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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 346 del 15 dicembre 2015
Revoca del decreto n. 223/2014 e nuova autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Soggiorno" del centro residenziale Anziani Umberto Primo (C.R.A.U.P.), via San Rocco 14, Piove di Sacco (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L'atto autorizza nuovamente il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di autorizzazione prot. 1749/00 del 18/4/2014 parere dell'Azienda ULSS 16 trasmesso con prot. 98043 del 20/11/2015.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto che la “Casa Soggiorno” del Centro Residenziale Anziani Umberto Primo (C.R.A.U.P.), via San Rocco 14, Piove di Sacco è stato autorizzato all’esercizio con prescrizioni di adeguamento con decreto della Sezione Non Autosufficienza n. 223 del 29/12/2014, rilasciato per 71 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, 18 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale, 6 posti letto per Sezione per S.V.P.; il C.R.A.U.P. ha intrapreso un percorso di adeguamento strutturale definito dal Progetto assegnatario di contributi regionali ai sensi dei decreti n. 141/2008 della Direzione Edilizia a Finalità Collettive e n. 213/2010 della Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Si è rilevato che, terminato l’intervento di adeguamento, l’Azienda ULSS 16 di Padova, con nota protocollo 98043 del 21/11/2015, ha attestato che la struttura è autorizzabile all’esercizio per 96 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, 18 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale e 6 posti letto per Sezione per S.V.P.. L’unità di offerta per S.V.P. è conforme alla programmazione regionale ai sensi della nota protocollo 284004 del 3/7/2014 della Sezione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria.
Considerati gli atti acquisiti, si ritiene di autorizzare il centro di servizi per la capacità ricettiva verificata dall’Azienda ULSS 16; ciò rende necessaria la revoca del decreto n. 223/2014, superato dagli effetti del presente provvedimento.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 16 nel Piano di Zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Sezione Non Autosufficienza n. 190/2014;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Franco Moretto
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