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Bur n. 23 del 11 marzo 2016


Materia: Commercio, fiere e mercati

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMMERCIO n. 13 del 01 marzo 2016

Pubblicazione dell'elenco dei posteggi liberi dei mercati da assegnare, ai fini del rilascio della concessione pluriennale ai sensi della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva l’elenco dei posteggi liberi dei mercati dei comuni del Veneto, al fine di consentire agli operatori interessati la partecipazione alle procedure di selezione dei candidati al rilascio della concessione pluriennale.

Il Direttore

Premesso che:

  • con legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e s.m.i. la Regione ha disciplinato l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
  • con provvedimento della Giunta Regionale 20 luglio 2001, n. 1902, come modificato dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 633 del 14 marzo 2003, n. 1028 del 2004, n. 2113 del 2 agosto 2005, n. 1010 del 5 giugno 2012 e n. 986 del 18 giugno 2013 sono stati approvati i criteri applicativi della legge regionale n. 10 del 2001;
  • l’articolo 7, comma 1, della citata legge regionale stabilisce che la Regione, su istanza del comune interessato, riconosce con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente i mercati di nuova istituzione, nonché le modifiche e variazioni a quelli esistenti;
  • l’articolo 3, comma 1, della medesima legge regionale prevede che la Regione sulla base dei dati forniti dai comuni pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto l’elenco dei posteggi liberi nei mercati;
  • l’articolo 3, comma 2, della medesima legge regionale prevede il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche mediante posteggio;
  • l’articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale prevede che i Comuni stabiliscono la superficie ed i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti;
  • l’articolo 4-bis, comma 4, della medesima legge regionale prevede che le imprese richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche indicano ai comuni, al momento della richiesta di rilascio dell’autorizzazione, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva;
  • la citata normativa regionale è stata emanata in attuazione della normativa statale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59” che, con particolare riferimento ai posteggi riservati ai produttori agricoli, stabilisce che siano i comuni a definirne le relative modalità di assegnazione (articolo 28, comma 15);
  • con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, lo Stato ha provveduto a recepire nell’ordinamento giuridico interno le disposizioni di cui alla Direttiva, operando modifiche al citato decreto legislativo n. 114/1998;
  • l’articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 rinviava ad una successiva intesa in sede di Conferenza unificata l’individuazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
  • la Conferenza Unificata ha approvato l’intesa con atto in data 5 luglio 2012, successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013, n. 79;
  • ai sensi dell’intesa suddetta, l’assegnazione dell’autorizzazione e concessione su posteggio per il mercato su aree pubbliche deve avvenire mediante idonea procedura di selezione che garantisca imparzialità e trasparenza, prevedendo, in particolare, un’adeguata forma di pubblicità; inoltre, la procedura selettiva non può accordare vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;
  • ai sensi dell’intesa suddetta, inoltre, la durata di tali concessioni non può essere inferiore a nove anni né superiore a dodici anni e deve essere definita dai comuni in occasione dell’avvio della relativa procedura selettiva;
  • con deliberazione di Giunta regionale n. 986 del 18 giugno 2013 è stato dato atto dell’approvazione della citata intesa, approvando altresì i relativi criteri applicativi con riferimento alla disciplina regionale in materia di commercio su aree pubbliche;
  • in particolare, la citata deliberazione di Giunta regionale n. 986 del 2013 dispone - tra l’altro - quanto segue:
  • cessano di trovare applicazione le disposizioni regionali incompatibili con quelle dell’Intesa, quali la previsione della durata decennale delle autorizzazioni e concessioni su posteggio ed il rinnovo automatico delle stesse alla scadenza (punto 1);
  • i criteri stabiliti dall’Intesa trovano immediata applicazione con riferimento ai posteggi liberi nei mercati già esistenti ovvero nei nuovi posteggi istituiti all’interno di mercati già esistenti (punto 2);
  • cessano di trovare applicazione le disposizioni regionali che stabiliscono criteri di assegnazione dei posteggi diversi da quelli definiti dall’Intesa quali, ad esempio, il numero di presenze effettuate a titolo di precario (punto 2);
  • con riferimento ai mercati, ai posteggi isolati ed alle fiere di nuova istituzione vengono indicati i relativi criteri di assegnazione e, conseguentemente, cessa di trovare applicazione il sistema di duplice pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione precedentemente disciplinato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1902 del 20 luglio 23001 e s.m.i. (punto 5);
  • l’eventuale partecipazione a mercati di nuova istituzione, antecedente all’avvio della procedura di selezione dei candidati per il rilascio della concessione pluriennale, non dà alcun titolo di priorità ai fini dell’assegnazione dei posteggi in concessione (punto 5);
  • la pubblicità delle procedure di selezione è a cura della Giunta regionale, secondo le modalità di pubblicazione stabilite dall’articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2001; a tal fine i comuni presentano entro il 30 aprile, il 31 agosto ed il 31 dicembre di ogni anno alla Direzione Commercio apposita istanza contenente l’elenco dei posteggi sia esistenti sia di nuova istituzione da assegnare, unitamente alla comunicazione dell’avvenuta approvazione della procedura selettiva (punto 9);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133” ha emanato la disciplina dello sportello unico per le attività produttive in attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008 , n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133;
  • la deliberazione di Giunta regionale 6 settembre 2011, n. 1417, nel prendere atto che dal 30 settembre 2011 hanno cessato di trovare applicazione le disposizioni regionali in materia di commercio incompatibili con il D.P.R. n. 160 del 2010 succitato, ha demandato al Dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio l’approvazione di criteri di indirizzo operativi per la relativa attuazione;

VISTA l’istanza prot. n. 18098 del 21 dicembre 2015 del Comune di Rossano Veneto (VI), con la quale il Comune ha richiesto la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei posteggi liberi nei mercati che si svolgono nel territorio comunale, comunicando altresì l’avvenuta approvazione della relativa procedura di selezione;

VISTE le istanze prot. n. 15226 del 20 agosto 2015, prot. n. 15413 del 24 agosto 2015, prot. 21707 del 1 dicembre 2015 del Comune di Zevio (VR), con la quale il Comune ha richiesto la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei posteggi liberi nei mercati che si svolgono nel territorio comunale, comunicando altresì l’avvenuta approvazione della relativa procedura di selezione;

Ritenuto pertanto di approvare, ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, l’elenco dei posteggi liberi nei mercati - sia esistenti sia di nuova istituzione (Allegato A), le modalità operative per la presentazione delle domande di autorizzazione (Allegato B) ed il modello di domanda che gli operatori dovranno presentare ai comuni sede dei posteggi (Allegato C), i quali formano parte integrante del presente provvedimento;

decreta

  1. di approvare l’elenco dei posteggi liberi dei mercati (Allegato A), le disposizioni operative per la presentazione delle domande di autorizzazione (Allegato B), ed il modello di domanda (Allegato C);
  2. di prendere atto che spetta ai comuni definire le modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, ivi compreso il relativo modello di domanda;
  3. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giorgia Vidotti

(seguono allegati)

13_Allegato_A_DDR_13_01-03-2016_318200.pdf
13_Allegato_B_DDR_13_01-03-2016_318200.pdf
13_Allegato_C_DDR_13_01-03-2016_318200.pdf

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