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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 324 del 23 novembre 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi e centro diurno per persone anziane non autosufficienti dell'Ipab "Opera Pia Luigi Ferrari", via Parrocchia 228, Isola Rizza (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedenti provvedimenti di autorizzazione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di autorizzazione prot. n. 642 del 30/9/2015.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.”; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio.
Preso atto:
che l’IPAB “Opera Pia Luigi Ferrari”, via Parrocchia 228, Isola Rizza è stata autorizzata all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con i seguenti decreti della Direzione regionale Servizi Sociali:
che con nota protocollo 642 del 30/9/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 20/10/2015 al n. 421789 - il rappresentante legale dell’Opera Pia, nel chiedere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007.
Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste dalla D.G.R. 1667/2011, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni).
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 21 di Legnago nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 197/2014;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Franco Moretto
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