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Bur n. 123 del 29 dicembre 2015


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 344 del 11 dicembre 2015

L.R. 22/2002: decreto n. 84/2015 rilasciato per le unità di offerta residenziali ubicate presso la struttura denominata "Centro Residenziale per persone disabili Il Pioppeto" Via Don Minzoni 80, Ficarolo (RO) - Istituti Polesani s.r.l., via G. Antonelli 35, Roma. Determinazioni a 6 mesi.

Note per la trasparenza

Ai sensi di documentazione acquisita agli atti, l'atto precisa la capacità ricettiva autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Parere dell'Azienda ULSS 18 trasmesso con protocollo n. 57417 del 2/10/2015 - agli atti il 5/10 al n. 398184 ed integrazione protocollo n. 62971 del 27/10/2015.

Il Direttore

Preso atto che con decreto della Sezione regionale Non Autosufficienza n. 84 del 23/3/2015 l’ente Istituti Polesani s.r.l. (di seguito: Ente) con sede in Roma è stato autorizzato all’esercizio la struttura denominata “Centro Residenziale per Persone Disabili il Pioppeto” ubicato a Ficarolo, via Don Minzoni 80 e comprendente le unità di offerta per persone disabili Comunità Residenziale (in seguito CR) e RSA.

Con decreto della Sezione regionale Non Autosufficienza n. 217 del 10/8/2015 è stato preso atto della nota protocollo n. 31718 del 25/5/2015 dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo completa della documentazione predisposta ai fini della verifica delle prescrizioni assegnate nel termine di 60 giorni dal provvedimento n. 84/2015 sopra richiamato.

Con nota protocollo n. 57417 del 2/10/2015 - agli atti 5/10 al n. 398184, l’Azienda ULSS 18 ha trasmesso il verbale di verifica delle prescrizioni assegnate nel termine di 6 mesi dal decreto n. 84/2015 sopra richiamato. Il documento riassume le risultanze del sopralluogo effettuato il 24/25 settembre.

Dalla documentazione allegata emerge quanto segue:

  1. la formazione del personale è stata verificata nello stato di avanzamento e verrà conclusa entro l’anno (agli atti del verbale di verifica è stata acquisita la dichiarazione n. 3 del Direttore Generale dell’Ente);
  2. le figure professionali assunte in pianta organica alla data del sopralluogo sono specificate nella Tabella A allegata al verbale di verifica, costituente l’Allegato A del presente provvedimento. Si prende atto che dal documento si ravvisa la carenza di Educatori (- 2,92 unità), di Assistenti Sociali (- 0,76 unità) e di “Addetti all’Assistenza - OTA, OSS, OSS-S” (- 48,44 unità cui vanno aggiunte 9,23 unità assegnate a diverse funzioni).

Ad integrazione dei dati riassunti nella tabella, la Sezione Non Autosufficienza ha chiesto all’Azienda ULSS con nota protocollo del 424820 del 21/10/2015, il calcolo del numero dei posti complessivamente autorizzabili all’esercizio con riferimento alle figure professionali Educatore e Addetto all’Assistenza; con nota protocollo 62971 del 27/10/2015 Allegato B al presente provvedimento, l’Azienda ULSS ha reso nota l’impossibilità di riscontrare la richiesta.

Preso atto che con nota protocollo 8554 del 28/7/2015, integrata con note protocollo n. 10433 del 21/9/2015 e n. 11156 del 1/10/2015, il Comune di Ficarolo ha trasmesso alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive per il parere di cui all’art. 7 L.R. 22/2002, l’istanza dell’ente relativa al progetto preliminare piano di riorganizzazione delle attività assistenziali per le unità di offerta per persone con disabilità dell’ente in adempimento del punto 1 lettera f) del decreto n. 84/2015. Sulla documentazione trasmessa dal Comune di Ficarolo, la Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive si è espressa con note protocollo 297363 del 20/7/2015, 417463 del 16/10/2015 e n. 441777 del 2/11/2015.

 Considerati:

  • l’attività in essere e la necessità di permettere l’erogazione dell’assistenza in sicurezza al fine di contemperare la ragione di pubblico interesse, di tutela degli operatori e degli utenti destinatari delle attività assistenziali erogate presso la sede e ciò indipendentemente dai tempi di realizzazione del piano di riorganizzazione predisposto dall’Ente;
  • i dati trasmessi dall’Azienda ULSS 18, consistenti nella tabella allegata al verbale di verifica di cui alla nota protocollo 57417 del 2/10/2015 (Allegato A) e dalle successive precisazioni contenute nella nota protocollo 62971 del 27/10/2015 (Allegato B);
  • la necessità di una definizione della situazione, caratterizzata dalla grave carenza di personale di 57,67 unità di Addetti all’Assistenza (48,44 unità sommate alle 9,23 unità assegnate a diverse funzioni);
  • la relazione del gruppo di lavoro misto costituito in data 21/9/2015 per il monitoraggio del decreto n. 84/2015 che ha condiviso “le grosse difficoltà” incontrate nel reperimento di “operatori socio sanitari disponibili all’assunzione a tempo determinato” (trasmessa dall’Azienda ULSS 18 con protocollo 56840 del 1/10/2015).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene sussistano gli estremi e le condizioni per la riduzione della capacità ricettiva complessiva delle unità di offerta autorizzate CR e RSA per disabili.

Di conseguenza, è stato comunicato ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, l’avvio del procedimento volto all’adozione di un provvedimento restrittivo della capacità ricettiva delle unità di offerta CR e RSA ubicate presso il Centro Residenziale con nota della Sezione Non Autosufficienza protocollo 450812 del 6/11/2015.

Con nota protocollo 476250 del 23/11/2015 la Sezione ha inviato all’Ente copia della Relazione sullo stato di avanzamento delle prescrizioni a 6 mesi dell’Azienda ULSS 18, protocollo n. 57417 del 2/10/2015.

L’Ente con nota del 26/11/2015 agli atti al n. 4833863, ha trasmesso le proprie osservazioni sulla Relazione che non si ritengono recepibili per le motivazioni così descritte:

Applicazione del principio del “minutaggio assistenziale” alle unità di offerta CR e RSA.

Si precisa che la normativa di riferimento è la D.G.R. 84/2007 e che il principio del minutaggio attualmente è applicabile solo per unità di offerta non oggetto del procedimento (Centro di Riferimento per Gravi Disabilità - CRGD) ai sensi della D.G.R. 244/2015.

Applicazione della normativa che regola i rapporti di convenzione con l’Azienda ULSS 18.

L’Ente propone di utilizzare per il calcolo del personale del Centro Residenziale parametri previsti da provvedimenti previgenti alla L.R. 22/2002 (D.G.R. n. 2034/1994 e n. 2537/2002); si precisa che tali riferimenti non sono più applicabili in quanto superati dalla D.G.R. n. 84/2007, unico riferimento ad oggi vigente nel regime di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale.

Applicazione di criteri assistenziali che comportano conseguenze illogiche, contradditorie e antieconomiche e di parametri dai quali deriva un “paradosso economico”.

L’Ente pone in evidenza contraddizioni nelle delibere regionali che regolano le assunzioni del personale in relazione alle unità di offerta CRGD - RSA e CR. Si precisa che l’autorizzazione all’esercizio, rilasciata per le RSA e CR fa riferimento ai requisiti prescritti dalla D.G.R. 84/2007; la normativa che regola la corresponsione delle quote di rilievo sanitario previste per l’attività erogata presso il Centro Residenziale è quella attualmente vigente ed applicata per i rapporti contrattuali sottoscritti ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92 per tutte le strutture del territorio.

Risarcimento del danno in caso di riduzione della capacità ricettiva.

Si precisa che è responsabilità dell’Ente garantire i livelli di assistenza erogati a favore dei propri ospiti; il mancato rispetto dello standard di personale definito dalla D.G.R. 84/2007 non può che comportare una restrizione dei posti autorizzati, anche prescindendo da argomentazioni di natura economica-gestionale.

Dato atto della valutazione delle osservazioni dell’Ente e a conclusione dell’istruttoria effettuata, si reputa di ridefinire, per quanto sopra motivato, il numero dei posti letto del Centro Residenziale al fine di consentire l’avvicinamento allo standard di personale previsto dalla D.G.R. 84/2007 - come rappresentato nell’Allegato A - che prescrive, per i 237 utenti presenti (dei quali 157 ospitati in RSA e 80 ospitati in CR), n. 178,81 Addetti all’Assistenza; applicando gli standard previsti dalla D.G.R. 84/2007, si calcola, considerati i 178,81 Addetti, che il numero dei posti letto autorizzabili all’esercizio sia 161,42 sui complessivi 237, con una differenza di 75,58.

In questo particolare e delicato contesto, si valuta che la riduzione di posti letto non possa assumere carattere di definitività e in quanto provvisoria, debba essere oggetto di necessaria revisione che tenga in considerazione gli esiti di ulteriori accertamenti demandati all’Azienda ULSS 18 che dovrà considerare anche le eventuali assunzioni del personale.

Tenendo conto di quanto sopra, nell’urgenza di assicurare agli utenti del Centro Residenziale gli standard definiti dalla D.G.R. 84/2007, si rende necessario ridurre il numero dei posti letto di 76 unità.

La difficoltà oggettiva implicita nella diminuzione dei posti impone un processo graduale relativo alla necessità di trasferire ospiti presso altre sedi disponibili nel territorio. Per tale motivazione si dispone che la riduzione dei posti letto sia inizialmente di almeno 40 da realizzarsi entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente atto; i rimanenti posti letto andranno progressivamente ridotti secondo quanto emergerà da necessarie verifiche dell’Azienda ULSS 18. Il termine assegnato si ritiene congruo in considerazione della necessità di garantire l’erogazione dell’attività in sicurezza, la tutela del pubblico interesse e degli utenti.

Si demanda pertanto all’Azienda ULSS 18 di Rovigo:

  • il calcolo del numero dei posti complessivamente autorizzabili all’esercizio con riferimento alle figure professionali Educatore e Addetto all’Assistenza; il dato dovrà essere trasmesso alla Sezione regionale Non Autosufficienza, entro 20 giorni dalla data del presente atto;
  • la predisposizione di un piano di trasferimento degli ospiti di numerosità eccedente i posti autorizzati, corredato dalla relativa tempistica. Il piano dovrà essere trasmesso alla Sezione regionale Non Autosufficienza entro il termine di 30 giorni dalla data del presente atto

decreta

  1. di prendere atto della documentazione trasmessa a cura dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo che costituisce elemento essenziale ed integrante del presente provvedimento (Allegato A e Allegato B);
  2. ai sensi delle motivazioni esposte in premessa e facendo salvo ogni diverso effetto conseguito ai sensi del decreto n. 84/2015, ai fini dell’avvicinamento del rispetto dello standard di personale previsto dalla D.G.R. 84/2007, che la Istituti Polesani s.r.l. di Roma presso le unità di offerta CR e RSA per persone disabili - ubicate presso il “Centro Residenziale per Persone Disabili il Pioppeto” ubicato a Ficarolo, via Minzoni 80 - dovrà provvedere alla riduzione di n. 40 posti letto (rispetto ai 237 presenti - Allegato A) entro 6 mesi dalla data del presente atto; tale termine è congruo in considerazione della necessità di garantire l’erogazione dell’attività in sicurezza nonché la tutela del pubblico interesse e degli utenti;
  3. di incaricare l’Azienda ULSS 18 di Rovigo di rendere noto il numero dei posti complessivamente autorizzabili all’esercizio con riferimento alle figure professionali Educatore e Addetto all’Assistenza assegnati a tali funzioni. Si specifica che il dato dovrà essere inviato alla Sezione regionale Non Autosufficienza entro 20 giorni dalla data del presente atto;
  4. di incaricare l’Azienda ULSS 18 di Rovigo di trasmettere un piano di trasferimento degli ospiti presenti in eccedenza rispetto al numero dei posti autorizzabili all’esercizio. Si specifica che il piano, corredato dalla relativa tempistica, dovrà essere inviato alla Sezione regionale Non Autosufficienza entro 30 giorni dalla data del presente atto e comunicato all’Ente;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  6. di trasmettere il presente provvedimento alla Istituti Polesani s.r.l. di Roma, all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all’Azienda ULSS 18 di Rovigo, al Comune di Ficarolo (RO), alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 18, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive e alla Sezione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria.

Franco Moretto

(seguono allegati)

344_Allegato_A_DDR_344_11-12-2015_313529.pdf
344_Allegato_B_DDR_344_11-12-2015_313529.pdf

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