Home » Dettaglio Decreto
Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 344 del 11 dicembre 2015
L.R. 22/2002: decreto n. 84/2015 rilasciato per le unità di offerta residenziali ubicate presso la struttura denominata "Centro Residenziale per persone disabili Il Pioppeto" Via Don Minzoni 80, Ficarolo (RO) - Istituti Polesani s.r.l., via G. Antonelli 35, Roma. Determinazioni a 6 mesi.
Ai sensi di documentazione acquisita agli atti, l'atto precisa la capacità ricettiva autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere dell'Azienda ULSS 18 trasmesso con protocollo n. 57417 del 2/10/2015 - agli atti il 5/10 al n. 398184 ed integrazione protocollo n. 62971 del 27/10/2015.
Il Direttore
Preso atto che con decreto della Sezione regionale Non Autosufficienza n. 84 del 23/3/2015 l’ente Istituti Polesani s.r.l. (di seguito: Ente) con sede in Roma è stato autorizzato all’esercizio la struttura denominata “Centro Residenziale per Persone Disabili il Pioppeto” ubicato a Ficarolo, via Don Minzoni 80 e comprendente le unità di offerta per persone disabili Comunità Residenziale (in seguito CR) e RSA.
Con decreto della Sezione regionale Non Autosufficienza n. 217 del 10/8/2015 è stato preso atto della nota protocollo n. 31718 del 25/5/2015 dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo completa della documentazione predisposta ai fini della verifica delle prescrizioni assegnate nel termine di 60 giorni dal provvedimento n. 84/2015 sopra richiamato.
Con nota protocollo n. 57417 del 2/10/2015 - agli atti 5/10 al n. 398184, l’Azienda ULSS 18 ha trasmesso il verbale di verifica delle prescrizioni assegnate nel termine di 6 mesi dal decreto n. 84/2015 sopra richiamato. Il documento riassume le risultanze del sopralluogo effettuato il 24/25 settembre.
Dalla documentazione allegata emerge quanto segue:
Ad integrazione dei dati riassunti nella tabella, la Sezione Non Autosufficienza ha chiesto all’Azienda ULSS con nota protocollo del 424820 del 21/10/2015, il calcolo del numero dei posti complessivamente autorizzabili all’esercizio con riferimento alle figure professionali Educatore e Addetto all’Assistenza; con nota protocollo 62971 del 27/10/2015 Allegato B al presente provvedimento, l’Azienda ULSS ha reso nota l’impossibilità di riscontrare la richiesta.
Preso atto che con nota protocollo 8554 del 28/7/2015, integrata con note protocollo n. 10433 del 21/9/2015 e n. 11156 del 1/10/2015, il Comune di Ficarolo ha trasmesso alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive per il parere di cui all’art. 7 L.R. 22/2002, l’istanza dell’ente relativa al progetto preliminare piano di riorganizzazione delle attività assistenziali per le unità di offerta per persone con disabilità dell’ente in adempimento del punto 1 lettera f) del decreto n. 84/2015. Sulla documentazione trasmessa dal Comune di Ficarolo, la Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive si è espressa con note protocollo 297363 del 20/7/2015, 417463 del 16/10/2015 e n. 441777 del 2/11/2015.
Considerati:
Alla luce di quanto sopra, si ritiene sussistano gli estremi e le condizioni per la riduzione della capacità ricettiva complessiva delle unità di offerta autorizzate CR e RSA per disabili.
Di conseguenza, è stato comunicato ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, l’avvio del procedimento volto all’adozione di un provvedimento restrittivo della capacità ricettiva delle unità di offerta CR e RSA ubicate presso il Centro Residenziale con nota della Sezione Non Autosufficienza protocollo 450812 del 6/11/2015.
Con nota protocollo 476250 del 23/11/2015 la Sezione ha inviato all’Ente copia della Relazione sullo stato di avanzamento delle prescrizioni a 6 mesi dell’Azienda ULSS 18, protocollo n. 57417 del 2/10/2015.
L’Ente con nota del 26/11/2015 agli atti al n. 4833863, ha trasmesso le proprie osservazioni sulla Relazione che non si ritengono recepibili per le motivazioni così descritte:
Applicazione del principio del “minutaggio assistenziale” alle unità di offerta CR e RSA.
Si precisa che la normativa di riferimento è la D.G.R. 84/2007 e che il principio del minutaggio attualmente è applicabile solo per unità di offerta non oggetto del procedimento (Centro di Riferimento per Gravi Disabilità - CRGD) ai sensi della D.G.R. 244/2015.
Applicazione della normativa che regola i rapporti di convenzione con l’Azienda ULSS 18.
L’Ente propone di utilizzare per il calcolo del personale del Centro Residenziale parametri previsti da provvedimenti previgenti alla L.R. 22/2002 (D.G.R. n. 2034/1994 e n. 2537/2002); si precisa che tali riferimenti non sono più applicabili in quanto superati dalla D.G.R. n. 84/2007, unico riferimento ad oggi vigente nel regime di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale.
Applicazione di criteri assistenziali che comportano conseguenze illogiche, contradditorie e antieconomiche e di parametri dai quali deriva un “paradosso economico”.
L’Ente pone in evidenza contraddizioni nelle delibere regionali che regolano le assunzioni del personale in relazione alle unità di offerta CRGD - RSA e CR. Si precisa che l’autorizzazione all’esercizio, rilasciata per le RSA e CR fa riferimento ai requisiti prescritti dalla D.G.R. 84/2007; la normativa che regola la corresponsione delle quote di rilievo sanitario previste per l’attività erogata presso il Centro Residenziale è quella attualmente vigente ed applicata per i rapporti contrattuali sottoscritti ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92 per tutte le strutture del territorio.
Risarcimento del danno in caso di riduzione della capacità ricettiva.
Si precisa che è responsabilità dell’Ente garantire i livelli di assistenza erogati a favore dei propri ospiti; il mancato rispetto dello standard di personale definito dalla D.G.R. 84/2007 non può che comportare una restrizione dei posti autorizzati, anche prescindendo da argomentazioni di natura economica-gestionale.
Dato atto della valutazione delle osservazioni dell’Ente e a conclusione dell’istruttoria effettuata, si reputa di ridefinire, per quanto sopra motivato, il numero dei posti letto del Centro Residenziale al fine di consentire l’avvicinamento allo standard di personale previsto dalla D.G.R. 84/2007 - come rappresentato nell’Allegato A - che prescrive, per i 237 utenti presenti (dei quali 157 ospitati in RSA e 80 ospitati in CR), n. 178,81 Addetti all’Assistenza; applicando gli standard previsti dalla D.G.R. 84/2007, si calcola, considerati i 178,81 Addetti, che il numero dei posti letto autorizzabili all’esercizio sia 161,42 sui complessivi 237, con una differenza di 75,58.
In questo particolare e delicato contesto, si valuta che la riduzione di posti letto non possa assumere carattere di definitività e in quanto provvisoria, debba essere oggetto di necessaria revisione che tenga in considerazione gli esiti di ulteriori accertamenti demandati all’Azienda ULSS 18 che dovrà considerare anche le eventuali assunzioni del personale.
Tenendo conto di quanto sopra, nell’urgenza di assicurare agli utenti del Centro Residenziale gli standard definiti dalla D.G.R. 84/2007, si rende necessario ridurre il numero dei posti letto di 76 unità.
La difficoltà oggettiva implicita nella diminuzione dei posti impone un processo graduale relativo alla necessità di trasferire ospiti presso altre sedi disponibili nel territorio. Per tale motivazione si dispone che la riduzione dei posti letto sia inizialmente di almeno 40 da realizzarsi entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente atto; i rimanenti posti letto andranno progressivamente ridotti secondo quanto emergerà da necessarie verifiche dell’Azienda ULSS 18. Il termine assegnato si ritiene congruo in considerazione della necessità di garantire l’erogazione dell’attività in sicurezza, la tutela del pubblico interesse e degli utenti.
Si demanda pertanto all’Azienda ULSS 18 di Rovigo:
decreta
Franco Moretto
(seguono allegati)
Torna indietro