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Bur n. 61 del 24 giugno 2016


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 27 del 15 giugno 2016

Approvazione del modello regionale del simbolo distintivo di classificazione della struttura ricettiva complementare "case per vacanze" (art. 31 della l.r. n. 11 del 2013 e DGR n. 419 del 2015).

Note per la trasparenza

si approva il modello regionale della simbologia grafica da utilizzare per esporre il segno distintivo di classificazione della struttura ricettiva complementare “case per vacanze”.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la l.r. 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplina all’articolo 31 la classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali;

- ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera e) della citata legge regionale, la Giunta regionale, con provvedimento, definisce il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali”;

-  in data  24 aprile 2015 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 419 del 31 marzo 2015, con oggetto: “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione n. 1/CR del 20 gennaio 2015, legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 31, comma 1”;

DATO ATTO CHE

- con la stessa deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 31 marzo 2015, Allegato A, articolo 10 “Simboli distintivi delle strutture complementari”, sono state date le seguenti indicazioni e direttive relativamente alla realizzazione del simbolo grafico distintivo delle strutture complementari tra le quali sono comprese le “case per vacanze”:  

a) il simbolo distintivo di classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale della struttura ricettiva complementare;

b) il simbolo distintivo è costituito da un letto per tutte le strutture complementari, su fondo verde racchiuso in un’ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde. Nella parte superiore dell’ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura complementare, con lettere scritte in maiuscolo  CASA VACANZA;

c) il  simbolo  distintivo di classificazione deve essere riprodotto in un cartello rettangolare così  composto:

- ellisse con, nella parte inferiore, i leoni che specificano la categoria di classificazione assegnata all’esercizio da 2 a 4 leoni;

- forme, colori e immagini stabilite da decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo;

DATO  ATTO CHE

- in conformità alla tabella dell’art.1 dell’Allegato A della DGR n.419/2015, nella tipologia di struttura ricettiva “case per vacanze”, attualmente vigente secondo l’art.27 della legge regionale n. 11 del 2013, possono rientrare le seguenti tipologie di strutture ricettive, già previste dagli abrogati art. 25 e art. 26 della l.r.n.33/2002: case per ferie, centri vacanze per ragazzi, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, foresterie per turisti;

CONSIDERATO CHE

- il comma 2 dell’articolo 10 dell’Allegato A della DGR n. 419/2015 prevede per le  “case per vacanze”, l’obbligo di specificazione della tipologia della suddetta struttura ricettiva complementare nella parte superiore dell’ellisse, da riportare in rosso con lettere maiuscole: CASA  VACANZA;

- il comma 2 dell’articolo 10 dell’Allegato A della DGR n. 419/2015 prevede che, per gli ostelli della gioventù, la specificazione della suddetta denominazione aggiuntiva/sostitutiva può essere riportata nella parte superiore dell’ellisse nel seguente modo con lettere scritte in maiuscolo: YOUTH HOSTEL  oppure a scelta del gestore: HOSTEL;

RITENUTO CHE

- la facoltà di utilizzare, in sostituzione della parola CASA VACANZA nel simbolo distintivo della casa per vacanze, le denominazioni YOUTH HOSTEL  oppure HOSTEL, è attribuita alla scelta del titolare della struttura classificata con la denominazione di ostello della gioventù, che però dovrà rispettare, nella parola scelta per il simbolo distintivo, le stesse dimensioni, caratteri e colori della scritta CASA VACANZA, come definita nel modello regionale, specificato nell’ Allegato A) al presente provvedimento;

DATO ATTO  CHE

- le strutture ricettive, tra cui le case per vacanze, ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale n. 11 del 2013, devono esporre, in modo ben visibile all’esterno, il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e) del citato articolo;

-  i titolari delle strutture ricettive, tra cui le case per vacanze, che non espongono o espongono in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00= a euro 2.000,00= ai sensi della lettera e)  del comma 3 dell’articolo 49 della l. r. n. 11 del 2013;

CONSIDERATO CHE

- a decorrere dal 24 aprile 2015, ai sensi dell’Allegato A della DGR n.419/2015, come modificata dalla DGR n.152 del 17.2.2016, tutte le strutture ricettive case per vacanze, sia in caso di nuova apertura, sia quelle già classificate o regolarmente esercitate come strutture ricettive extralberghiere in vigenza della l.r.n.33/2002, devono essere classificate dalla Provincia in conformità alla citata DGR;

DATO ATTO CHE

- nel punto 10 del deliberato della citata DGR n. 419/2015 si autorizza il Direttore della Sezione regionale Turismo, con proprio decreto, ad individuare il modello regionale del simbolo grafico per esporre il segno distintivo di classificazione da collocare in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale della struttura ricettiva complementare “case per vacanze”;

RITENUTO OPPORTUNO

- adottare il suddetto simbolo di classificazione, secondo le disposizioni dell’art. 10 dell’Allegato A) della DGR n. 419 del 2015, con livello di classificazione da due a quattro leoni per la tipologia di struttura ricettiva complementare “case per vacanze”, come specificato nell’Allegato A al presente provvedimento;

- richiamare, per omogeneità di immagine, le misure, le forme ed i colori, già approvati con la DGR n. 3707 del 14 giugno 1988 disciplinante i simboli distintivi delle strutture ricettive alberghiere, fatte salve le particolarità del simbolo del letto e dei leoni individuate dalla citata DGR n. 419/2015 e le particolarità conseguenti all’inserimento del marchio turistico regionale disciplinato dalla DGR n. 418 del 31 marzo 2015;

- disporre, per i motivi citati, che il simbolo distintivo specificato nell’Allegato A sia realizzato con le seguenti prescrizioni tecniche:

- il simbolo è costituito da un letto visto di profilo, sovrastato da un cuscino a forma di ellisse in posizione obliqua;

- il suddetto simbolo, di colore bianco su fondo verde, è racchiuso in un’ellisse delimitata da bordini in rosso bianco e verde;

- la specificazione della tipologia di struttura complementare, deve essere riportata in rosso nella parte superiore dell’ellisse con lettere scritte in maiuscolo CASA VACANZA;

- nella parte inferiore dell’ellisse appaiono, di colore bianco all’interno di cerchi di colore rosso, i leoni alati veneziani, visti di profilo, in numero da due a quattro, corrispondente al livello di classificazione assegnato alla struttura ricettiva;

- il simbolo è riprodotto in una targa identificativa con ellisse esterna di 23 cm. di larghezza e 15 cm. di altezza inserita in un rettangolo di cm. 40 x cm 21  con materiale di metallo o plastico;

- i modelli devono essere riprodotti con i seguenti colori:

- fondo del rettangolo in cui sono inseriti: bianco;

- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell’ellisse verde pantone 347;

- bordino esterno dell’ellisse, scritta in alto che specifica l’attività e i leoni alati veneziani: rosso pantone Warm Red/C;

- all’interno dell’angolo inferiore sinistro è posizionato il marchio turistico regionale per l’Italia, da realizzarsi in conformità alle disposizioni del manuale d’uso contenuto nell’Allegato D della DGR n. 418 del 31 marzo 2015, pubblicata nel BUR n. 38 del 17 aprile 2015; il marchio comprende un leone marciano, una stella bianca a sette punte inserita in un cerchio che ritaglia altrettanti spicchi di colore diverso, il logotipo: Veneto, il pay-off: Tra la terra e il cielo,  il dominio del portale: www.veneto.eu

- le misure citate potranno essere adeguatamente ridotte solo nel caso di carenza di sufficiente spazio espositivo all’esterno dell’ingresso principale della struttura, mantenendo comunque inalterate le proporzioni e gli altri elementi nonché garantendo sempre la leggibilità delle scritte e dei simboli;

CONSIDERATO CHE

- la realizzazione del simbolo distintivo della classificazione e la sua affissione richiedono adeguati tempi tecnici;

-per un principio di proporzionalità, l’obbligo di esposizione del simbolo distintivo della classe assegnata non può avere efficacia immediata coincidente con la data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, perché i titolari delle case per vacanze non avrebbero il tempo di adeguarsi al nuovo obbligo;

RITENUTO OPPORTUNO

- disporre che il simbolo distintivo della classificazione, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, realizzato secondo le prescrizioni tecniche citate, sia obbligatorio, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, per tutte le case per vacanze classificate ai sensi della DGR n. 419/2015;

DATO ATTO CHE

- ai sensi del comma 1 dell’art. 10 dell’Allegato A della DGR n. 419/2015, il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale delle case per vacanze e non costituisce messaggio pubblicitario;

- il simbolo distintivo della classificazione è esente dall’imposta di pubblicità, ai sensi del D.lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1, lettera i), perchè si tratta di targa la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge;

CONSIDERATO

  • il caso di una casa  per vacanze situata in un appartamento all’interno di un edificio condominiale, ove vige un  divieto condominiale, comunale o della Soprintendenza che impedisce di affiggere il simbolo distintivo della struttura ricettiva all’esterno dell’ingresso dell’edificio  condominiale;

RITENUTO CHE

  •  la finalità di informazione al turista sulla classificazione della struttura possa essere soddisfatta affiggendo il simbolo distintivo all’esterno dell’ingresso dell’appartamento e che in ogni caso la porta di ingresso dell’appartamento non possa essere oggetto di divieti di affissione condominiali, comunali o della Soprintendenza;

DATO ATTO CHE

- il simbolo distintivo della casa per vacanze va affisso sulla parete o sulla porta di ingresso all’esterno dell’ingresso dell’appartamento, sito in un edificio condominiale ove vige un divieto condominiale, comunale o della Soprintendenza di affissione del simbolo all’esterno dell’ingresso dell’edificio condominiale;

- il titolare della struttura ricettiva, con simbolo distintivo affisso all’esterno dell’ingresso dell’appartamento sito in un edificio condominiale, deve esibire, agli incaricati del controllo ai sensi dell’art.35 della l.r.n.11/2013, la copia della disposizione condominiale, comunale o della Soprintendenza che vieta l’affissione del simbolo all’esterno dell’ingresso dell’edificio condominiale, per evitare la sanzione di cui alla lettera e) del comma 3 dell’art.49 della l.r.n.11/2013;

RITENUTO OPPORTUNO

- pubblicare integralmente il presente provvedimento nella versione a colori nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

VISTI  il D.lgs.n.507 del 1993; la legge n. 241/1990; la l.r. n. 11/2013; la DGR n.3707/1988; la DGR n. 418/2015; la DGR n. 419/2015;

decreta

  1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di simbolo distintivo della classificazione assegnata alle case per vacanze, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento;
  1. di approvare tutte le prescrizioni tecniche descritte in premessa per la realizzazione  del suddetto simbolo grafico;
  1. di disporre che il simbolo distintivo della classificazione, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, realizzato secondo le prescrizioni tecniche citate, sia obbligatorio, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, per tutte le case per vacanze classificate ai sensi della DGR n.419/2015;
  2. di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell’art.10 dell’Allegato A della DGR n.419/2015, il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale delle case per vacanze e non costituisce messaggio pubblicitario;
  1. di dare atto che il simbolo distintivo della classificazione è esente dall’imposta di pubblicità, ai sensi del D.lgs.n.507 del 1993 art.17, comma 1, lettera i);
  1. di dare atto, per i motivi citati in premessa, che il simbolo distintivo della casa per vacanze va affisso sulla  parete o sulla porta di ingresso all’esterno dell’ingresso dell’appartamento, sito in un edificio condominiale, ove vige un divieto condominiale, comunale o della Soprintendenza di affissione del simbolo all’esterno dell’ingresso dell’edificio condominiale;
  2. di dare atto, per i motivi citati in premessa, che il titolare della casa per vacanze, con simbolo distintivo affisso all’esterno dell’ingresso dell’appartamento sito in un edificio condominiale, deve esibire, agli incaricati del controllo ai sensi dell’art.35 della l.r.n.11/2013, la copia della disposizione condominiale, comunale o della Soprintendenza che vieta l’affissione del simbolo all’esterno dell’ingresso dell’edificio  condominiale;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nella versione a colori nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo  nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

Paolo Rosso

(seguono allegati)

27_Allegato_DDR_27_15-06-2016_325118.pdf

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