Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 48 del 24 maggio 2016


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE n. 70 del 12 maggio 2016

Concessione di acqua minerale idropinica denominata "FONTE S. AGOSTINO" in Comune di Altavilla Vicentina (VI). Sig.ra Maria Giovanna Tiso - Differimento della data di scadenza. (L.R. 40/1989).

Note per la trasparenza

Differimento della data di scadenza della concessione mineraria di acqua minerale idropinica per dare continuità alla concessione nelle more dell'avvio della procedura di conferimento.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R. n. 1626 del 05/06/2007 di rinnovo della concessione fino al 03/11/2016; istanza di differimento in data 26/10/2015, prot. n. 437351 / C.101 del 29/10/2015.

Il Direttore

PREMESSO che con la L.R. n.40 del 10/10/1989, la Regione disciplina la ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO l’Art.32 della L.R. n.40 del 10/10/1989, il quale stabilisce che, alla scadenza del termine della concessione, il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima della scadenza e abbia eseguito il programma di coltivazione e ottemperato agli obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione;

CONSIDERATO che la stessa legge stabilisce che l’istanza di rinnovo deve essere presentata direttamente alla Giunta regionale senza necessità di dare attuazione alle procedure di deposito dell’istanza presso i Comuni interessati dall’attività mineraria e di pubblicità della domanda stessa;

CONSIDERATO che quanto stabilito dalla legge regionale e riportato al punto precedente non pare armonizzarsi con la necessità di attivare azioni di evidenza pubblica che assoggettino a procedure di selezione gli eventuali interessati all’istanza di sfruttamento della concessione mineraria in parola, al fine che l’Ente pubblico, i consumatori e le imprese possano trarre il massimo beneficio dall’utilizzo della risorsa;

CONSIDERATO che le previsioni di cui alla L.R. n.40 del 10/10/1989, unitamente alle disposizioni di cui alle DD.GG.RR. n.994 del 17/06/2014 e n.1827 del 06/10/2014, costituiscono idonea applicazione dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento per il conferimento delle concessioni minerarie e l’uso delle acque minerali e termali;

VISTA l’istanza pervenuta per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E. in data 18/03/2015, prot. n.122330 / C.101 del 23/03/2015, con cui la ditta “Hotel Petrarca S.r.l.” con sede in Montegrotto Terme (PD), Piazza Roma 23, C.F. 00605790286, attuale titolare della concessione in virtù del conferimento avvenuto con D.D.R. n.283 del 17/12/2007, ha chiesto ai sensi del comma 3 dell’Art.32 della L.R. n.40 del 10/10/1989, il rinnovo della concessione in scadenza il 05/05/2016, così come previsto con D.G.R. n.3904 del 27/10/1998;

CONSIDERATO che l’istanza in argomento è stata presentata a termini di legge un anno prima della scadenza e che l’attuale concessionario, da quanto risulta dagli atti d’ufficio, ha eseguito regolarmente il programma di coltivazione e ottemperato agli obblighi conseguenti;

CONSIDERATO che è necessario mantenere in esercizio i pozzi della concessione, al fine di prevenire danni che potrebbero portare ad alterazioni delle potenzialità dei pozzi oltre che della qualità delle acque termali emunte;

CONSIDERATO che le procedure, già per altro in fase di avvio, per il conferimento della concessione termale denominata “CENTRO II” non si concluderanno entro l’attuale scadenza della concessione medesima;

CONSIDERATO che, al fine di dare continuità all’esercizio dei pozzi nelle more dell’esito delle procedure di assegnazione, è opportuno differire la data di scadenza della concessione termale denominata “CENTRO II” al 31/12/2016;

decreta

  1. di differire la data di scadenza del 05/05/2016, della concessione di acqua termale denominata “CENTRO II”, in comune di Montegrotto Terme (PD), intestata alla ditta “Hotel Petrarca S.r.l.” con sede in Montegrotto Terme (PD), Piazza Roma 23, C.F. 00605790286, al 31/12/2016;
  2. di stabilire che la ditta titolare della concessione in parola è tenuta all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
    • sottostare agli obblighi imposti con gli atti citati nelle premesse;
    • corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato;
    • attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano le stesse;
    • assicurare ai funzionari della Regione e all’U.L.S.S. competente per territorio, la possibilità di svolgere l’attività di vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i dati statistici, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
  3. di ricordare alla ditta l’obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R. 128/1959 ed al D.Lgs. 624/1996, nonché delle prescrizioni impartite dall’Autorità mineraria, che devono ritenersi per il concessionario adempimenti, la cui inosservanza può anche comportare la decadenza della concessione;
  4. di prescrivere a carico del concessionario, ai sensi dell’Art.18 del R.D. n.1443/1927, l'obbligo di:
    • corrispondere al competente ufficio della Regione del Veneto l’importo dell’imposta relativa alla registrazione a imposta fissa del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo),
    • trascrivere, ai sensi del comma 2 dell’Art.27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze,
    • far pervenire alla Regione del Veneto, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;
  5. di stabilire altresì, che il differimento della data di scadenza della concessione, di cui al presente provvedimento, è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR).
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013.

Marco Puiatti

Torna indietro