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Bur n. 36 del 19 aprile 2016


Materia: Acque

Decreto DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 92 del 07 aprile 2016

R.D. 523/1904 Concessione per l'utilizzo di una rampa ad uso privato sita in Via Valmolin di Mezzo lungo l'argine Sx Canalbianco in Comune di Arquà Polesine (RO). (Pratica n° CB_RA00208). Sig.ri VERDE ELENA e RIZZO LUCA - ARQUA' POLESINE (RO). Rinnovo .

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 25.09.2015 dai Sig.ri Verde Elena e Rizzo Luca nel rispetto della procedura di cui al DGR 2509/2003

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 25.09.2015 Prot. n 389044 Nulla-osta tecnico dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 11.01.2016 Disciplinare n 4313 del 17.03.2016.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 25.09.2015 con la quale i Sig.ri VERDE ELENA (omissis) e RIZZO LUCA (omissis)  hanno chiesto il rinnovo della  Concessione per l'utilizzo di una rampa ad uso privato sita in Via Valmolin di Mezzo lungo l'argine Sx Canalbianco in Comune di Arquà Polesine (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall’Ufficio Tecnico in data 11.01.2016;

VISTO che in data 17.03.2016 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario  dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U.  n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537  del 24.12.1993,  art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V.  n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede ai Sig.ri VERDE ELENA (omissis) e RIZZO LUCA (omissis) la Concessione per l'utilizzo di una rampa ad uso privato sita in Via Valmolin di Mezzo lungo l'argine Sx Canalbianco in Comune di Arquà Polesine (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 17.03.2016 iscritto al n. 4313 di Rep.  di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il  bene oggetto della concessione.

3 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

4 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

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