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Bur n. 7 del 26 gennaio 2016


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO n. 1 del 11 gennaio 2016

Presa d'atto della rinuncia dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona ad avviare le procedure per l'acquisizione di 2 dipendenti di categoria C, posizione economica C1-C5, tramite l'istituto della mobilità riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta Province e Città Metropolitane. (DDGR n. 1841 dell'08/11/2011 n. 769 del 02/05/2012 n. 2563 dell'11/12/2012 n. 907 del 18/06/2013 n. 2591 del 30/12/2013 n. 2341 del 16/12/2014 n. 233 del 03/03/2015 n. 1862 del 23/12/2015).

Note per la trasparenza

Si prende atto della rinuncia dell’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona alla richiesta di autorizzazione preventiva ad avviare le procedure per l’acquisizione di 2 dipendenti di categoria C, posizione economica C1 – C5, tramite mobilità riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta – Province e Città Metropolitane.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 dell’08/11/2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10 ‘Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto’. Avvio dell’attività ricognitiva”, che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

  1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
  2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
  3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
  4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;

VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;

VISTA la DGR n. 2563 dell’11/12/2012, che ha stabilito di:

  1. prorogare, fino all’emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall’11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:
    1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall’art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
  2. programmare, per l’annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto;

VISTA la DGR n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell’11 dicembre 2012. Determinazioni.”, che ha prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2013;

VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013, che ha confermato e prorogato, sino al 31/12/2014, le disposizioni contenute nella DGR n. 907/2013, al fine di permettere di completare la disciplina organica di revisione e di riorganizzazione degli enti strumentali regionali;

VISTA la DGR n. 2341 del 16/12/2014, che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2015 le disposizioni di cui alla DGR n. 2591/2013, a tutti gli ESU del Veneto, per gli adempimenti conseguenti;

VISTA la DGR n. 233 del 03/03/2015, che, al fine di integrare la DGR n. 2341/2014 e di semplificare l’attività di controllo preventivo in capo alla Giunta Regionale degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, ha ripartito la competenza come segue:

 1) la Giunta regionale è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando sia previsto un aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e i Dipartimenti/Aree cui afferiscono le Strutture regionali deputate alla vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte;

 2) il Direttore di Area/Dipartimento, a cui fa riferimento la Struttura regionale cui compete la vigilanza sull’Ente strumentale, è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando non sia previsto un aumento di spesa, sempre nei limiti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale suddette;

VISTA la DGR n. 1862 del 23/12/2015, che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2016 le disposizioni di cui alla DGR n. 2341/2014 e alla DGR n. 233/2015 a tutti gli Enti strumentali regionali;

VISTA la nota dell’ESU di Verona prot. n. 003012 del 14/09/2015, che ha chiesto l’autorizzazione preventiva ad avviare le procedure per l’acquisizione di 2 dipendenti di categoria C, posizione economica C1 – C5, tramite l’istituto della mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta – Province e Città Metropolitane inseriti dal proprio ente nell’elenco del personale in soprannumero;

VISTO il parere della Sezione Risorse Umane prot. n. 389167 del 29/09/2015, la quale ha ritenuto che: “è in corso l’iter di approvazione della Legge regionale di riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane, cui seguirà la collocazione del relativo personale. Si conferma, pertanto, che ogni valutazione in ordine ad assunzioni a tempo indeterminato o ad acquisizione di personale da parte degli enti strumentali regionali potrà essere utilmente effettuata successivamente alla definizione del processo di riordino predetto”;

VISTO l’ulteriore parere della Sezione Risorse Umane prot. n. 519474 del 21/12/2015 che in linea di continuità con il precedente ha dichiarato che: “la L.R. n. 19/2015, in attuazione della L. n. 56/2014, ha previsto che le Province e la Città metropolitana di Venezia continuino ad esercitare le funzioni già conferite loro in precedenza dalla Regione e che il personale addetto a tutte le funzioni non fondamentali delle Province sia trasferito alla Regione e distaccato presso i precitati enti con oneri a carico della Regione stessa. La stessa legge prevede, altresì, che con accordi tra la Regione e le singole province e la città metropolitana di Venezia siano definiti gli standard dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei beni strumentali necessari alla sua attuazione. La necessità di reclutamento di personale da parte degli Enti regionali dovrà pertanto necessariamente raccordarsi col suddetto contesto”;

VISTA la successiva nota dell’ESU di Verona prot. n. 0000012 del 05/01/2016, che ha manifestato la volontà di rinunciare ad avviare le procedure per l’acquisizione di 2 dipendenti di categoria C, posizione economica C1 – C5, tramite l’istituto della mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta – Province e Città Metropolitane “non essendo ancora definite le possibilità e modalità di accesso degli Enti Strumentali alle procedure di mobilità del personale delle Province e delle Città Metropolitane trasferito alla Regione, dovendosi necessariamente raccordare a questo processo, essendo prossimo un cambio di amministrazione e l’approvazione di un nuovo piano assunzionale”;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di prendere atto della rinuncia dell’ESU di Verona alla richiesta di autorizzazione preventiva ad avviare le procedure per l’acquisizione di 2 dipendenti di categoria C, posizione economica C1 – C5, tramite l’istituto della mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta – Province e Città Metropolitane inseriti dal proprio ente nell’elenco del personale in soprannumero;

RICORDATO che l’ESU può presentare una nuova domanda di autorizzazione preventiva per l’acquisizione di n. 2 dipendenti di categoria C, tramite l’istituto della mobilità, successivamente alla definizione del processo di riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane, nonché delle procedure di ricollocazione dei relativi dipendenti;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTA la L.R. 29/10/2015, n. 19

VISTA la L. n. 190/2014, art. 1, commi 421 e seguenti;

VISTA la Circolare n. 1, prot. n. 0000549 del 30/01/2015, del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie;

VISTA la Direttiva 27/03/2015, n. 0020506 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il D.M. 14/09/2015;

VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015 e n. 1862/2015;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTE le note dell’ESU di Verona prot. n. 003012 del 14/09/2015 e prot. n. 0000012 del 05/01/2016;

VISTE le note della Sezione Risorse Umane prot. n. 389167 del 29/09/2015 e prot. n. 519474 del 21/12/2015;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54;

VISTA la nota di trasmissione della proposta di decreto inviata in data 11/01/2016 prot. n. 6881 dalla competente Sezione;

decreta

1.  di prendere atto della rinuncia dell’ESU di Verona, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane, nonché delle procedure di ricollocazione dei relativi dipendenti, alla richiesta di autorizzazione preventiva ad avviare le procedure per l’acquisizione di 2 dipendenti di categoria C, posizione economica C1 – C5, tramite l’istituto della mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta – Province e Città Metropolitane inseriti dal proprio ente nell’elenco del personale in soprannumero;

2.  di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.  di incaricare la Sezione Istruzione dell’esecuzione del presente atto;

4.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;

5.  di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

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