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Bur n. 123 del 29 dicembre 2015


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 317 del 16 novembre 2015

Autorizzazione all'esercizio per il nuovo centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "San Giobbe", Cannaregio 893, Venezia - Istituzioni di ricovero e di educazione, San Marco 4301, Venezia. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Note per la trasparenza

L'atto autorizza il nuovo centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di autorizzazione prot. 5221 del 9/7/2015 parere dell'Azienda ULSS 12 trasmesso con nota prot. 76476 del 10/11/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto che con nota protocollo 5221 del 9/7/2015 - acquisita agli atti il 15/7 - le Istituzioni di Ricovero e di Educazione, Giudecca 27 Venezia hanno chiesto l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per il nuovo centro di servizi “San Giobbe” San Marco 4301 Venezia, in precedenza indicato anche come “Pio Loco delle Penitenti”; la struttura accoglierà gli ospiti del centro di servizi per persone anziane non autosufficienti “Santi Giovanni e Paolo” di Venezia Castello 6691 (avente capacità ricettiva di 90 posti letto di primo livello assistenziale e 12 posti di centro diurno), autorizzato con prescrizioni di adeguamento con decreto n. 32 del 28/1/2013.

Rilevato che l’Azienda ULSS 12 di Venezia ha effettuato la visita di verifica in data 4/11/2015 ed ha inviato alla Sezione regionale Non Autosufficienza il rapporto di verifica con protocollo 76476 del 10/11/2015 - registrato agli atti il giorno stesso al n. 457535. Dal documento risulta che:

  • il centro di servizi è autorizzabile all’esercizio per la capacità ricettiva per persone anziane non autosufficienti di 16 posti di centro diurno e 90 posti letto (dei quali 62 di primo livello assistenziale e 28 di secondo livello assistenziale);
  • il rappresentante legale delle Istituzioni ha rilasciato formale impegno “ad assumere progressivamente eventuale altro personale al fine di garantire gli standard organizzativi stabiliti dalla D.G.R. 84/2007.”.

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni).

Visto:

che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 12 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187/2014;

l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;

che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

  1. di autorizzare all’esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 il nuovo centro di servizi per persone anziane non autosufficienti “San Giobbe” Cannaregio 893, Venezia - Istituzioni di Ricovero e di Educazione, San Marco 4301 Venezia, avente la capacità ricettiva di 62 posti letto di primo livello assistenziale e di 18 posti letto di secondo livello assistenziale e 16 posti di centro diurno;
  2. di specificare che la presente autorizzazione è valida 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all’art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
  3. di incaricare l’Azienda ULSS 12 di Venezia di inviare alla Sezione regionale Non Autosufficienza, al fine dei conseguenti adempimenti di competenza, una relazione contenente:
  • la verifica dell’attività erogata da realizzarsi a 6 mesi dalla data del presente provvedimento;
  • la conclusione del trasferimento presso la nuova sede degli ospiti della struttura “Santi Giovanni e Paolo” di Venezia autorizzato con decreto n. 32 del 28/1/2013;
  1. di precisare che il presente atto non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 12 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187/2014;
  2. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  4. di trasmettere il presente provvedimento all’ente autorizzato, all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all’Azienda ULSS 12 di Venezia, al Comune di Venezia, alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 12 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

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