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Bur n. 123 del 29 dicembre 2015


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 325 del 23 novembre 2015

Revoca del decreto n. 199/2012 e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la "Residenza per Anziani Beata Gaetana Sterni", via Riva da Corte 20, Auronzo di Cadore (BL). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Note per la trasparenza

L'atto autorizza in rinnovo il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di autorizzazione del 25/8/2015 parere dell'Azienda ULSS 1 trasmesso con nota protocollo n. 46353/2015 del 23/10/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84 e 2067/2007.

Preso atto che la “Residenza per Anziani Beata Gaetana Sterni” via Riva da Corte 20, Auronzo di Cadore è stata autorizzata all’esercizio con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali n. 418 del 25/11/2010 (relativo a 45 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale) e n. 199 del 16/7/2012 (rilasciato per ulteriori 10 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale);

Preso atto che in data 25/8/2015 la Residenza ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio; l’Azienda ULSS 1 di Belluno ha effettuato la visita di verifica in data 14/10/2015 e ha inviato il rapporto di verifica con nota protocollo 46353/2015 del 23/10/2015 dal quale risulta che l’esito della visita di verifica è stato positivo con:

  • osservazioni: “il sistema di chiamata dovrà essere posizionato in luogo idoneo e facilmente visibile agli operatori; dovranno essere individuati locali idonei per lo svolgimento delle attività di coordinamento al secondo piano.”;
  • prescrizione di adeguamento entro 12 mesi al requisito CS.PNAS.AU.2.1.2 (“individuare e realizzare locale per cura alla persona.”).

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento della procedure previste, si conclude il procedimento avviato con il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio in rinnovo per la validità definita ai sensi di legge (5 anni) e con prescrizione di adeguamento. Inoltre, considerata l’opportunità di adottare un unico provvedimento afferente a tutti i posti letto già autorizzati presso la Residenza, si rende necessaria la revoca degli effetti dei decreti n. 199/2012.

Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 1 nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 175/2014;

Visto l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;

Visto che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

  1. con le motivazioni esposte in premessa, di revocare il decreto di autorizzazione all’esercizio della Direzione regionale Servizi Sociali n. 199 del 16/7/2012;
  2. di rinnovare autorizzare all’esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 la “Residenza per Anziani Beata Gaetana Sterni” via Riva da Corte 20, Auronzo di Cadore (BL) avente la capacità ricettiva di 55 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
  3. di specificare che il presente provvedimento:
  • è valido sino al 25/11/2020 e decorre dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 418 del 25/11/2010;
  • viene rilasciato con prescrizione di adeguamento secondo i termini individuati dal rapporto di verifica protocollo 46353/2015 del 23/10/2015 dell’Azienda ULSS 1 di Belluno, tenuta a comunicare alla Sezione Non Autosufficienza l’assolvimento delle prescrizioni assegnate;
  1. si precisa che:
  • il presente provvedimento non costituisce approvazione di interventi di adeguamento strutturale che, se previsti, dovranno essere valutati dai soggetti e dagli organi competenti in osservanza delle disposizioni dell’art. 7 della L.R. 22/2002 e della normativa vigente;
  • il presente atto non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 1 nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 175/2014;
  • in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  2. di trasmettere il presente provvedimento all’ente autorizzato, all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all’Azienda ULSS 1 di Belluno, al Comune di Auronzo di Cadore (BL), alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 1 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

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