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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE n. 224 del 27 novembre 2015
Contributo compensativo a favore dei comuni per il mancato uso alternativo del territorio in relazione a concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti, ex articolo 2, comma 558 e comma 559, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Impegno di spesa.
Attribuzione ai comuni dell’indennità per il mancato uso alternativo del territorio previsto dall’ex articolo 2, comma 558 e comma 559, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) per le concessioni per l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde.
Il Direttore
VISTO l’art. 2 commi 558 e 559 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) - stabilisce, che: “A decorrere dal 1º gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 558 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:
a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale; b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale”.
PRESO ATTO che con deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 350/2013/R/GAS del 01.08.2013 è stato fissato, per l’anno solare 2014, il valore complessivo del contributo da corrispondere alle Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.
PRESO ATTO che successivamente l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con deliberazione n. 51/2015/R/gas del 15.02.2015 ha approvato, per l’anno solare 2014, i coefficienti di ripartizione del contributo tra le Regioni, stabilendo per la Regione Veneto il coefficiente del 3,3% determinando un contributo complessivo di € 62.406,96.
VISTO il decreto della Sezione Geologia n. 79 del 08.05.2015 con cui è stato accertato l’importo riscosso con bolletta n. 2881 del 09.02.2015 di € 62.406,96, sul capitolo di entrata n. 100463 “Assegnazione statale per i trasferimento del contributo compensativo a carico dei concessionari all’attività di stoccaggio del gas naturale (art. 2 commi 558 e 559 L.24/12/2007, N. 244)” al numero di accertamento n. 152/2015.
CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso, con nota prot. n. 0011858 del 29.05.2015, acquisito al nostro protocollo regionale al numero 229674 del 03.06.2015, una ripartizione dell’importo del contributo per complessivi € 62.406,96 alla luce di quanto disposto dal comma 559 lettera a) e lettera b) tra i soggetti aventi diritto, tenendo conto di criteri uniformi per tutte le Regioni interessate, che si ritiene di condividere, come riportato nel prospetto riassuntivo di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
PRESO ATTO che l’obbligazione è giuridicamente perfezionata, secondo il nuovo principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, paragrafo 5.2;
PRESO ATTO che alla necessità di € 62.406,96 si farà fronte mediante impegno, che si assume con il presente provvedimento, sul capitolo di spesa n. 101349 “Trasferimento ai comuni dei contributi compensativi a carico dei concessionari all'attività di stoccaggio del gas naturale (art. 2 commi 558 e 559 L.24/12/2007, N. 244)” del bilancio regionale per l’annualità in corso, che offre sufficiente disponibilità in termini di competenza.
PRESO ATTO che non è presente la necessaria disponibilità di cassa nell’esercizio finanziario in corso e che pertanto i pagamenti sono differiti all’annualità 2016.
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 come corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
VISTO il nuovo principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, paragrafo 5, che stabilisce le regole per l’assunzione dell’obbligazione.
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 sull’ordinamento del bilancio e della contabilità della regione;
VISTE le Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. ARG/gas 350/13 del 01.08.2013 e n. 51/2015 del 15.02.2015;
decreta
Marco Puiatti
(seguono allegati)
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