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Bur n. 30 del 01 aprile 2016


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 9 del 18 marzo 2016

Prima attivazione e gestione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco ai sensi dell'art. 4 e 5 della Legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si definiscono le modalità operative per poter procedere all’istituzione dell’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge regionale n. 34/2014 e si approva la modulistica da utilizzare dalle Associazioni Pro Loco.

Il Direttore

PREMESSO

  • che con legge regionale n. 34 del 22 ottobre 2014 “Disciplina delle associazioni Pro loco” la Regione ha disciplinato l’intera materia ed ha stabilito che la competenza della materia è ora in capo alla Giunta regionale e non più alle singole Province;
  • che l’art. 4 della medesima legge prevede che sia istituito presso la Giunta regionale l’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco e che nello stesso siano iscritte tutte le associazioni che hanno i requisiti previsti dall’art. 5;
  • che con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/CR del 02/02/2016 con la quale sono state definite le disposizioni attuative sulle quali è stato richiesto il parere alla Terza Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 34 del 22 ottobre 2014;
  • che la Terza commissione consiliare si è riunita in data 17 febbraio 2016 e che, al punto 8 dell’ordine del giorno è stata inserito l’esame della CR/7 rinumerata PAGR/68 del 5 febbraio 2016;

DATO ATTO

  • che a seguito dell’esame della CR/7 da parte della Terza commissione è stato redatto il parere alla Giunta regionale n. 68 nel quale si comunica che la proposta è stata esaminata ed è stato espresso, a maggioranza, parere favorevole al testo presentato senza apportare modifiche;
  • che con deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 23 febbraio 2016 è stata attribuita al Direttore della Sezione Turismo la gestione dell’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco trattandosi di adempimenti tecnici di competenza dirigenziale come previsto dall’art. 4 della legge regionale 54/2012;
  • che è stato acquisito dalle Province l’Albo delle Associazioni Pro Loco da loro gestito ai sensi dell’abrogato articolo 10 della legge regionale n. 33/2002 e che le Pro Loco ivi presenti sono state inserite d’ufficio nell’Albo regionale ai sensi dell’art. 12 come riportato nell’Allegato A) al presente decreto;
  • che le Associazioni Pro loco, già iscritte negli Albi provinciali, per ottenere l’iscrizione d’ufficio all’Albo regionale dovranno dichiarare di possedere i requisiti previsti dall’art. 5 della citata legge utilizzando lo schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Allegato B) al presente decreto;
  • che, per l’iscrizione d’ufficio dell’Associazione Pro Loco, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata agli uffici regionali entro sei mesi da calcolare dalla data del presente decreto;
  • che decorso inutilmente il termine di sei mesi le Associazioni Pro Loco inadempienti saranno cancellate dall’Albo regionale con Decreto del Dirigente della Sezione turismo ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 34/2014;
  • che il Comitato regionale dell’UNPLI potrà fare da tramite unico per i propri associati nella trasmissione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà agli uffici regionali;

CONSIDERATO

  • che l’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco potrà essere successivamente integrato con nuove iscrizioni e, quindi, si approva il modello della domanda di iscrizione da utilizzare da parte delle nuove Associazioni Pro Loco, Allegato C) al presente decreto;
  • che alla richiesta di nuova iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Pro loco dovranno essere allegati almeno lo statuto e l’atto costitutivo dell’Associazione Pro loco;
  • che per la cancellazione delle Associazioni Pro loco dall’Albo regionale potrà essere utilizzato l’Allegato D) al presente decreto;

RITENUTO OPPORTUNO

  • al fine di dare la massima pubblicità all’istituzione dell’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco, di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;

VISTA la legge regionale n. 34 del 22 ottobre 2014;

VISTA la CR/7 del 2 febbraio 2016;

VISTO il parere della Giunta regionale n. 68 del 18 febbraio 2016 della Terza Commissione consiliare prot.

n. 67881 del 7 marzo 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 23 febbraio 2016 pubblicata sul BURV n. 22 dell’8 marzo 2016;

decreta

  1. di attivare l’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco composto dagli Albi provinciali nello schema riportato all’Allegato A) del presente provvedimento, e i cui dati ed informazioni dovranno essere confermati da ciascuna Associazione Pro Loco con la presentazione della dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della legge 34/2014 entro sei mesi dalla data del presente decreto;
  2. di approvare, per i motivi citati in premessa, lo schema della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Allegato B) al presente provvedimento che dovrà essere utilizzata dalle Associazioni Pro loco precedentemente inserite negli elenchi provinciali per dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della legge regionale n. 34 del 22 ottobre 2014;
  3. che le Associazioni Pro loco dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della legge regionale n. 34/2014 entro sei mesi dalla data del presente decreto;
  4. che il Comitato regionale dell’UNPLI potrà fare da tramite unico per i propri associati nella trasmissione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà agli uffici regionali;
  5. che, decorso inutilmente il termine di sei mesi di cui al punto 1, le Associazioni Pro loco inadempienti saranno cancellate dall’Albo regionale con Decreto del Direttore della Sezione Turismo ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 34/2014;
  6. di approvare il modello della domanda di iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Pro loco Allegato C) al presente provvedimento da utilizzare per le nuove iscrizioni;
  7. di approvare il modello di richiesta di cancellazione dall’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco Allegato D) al presente provvedimento;
  8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per il bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel sito istituzionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.

 

Paolo Rosso

(seguono allegati)

9_Allegato_A_319357.pdf
9_Allegato_B_319357.pdf
9_Allegato_C_319357.pdf
9_Allegato_D_319357.pdf

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