti integranti del medesimo;
  11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;
  12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Riccardo De Gobbi

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