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Bur n. 59 del 21 giugno 2016


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FITOSANITARIO n. 14 del 07 giugno 2016

Applicazione del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000: "Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" nella Regione Veneto per l'anno 2016.

Note per la trasparenza

Il presente atto approva le misure di contenimento della flavescenza dorata della vite nel territorio regionale per l’anno 2016, come previsto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM 31 maggio 2000.

Il Dirigente

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;

Visto il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante “Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”;

Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata della vite per le produzioni viticole e per il vivaismo viticolo regionale;

Visti i risultati dell’attività di monitoraggio per accertare la presenza di flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus nei vigneti del Veneto dal 1992 al 2015, i quali hanno evidenziato che nel territorio regionale non esistono zone indenni;

Considerato che la flavescenza dorata tende ad aumentare la propria presenza in zone viticole dove non vengono eseguiti interventi specifici di controllo del vettore;

Ritenuto pertanto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte al contenimento della flavescenza dorata della vite, in particolare attraverso un’azione di contrasto della cicalina Scaphoideus titanus,come previsto dall’ art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM 31maggio 2000;

Vista la L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997;

decreta

  1. l’intero territorio della Regione è riconosciuto zona di insediamento ai sensi dell’art. 5 del DM 31 maggio 2000;
  2. di approvare le seguenti misure di contenimento della flavescenza dorata della vite, come previsto dall’ art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM 31 maggio 2000;
  1. Nei vigneti, sia produttivi che non ancora in produzione , ove è accertata la presenza di Scaphoideus titanus:
  • eseguire un intervento insetticida nei confronti del vettore Scaphoideus titanus;
  • effettuare due interventi insetticidi, nei vigneti coltivati con le tecniche di agricoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007, a distanza di 7-10 giorni con i prodotti fitosanitari ammessi per la difesa in agricoltura biologica; la ripetizione del trattamento si rende necessaria date le caratteristiche di scarsa persistenza e foto/termolabilità di tali prodotti;
  1. gli interventi insetticidi di cui alla lettera a) possono coincidere con il trattamento contro la seconda generazione di tignoletta della vite (Lobesia botrana), laddove siano presenti entrambi i fitofagi;
  2. per i vivaisti viticoli, in tutto il territorio regionale:
  • obbligo di effettuare tre interventi insetticidi contro lo Scaphoideus titanus nei campi di Piante Madri Marze (PMM), Piante Madri Portainnesti (PMP) e nei barbatellai:
  • il primo diretto verso le forme giovanili (neanidi dal I al IV stadio) indicativamente entro la metà di giugno;
  • il secondo diretto verso gli adulti indicativamente entro la prima decade di luglio;
  • il terzo, sempre diretto verso gli adulti indicativamente, verso la metà di agosto;
  1. per il controllo di Scaphoideus titanus andranno impiegati insetticidi autorizzati i cui formulati commerciali riportano in etichetta l’indicazione delle/a cicaline/a. Per le date dei trattamenti, anche in funzione dei prodotti utilizzabili, ci si dovrà attenere alle indicazioni contenute nei bollettini settimanali di difesa della vite pubblicati dal Settore Fitosanitario;
  2. per salvaguardare gli insetti pronubi va rispettato il divieto di usare gli insetticidi nel periodo della fioritura e ci si dovrà attenere alle eventuali ulteriori restrizioni riportate in etichetta. È inoltre vietato trattare con insetticidi tossici per le api qualora sia in fioritura la vegetazione del cotico erboso sottostante il vigneto, salvo che non sia preventivamente sfalciata (L.R. n. 23 del 18/04/1994, art. 9, comma 4);
  1. l'inosservanza delle misure di contenimento della flavescenza dorata della vite di cui al punto 2) sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;
  2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giovanni Zanini

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