Home » Dettaglio Decreto
Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 330 del 23 novembre 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Don Orione", via Don Orione 37/A, Trebaseleghe (PD) - Provincia Religiosa "San Marziano" di Don Orione, Viale C. Da Forlì 19, Milano. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione e identifica l'ente gestore dell'attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di autorizzazione prot. 49/2015 del 27/3/2015 parere dell'Azienda ULSS 15 trasmesso con nota protocollo n. 87289/1.23 del 2/11/2015.
Il Dirigente
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.”; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio.
Preso atto:
che il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti “Casa Don Orione” con sede in via don Orione 37/a, Trebaseleghe della Provincia Religiosa “San Marziano” di Don Orione, è stato autorizzato all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 16 del 13/1/2010 per 118 posti letto di primo livello assistenziale, 24 posti letto di secondo livello assistenziale e 6 posti di centro diurno;
che con nota protocollo 49/2015 del 27/3/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 30/3 al n. 133951 - il rappresentante legale della Provincia, nel chiedere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla D.G.R. 84/2007; nell’istanza il rappresentante legale ha dichiarato che presso il centro di servizi sono stati realizzati nel 2010 lavori di miglioramento strutturale così riassunti: installazione nuovo ascensore senza modifiche sostanziali degli spazi esistenti e ristrutturazione di due stanze da due letti e relativi bagni; l’Azienda ULSS 15 di Cittadella ha effettuato un sopralluogo di verifica il 29/10/2015 e ha inviato il rapporto di verifica con nota protocollo n. 87289/1.23 del 2/11/2015, registrato agli atti il 3/11 al n. 443792.
Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste dalla D.G.R. 1667/2011, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni).
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 15 di Cittadella nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 189/2014;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Franco Moretto
Torna indietro