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Bur n. 116 del 11 dicembre 2015


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 94 del 17 novembre 2015

Deliberazione della Giuna regionale n. 441/2015. Concessione diritti della Riserva regionale per fini sperimentali.

Note per la trasparenza

In relazione a quanto prevede il Progetto di recupero dell'accessione viticola denominata "Uva Gnocca", con il presente atto si assegna un diritto di impianto all'Istituto tecnico agrario statale "A. Trentin" di Lonigo per l'impianto di un vigneto da realizzarsi secondo i protocolli previsti dalla procedura per l'identificazione varietale ai fini dell'iscrizione del materiale genetico al Registro nazionale delle varietà di viti.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Deliberazione della Giunta regionale n. 3112 del 10 ottobre 2006;
Deliberazione della Giunta regionale n. 3367 del 18 novembre 2008.
Programma Operativo Regionale - F.s.e. - Obiettivo competitività regionale e caratterizzazione dell'accessione viticola Uva Gnocca, a rischio di estinzione".

Il Direttore

VISTO il regolamento CEE n. 822 del Consiglio del 16 marzo 1987 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, ultimo trattino, che ha previsto in deroga al blocco degli impianti di cui all’art. 5, la possibilità di realizzare superfici vitate destinate alla sperimentazione viticola;

VISTO il regolamento CEE n. 2392 del Consiglio del 24 luglio 1986 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, ed in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, che riporta ulteriori disposizioni per i prodotti ottenuti da impianti finalizzati alle attività in oggetto, in merito alla loro immissione al consumo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, di modifica del Reg. CEE 822/87 ed entrato in applicazione a decorrere dall’agosto 2000;

VISTO il regolamento (CE) n. 1227 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

VISTA la predetta normativa e nello specifico l’articolo 3, paragrafo 1 del Reg. CE n. 1493/1999 e l’articolo 3 del Reg. CE n. 1227/2000, che riportano i criteri e le condizioni in base ai quali possono essere concessi i diritti di impianto finalizzati alle attività di ricerca e sperimentazione;

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3112 del 10 ottobre 2006 avente per oggetto “Ricognizione superfici vitate utilizzate a fini sperimentali. Reg.ti CEE n. 822/1987 e n. 1493/1999.”;

VISTA la deliberazione n. 3367 del 18 novembre 2008, relativa al “Programma di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio viticolo, con particolare riferimento alle vecchie varietà ed a quelle a maggior rischio di erosione genetica”;

VISTA la deliberazione n. 441 del 31 marzo 2015 - Settore vitivinicolo. – Attivazione disposizioni art. 85 undecies del Reg. (CE) n. 1234/07. Riserva regionale dei diritti di impianto. Procedure per l’assegnazione dei diritti;

VISTO il Programma Operativo Regionale – Fondo sociale europeo – Obiettivo competitività regionale e occupazione – Regolamenti: n. 1081/2006 e n. 1083/2006 – Asse I adattabilità. (attività riconosciuta: Legge regionale n. 10/1990, articolo 19);

VISTO il progetto “Difendere la biodiversità agricola tramite la ricognizione e caratterizzazione dell’accessione viticola Uva Gnocca, varietà a rischio di estinzione”, approvato nel contesto del predetto Programma comunitario;

CONSIDERATO che il progetto succitato è frutto della collaborazione tra l’Istituto tecnico agrario statale “A. Trentin” di Lonigo, la struttura cooperativa Collis–Veneto Wine Group S.c.a.c. e l’Università di Bologna – Dipartimento di Scienze arboree – Area Colture arboree;

PRESO ATTO che le attività sperimentali proseguiranno con l’impianto di un vigneto da realizzarsi secondo i protocolli previsti dalla procedura per l’identificazione varietale ai fini dell’iscrizione del materiale genetico al Registro nazionale delle varietà di viti;

TENUTO CONTO che in base al piano delle attività previste dal progetto di cui sopra, l’impianto e la normale gestione colturale è in capo all’Istituto tecnico agrario statale “A. Trentin” di Lonigo;

VISTA la documentazione prodotta all’Istituto tecnico agrario statale “A. Trentin” di Lonigo per il tramite della Società cooperativa Collis Wine Group con sede in Monteforte d’Alpone, via Cappuccini 6, riguardo alla realizzazione dell’impianto di viti dell’accessione viticola “Uva Gnocca”, ed in particolare gli elaborati tecnici e la cartografia, in data 8 maggio 2015, prot. n. 195092;

PRESO ATTO che l’attività di cui sopra è finalizzata al recupero e conservazione del germoplasma viticolo regionale, attività che rientra nelle azioni strategiche per il settore vitivinicolo veneto (vedi deliberazione n. 3367/2008) e che quindi vi sono i presupposti per assegnare un diritto di impianto prelevato dalla riserva regionale ai sensi della deliberazione n. 441 del 31 marzo 2015, punto 1;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

decreta

  1. di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa e tenuto conto di quanto prevede la deliberazione n. 441/2015, un diritto di impianto della Riserva regionale della superficie di mq 6.000 all’Istituto tecnico agrario statale “A. Trentin” di Lonigo, per le iniziative di ricerca e sperimentazione, da realizzarsi nell’ambito del progetto “Difendere la biodiversità agricola tramite la ricognizione e caratterizzazione dell’accessione Uva Gnocca, varietà a rischio di estinzione”, giusto quanto prevede anche la deliberazione n. 3367/2008;
  2. di stabilire, che spetta all’Istituto tecnico agrario statale “A. Trentin” di Lonigo la responsabilità in merito alla realizzazione dell’impianto di viti e la relativa gestione fino all’esaurimento delle attività progettuali, nonché il mantenimento degli impegni secondo le disposizioni recate dalla Sezione competitività sistemi agroalimentari;
  3. di stabilire che il medesimo Istituto, assegnatario del diritto di cui al punto 1, è tenuto a provvedere alla registrazione della superficie, realizzata nel contesto del progetto di cui sopra, allo schedario viticolo veneto in conformità alla normativa adottata dalla Giunta regionale ed alle procedure attuative dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura;
  4. sono riportati nell’elenco Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, i riferimenti in ordine alla superficie da realizzare ai sensi di quanto previsto al punto 1, nonché ai relativi dati catastali, che andranno ad aggiornare l’elenco di cui alla deliberazione n. 3112 del 10 ottobre 2006;
  5. di stabilire che il presente decreto verrà trasmesso all’Istituto tecnico agrario statale “A. Trentin” di Lonigo, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura AVEPA, sede di Padova, e all’Azienda regionale Veneto Agricoltura, in liquidazione, sede di Legnaro (PD);
  6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

(seguono allegati)

94_Allegato_DDR_94_17-11-2015_312002.pdf

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