Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 10 del 05 febbraio 2016


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 113 del 30 dicembre 2015

Deliberazione della Giunta regionale n. 441/2015. Concessione diritti della Riserva regional per fini sperimentali. Progetto: "Intervento a supporto della viticoltura in aree orograficamente difficili - Attività per le zone lagunari".

Note per la trasparenza

In relazione a quanto prevede il Progetto "Intervento a supporto della viticoltura in aree orograficamente difficili", con il presente atto si assegnano i diritti di impianto per i due vigneti realizzati al recupero nella laguna veneta, di cui è responsabile dell'esecuzione e gestione il Consorzio vini Venezia, finalizzati al recupero e valorizzazione del patrimonio viticolo delle isole della laguna veneta.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta regionale n. 3112 del 10 ottobre 2006, Deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 31 marzo 2015, Progetto: "Intervento a supporto della viticoltura in aree orograficamente difficili".

Il Direttore

VISTO il regolamento CEE n. 822 del Consiglio del 16 marzo 1987 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, ultimo trattino, che ha previsto in deroga al blocco degli impianti di cui all’art. 5, la possibilità di realizzare superfici vitate destinate alla sperimentazione viticola;

VISTO il regolamento CEE n. 2392 del Consiglio del 24 luglio 1986 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, ed in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, che riporta ulteriori disposizioni per i prodotti ottenuti da impianti finalizzati alle attività in oggetto, in merito alla loro immissione al consumo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, di modifica del Regolamento CEE 822/87 ed entrato in applicazione a decorrere dall’agosto 2000;

VISTO il regolamento (CE) n. 1227 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

VISTA la predetta normativa e nello specifico l’articolo 3, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e l’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1227/2000, che riportano i criteri e le condizioni in base ai quali possono essere concessi i diritti di impianto finalizzati alle attività di ricerca e sperimentazione;

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO l’articolo 230 del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce che il regime transitorio dei diritti di impianto di cui alla parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento CE n. 1234/2007 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3112 del 10 ottobre 2006 avente per oggetto “Ricognizione superfici vitate utilizzate a fini sperimentali. Reg.ti CEE n. 822/1987 e n. 1493/1999.”;

VISTA la deliberazione n. 441 del 31 marzo 2015 ad oggetto “Settore vitivinicolo. – Attivazione disposizioni art. 85 undecies del Reg. (CE) n. 1234/07. Riserva regionale dei diritti di impianto. Procedure per l’assegnazione dei diritti.”;

VISTO il progetto “Intervento a supporto della viticoltura in aree orograficamente difficili - Attività per le zone lagunari” approvato con deliberazione n. 2861 del 30 dicembre 2013;

PRESO ATTO che il succitato progetto prevede la realizzazione di due distinti vigneti, uno all’interno del tradizionale chiostro annesso ad un edificio destinato al culto in Venezia città e uno in un fondo agricolo di una isola minore, entrambi finalizzati al recupero del patrimonio viticolo lagunare frutto di secoli di storia;

PRESO ATTO che per la realizzazione di entrambi gli impianti l’Azienda regionale Veneto Agricoltura, in liquidazione, si è avvalsa della collaborazione del Consorzio tutela dei vini Venezia;

PRESO ATTO altresì che i due impianti saranno di fatto gestiti dai proprietari dei rispettivi fondi, secondo le indicazioni tecniche dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura, in liquidazione, e del Consorzio tutela dei vini Venezia;

TENUTO CONTO che la conduzione dell’impianto di Venezia città e di Burano è in capo rispettivamente all’Ordine dei Carmelitani Scalzi della provincia veneta e alla Baslini Immobiliare s.n.c.;

PRESO ATTO altresì che il progetto prevede la valutazione dei vini ottenuti dalla vinificazione delle uve delle varietà oggetto degli impianti al fine di un possibile recupero e identificazione di alcuni accessioni del germoplasma viticolo lagunare;

CONSIDERATO che le finalità progettuali sono coerenti con le linee di politica vitivinicola regionale e pertanto sussistano i presupposti di fatto per assegnare un diritto di impianto prelevato dalla riserva regionale ai sensi della deliberazione n. 441 del 31 marzo 2015, punto 1;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

decreta

  1. di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa e tenuto conto di quanto prevede la deliberazione n. 441/2015, un diritto di impianto della Riserva regionale della superficie di:
  • mq 1.200 all’Ordine dei Carmelitani Scalzi della provincia veneta per l’impianto realizzato in Venezia foglio 12, mappale 1637,
  • mq 4.200 alla Baslini Immobiliare s.n.c. per l’impianto realizzato in Venezia-Torcello, foglio 25, mappale 122,

per le iniziative di sperimentazione, da realizzarsi nell’ambito del progetto “Intervento a supporto della viticoltura in aree orograficamente difficili - Attività per le zone lagunari”;

  1. di stabilire, che spetta all’Azienda regionale Veneto Agricoltura, in liquidazione, di concerto con il Consorzio tutela dei vini Venezia la responsabilità della gestione dei succitati impianti fino all’esaurimento delle attività progettuali, nonché il mantenimento degli impegni secondo le disposizioni recate dalla Sezione competitività sistemi agroalimentari;
  2. di stabilire che l’Ordine dei Carmelitani Scalzi della provincia veneta e la Baslini Immobiliare s.n.c., assegnatari dei diritti di cui al punto 1, sono tenuti alla registrazione delle superfici vitate, di cui al succitato progetto, allo schedario viticolo veneto in conformità alla normativa adottata dalla Giunta regionale ed alle procedure attuative dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura;
  3. sono riportati nell’elenco Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, i riferimenti riguardanti le superfici realizzate ai sensi di quanto previsto al punto 1, nonché i relativi dati catastali, che andranno ad aggiornare l’elenco di cui alla deliberazione n. 3112 del 10 ottobre 2006;
  4. di stabilire che il presente decreto verrà trasmesso all’Ordine dei Carmelitani Scalzi della provincia veneta, alla Baslini Immobiliare s.n.c., all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura AVEPA, sede di Padova e all’Azienda regionale Veneto Agricoltura, in liquidazione, sede di Legnaro;
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

 

Alberto Zannol

(seguono allegati)

113_Allegato_DDR_113_30-12-2015_316167.pdf

Torna indietro