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Materia: Demanio e patrimonio
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC n. 68 del 05 maggio 2016
Contratto per il "Servizio sostitutivo di mensa" mediante buono cartaceo per i dipendenti della Regione del Veneto con la Società Edenred Italia S.r.l. di Milano P.I. 0942984015. Adeguamento prezzi Convenzione Buoni Pasto n. 7 CONSIP e rinnovo contratto. C.I.G. 6683766230
Nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 29, comma 1 e art. 57, comma 5 lett. b) e comma 7 del D.L Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il Direttore
PREMESSO che:
RICHIAMATA la D.G.R. n. 324 in data 24 marzo 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato la programmazione di forniture e servizi per il bilancio 2016-2017.
CONSIDERATO che il contratto in essere con la Società Edenred Italia S.r.l. prevede un corrispettivo che, in sede di stipula era stato determinato in base alla convenzione CONSIP “Buoni Pasto n. 6 – Lotto 2” pari ad uno sconto sul valore nominale del buono pasto del 15,91%, con clausola di recesso automatico in presenza di una eventuale convenzione CONSIP migliorativa del prezzo, ex comma 13 art.1 del D.L. 95/2012, ovvero con la possibilità per l’appaltatore di effettuare una modifica al prezzo dallo stesso offerto sulla base della nuova convenzione CONSIP.
PRESO ATTO che il contratto stipulato con la Società Edenred Italia S.r.l. ha una durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione avvenuta in data 17 settembre 2013 e prevede la possibilità di poter rinnovare il rapporto in presenza delle condizioni di legge previste (art. 2 del Capitolato speciale d’appalto).
DATO ATTO che l’art. II.2.2 del Bando di Gara, intervenuto in data anteriore al D.L. 95/2012, prevedeva la facoltà di rinnovare per ulteriori tre anni il contratto, ai sensi di quanto previsto dagli art.li 2 e 3 del Capitolato speciale d’appalto per un valore presunto nel caso di rinnovo contrattuale pari a (stima base gara) € 16.269.000,00= (sedicimilioniduecentosessantanovemila euro) (esclusa IVA al 4%).
CONSIDERATO che l’Amministrazione può procedere al rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs. 163/2006, se tale facoltà è espressamente prevista dalla lex di gara nel calcolo dell’importo massimo stimato (come sopra) che deve tenere conto di qualsiasi forma di opzione o di rinnovo del contratto.
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 57 comma 7, del D.Lgs. 163/2006 che vieta il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori, ma non impedisce il rinnovo espresso dei contratti, nel caso in cui il primo sia stato aggiudicato con una procedura aperta o ristretta e per un tempo predeterminato e limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicato nel bando del contratto originario.
DATO ATTO che anche l’art. 50 bis della L.R. 4 febbraio 1980 n. 6 prevede che i contratti di fornitura di beni e servizi possono essere rinnovati una sola volta se sussistono quei presupposti previsti nel comma 1 nelle lettere da a) ad e) e che il rinnovo deve intervenire almeno tre mesi prima della scadenza.
CONSIDERATO che nel corso della procedura e dopo la pubblicazione del bando di gara, in data 06/07/2012, è entrato in vigore il D.L. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario” (Spending Review) convertito in Legge il 07.08.2012, n. 135 in cui all’art. 1 comma 7 dispone che “fermo restando quanto previsto all’art. 1 commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche…….relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, ovvero a esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente…” e mentre al comma 8 dispone che “i contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli..”
RICHIAMATO l’art. 5, comma 7 del citato D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012, n. 135 il quale prevede che “a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art.1, comma 2, della Legge 31/12/2009, n. 196, …non può superare il valore nominale di 7,00 euro” e che la norma specificava che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessavano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012.
VISTO il Decreto del 22/12/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell’art. 1, commi 7 e 8, del citato D.L. 6 luglio 2012, n. 95.
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge il 07.08.2012, n. 135 prevede in ogni caso che il disposto non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, per cui ogni riferimento per l’eventuale rinnovo rimane quanto stabilito dal contratto ed eventualmente dall’art. 1 comma 13 dello stesso D.L. 95/2012.
PRESO ATTO che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con Comunicato congiunto in data 22 aprile 2016 del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti e dell’A.N.A.C. è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo , di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati entro la data del 18 aprile 2016, pertanto, la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016.
DATO ATTO che la Consip S.p.a. ha aggiudicato in via definitiva la gara per l’attivazione della convenzione relativa alla fornitura del “Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per la P.A. – Buoni Pasto 7”, pubblicata nel sito della CONSIP il 24/03/2016, attiva dal 23/03/2016.
PRESO ATTO che la gara è stata aggiudicata per il Lotto II (Friuli, Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Toscana) con uno sconto sul valore facciale pari al 17,17%.
CONSIDERATO che la convenzione CONSIP - Buoni Pasto n. 7 comprende anche la eventuale sperimentazione del Buono Pasto elettronico (vedi Capitolato Tecnico art. 1.2 “Oggetto dell’appalto”) e quindi può coesistere con quanto approvato dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n. 1717 in data 01/12/2015 in merito all’assunzione del Buono Pasto elettronico.
PRESO ATTO che la Sezione Affari Generali e FAS-FSC con nota Prot. n. 127184 dell’01/04/2016 ha manifestato alla Società Edenred Italia S.r.l., ai sensi anche della L.R. 4 febbraio 1980 n. 6 e s.m.i. , la volontà di procedere al rinnovo del contratto nei termini previsti dalla legge e dal contratto attualmente in essere.
PRESO ATTO che nella nota succitata la Sezione Affari Generali e FAS – FSC ha ribadito inoltre, che, in caso di positivo accoglimento, gli ordinativi di buoni pasto successivi all’adozione da parte di CONSIP della convenzione n. 7 dovranno essere conseguentemente adeguati al prezzo.
PRESO ATTO che la Edenred Italia S.r.l. con nota Prot. n. 137747 in data 08/04/2016 si è dichiarata disponibile a rinnovare il contratto in oggetto per ulteriori 3 anni, cosi come previsto dall’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto, nei termini previsti dalla legge, rendendosi altresì disponibile sin d’ora all’allineamento del prezzo del buono pasto alla Convenzione n. 7 - CONSIP.
RILEVATO inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 occorre procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento di affidamento e che si ritiene opportuno individuare nella persona della Dr.ssa Michela Pasqual, Responsabile dell’Ufficio Gestione Servizi Generali del Settore Ufficiale Rogante, Contratti, Servizi Generali e Assicurazioni.
VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 172 del 19/12/2011
VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 108 del 20/09/2012
VISTA la lex di gara e la data di pubblicazione del bando
VISTO il D.L. 95/2012 convertito in Legge il 07.08.2012, n. 135
VISTO il Decreto del 22/12/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
VISTO il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163
VISTA la D.G.R. n. 1717 dell’01/12/2015
VISTA la D.G.R. n. 324 del 24/03/2016
VISTO il Comunicato del 22 aprile 2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’A.N.A.C.
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012
Tutto ciò premesso
decreta
Carlo Terrabujo
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