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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE n. 139 del 30 novembre 2015
Registro delle concimazioni di cui all'art. 11 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011 - "Secondo Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati" del Veneto. Posticipo delle scadenze relative agli adempimenti connessi alla chiusura formale dei Registri delle concimazioni del 2015.
Con il presente decreto si posticipano le scadenze relative agli adempimenti connessi alla chiusura dei Registri delle concimazioni, limitatamente all’anno 2015. Gli agricoltori che, nei casi previsti dalle norme vigenti, sono tenuti a predisporre il Registro ai sensi dell’articolo 11 del “Secondo Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati” (Allegato A alla DGR n. 1150/2011), dovranno completarne la compilazione non oltre la scadenza del 22 dicembre 2015. Nel caso degli interventi di spandimento su terreni acquisiti in asservimento, le relative annotazioni dovranno essere inserite nel proprio registro, da parte del soggetto che dispone dei terreni in asservimento ai fini degli spandimenti, entro il 10 dicembre 2015.
Il Direttore
PREMESSO che ai fini della verifica della congruità della distribuzione sui terreni agricoli dei fertilizzanti azotati – siano essi effluenti di allevamento, materiali ad essi assimilati, ovvero concimi chimici – vige l’obbligo della registrazione degli interventi di spandimento effettuati da parte degli agricoltori con lo scopo di fornire alle colture i nutrienti azotati in rapporto al fabbisogno delle stesse;
ATTESO che il “Secondo Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati” del Veneto, approvato con l’allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150, ha disposto l’obbligo dell’annotazione delle suddette informazioni nel Registro delle concimazioni “…in analogia con le modalità di presentazione informatica impiegate per le Comunicazioni ed i PUA già in essere”;
DATO ATTO dell’attivazione, da parte delle competenti strutture regionali, di un supporto informatizzato per la compilazione del Registro delle concimazioni, che integra – sulla base del sistema Informativo Regionale – le funzionalità del programma “Applicativo A58 web”, già operante per gli adempimenti amministrativi (Comunicazione di spandimento e Piano di Utilizzazione Agronomica) previsti a carico delle aziende agricole che effettuano, in conformità alla disciplina vigente in materia, lo spandimento ai fini agronomici degli effluenti zootecnici e delle acque reflue aziendali;
VISTO il DDR n. 17 del 24 febbraio 2013, “Registro delle concimazioni. Articolo 11 dell’allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 – ‘Secondo Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati’ del Veneto. Prime disposizioni applicative”, con il quale sono stati individuati i requisiti delle aziende i cui titolari sono soggetti alla tenuta del Registro delle concimazioni;
VISTO altresì l’allegato B al DDR n. 30 del 20 marzo 2013, con il quale sono state individuate le informazioni minime che le aziende agricole devono annotare nella redazione del Registro delle concimazioni, anche nel caso di predisposizione di un documento cartaceo;
CONSIDERATO che un registro predisposto solamente su supporto cartaceo non dispone dei controlli di congruità quali quelli messi in atto nell’ambito del sistema informatizzato regionale; tali controlli sono stati predisposti per consentire la chiusura formale del Registro (nello stato di “confermato” informaticamente) solo qualora rappresenti modalità di utilizzo degli effluenti gestite secondo la normativa vigente;
CONSIDERATO, in particolare, che con il DDR n. 113 del 27 ottobre 2015 e con il DDR n. 121 del 30 ottobre 2015 è stato posticipato l’inizio dei divieti di spandimento degli effluenti nelle zone vulnerabili, venendosi con ciò a determinare il protrarsi delle operazioni di campagna, con il conseguente accorciamento dei tempi a disposizione degli agricoltori o dei tecnici per la registrazione dei suddetti interventi nel Registro delle concimazioni;
VISTO l’allegato A alla DGR n. 1150/2011, “Secondo Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati”, in particolare all’articolo 11;
VISTO il DDR n. 17/2012, concernente le prime disposizioni applicative sul Registro delle concimazioni;
VISTO il DDR n. 30/2013, con il quale sono state approvate le indicazioni operative per la registrazione degli interventi di fertilizzazione, che al punto 5 del dispositivo stabilisce che le aziende che hanno effettuato lo spandimento degli effluenti su terreni acquisiti in asservimento per tale finalità sono tenute a informare i concedenti i terreni in asservimento;
VISTO il DDR n. 56/2013, contenente il quadro riepilogativo dei termini di scadenza per le procedure applicative del Programma d’azione della Direttiva Nitrati e del DM 7 aprile 2007, individuate nel 30 novembre per l’inserimento degli interventi di spandimento sui terreni in asservimento e nel 15 dicembre per il completamento di tutti i registri;
VISTI il DDR n. 113 del 27 ottobre 2015 e con il DDR n. 121 del 30 ottobre 2015, con i quali sono stati posticipati, rispettivamente, l’inizio del divieto di spandimento nelle zone vulnerabili ai nitrati dei liquami zootecnici e l’inizio del divieto di spandimento dei letami;
VISTE la nota dell’Associazione Provinciale Allevatori Treviso del 25.11.2015, prot. n. 144/10, e la nota a firma congiunta di Confagricoltura Veneto e Coldiretti Veneto, in data medesima, prot. n. 520 25a, con le quali viene chiesto il posticipo delle scadenze in oggetto al presente atto;
ACQUISITE, tramite comunicazione di posta elettronica, informazioni da parte dei referenti di AVEPA in materia di Condizionalità e Sviluppo rurale, al fine di non precludere le attività istituzionali in corso in materia di controlli amministrativi e controlli in loco;
RILEVATA, pertanto, la possibilità di concedere un ulteriore limitato intervallo di tempo per l’effettuazione delle annotazioni nel Registro delle concimazioni, sia a beneficio degli agricoltori che operano gli spandimenti, per l’inserimento nel registro informatizzato – in particolare – dei dati concernenti gli spandimenti effettuati sui terreni acquisiti in asservimento, sia a beneficio degli agricoltori che hanno concesso gli stessi terreni ai suddetti agricoltori terzi, cosicché possano acquisire nel proprio registro le medesime informazioni;
decreta
Riccardo De Gobbi
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