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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 355 del 17 dicembre 2015
Rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio per la Casa di Riposo di Legnago, Corso della Vittoria 14, Legnago (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie, Socio-sanitarie e Sociali".
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di autorizzazione prot. n. 1905 del 2/10/2015; parere dell'Azienda ULSS 21 trasmesso con nota protocollo n. 67264 del 9/12/2015.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.”; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007.
Preso atto:
che la Casa di Riposo di Legnago, è stata autorizzata all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 435 del 15/12/2010 per la capacità ricettiva di 110 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e di 45 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;
che con nota protocollo 1905 del 2/10/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 7/10 al n. 402029 - il rappresentante legale della Casa di Riposo ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio; l’Azienda ULSS 21 di Legnago ha effettuato la visita di verifica in data 2/12/2015 e ha inviato il rapporto di verifica con nota protocollo 67264 del 9/12/2015 che conferma la conformità ai requisiti previsti dalla D.G.R. 84/2007 per l’esistente capacità ricettiva.
Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste dalla D.G.R. 1667/2011, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni) e con continuità rispetto alla scadenza del decreto n. 435 del 15/12/2010.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 21 nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 197/2014;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Franco Moretto
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