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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 352 del 17 dicembre 2015
Autorizzazione all'esercizio per la comunità residenziale per persone disabili "Il Giardino dei Tigli" Via Vicenza 15, Altavilla Vicentina (Vi) -Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione e Lavoro a r.l., Via Cimitero 15, San Bonifacio (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L'atto autorizza il servizio all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di autorizzazione del 2/6/2015; parere dell'Azienda ULSS 6 trasmesso con nota protocollo n. 79939 del 7/12/2015.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.
Preso atto che la comunità residenziale di 20 posti letto per persone disabili ubicata presso il “Centro Polivalente Papa Albino Luciani” di Altavilla Vicentina, via Vicenza 15 della Altavilla Servizi spa di Altavilla Vicentina è stata autorizzata all’esercizio per tre anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 153 del 7/6/2012. L’attivazione del servizio era stata meritevole di approvazione dell’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 6 di Vicenza che in data 11/5/2010 ha promosso il “Progetto sperimentale di residenzialità per persone con cerebrolesioni”; terminato il triennio di attività in regime di sperimentazione, la comunità residenziale è stata mantenuta nella programmazione del Piano di Zona - Ripianificazione annuale dell’Azienda ULSS 6 come dalla stessa comunicato con protocollo 55415 del 24/8/2015, registrata a gli atti al n. 341468.
Dato atto che con nota del 2/6/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 5/6 al n. 234029 - la Altavilla Servizi spa ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio per la comunità residenziale (denominata “Il Giardino dei Tigli”); l’Azienda ULSS 6 di Vicenza ha effettuato la visita di verifica in data 3/12/2015 e ha inviato il rapporto di verifica con protocollo 79939 del 7/12/2015 che ha confermato che il servizio è autorizzabile all’esercizio.
Preso atto che ai sensi della Convenzione - acquisita il 9/12/2015 dalla Sezione Non Autosufficienza - sottoscritta in data 6/11/2003 dalla Altavilla Servizi spa e la Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione e Lavoro a r.l., (sede legale via Cimitero 15, San Bonifacio di Verona) quest’ultima è incaricata di: “direzione, gestione, amministrazione, esecuzione dei servizi alberghieri, assistenziali, e socio-sanitari del Centro Polivalente Papa Luciani.”.
Considerati gli atti acquisiti, si ravvisa la necessità di attribuire l’autorizzazione al soggetto affidatario della gestione del servizio - la Cooperativa di Solidarietà Promozione e Lavoro di San Bonifacio - con il rilascio del presente provvedimento per il periodo di 5 anni decorrenti dalla scadenza degli effetti del decreto n. 153 del 7/6/2012, sopra richiamato.
Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 6 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 180/2014.
Visto l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”.
Visto che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Franco Moretto
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