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Bur n. 112 del 27 novembre 2015


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 91 del 13 novembre 2015

Elenco varietà di viti idonee alla coltivazione. DGR n. 2257 del 25 luglio 2003. Allegato A). Rettifica elenco.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento si prende atto della rettifica da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dei codici identificativi delle varietà di uva da vino Muscaris e Soreli, nonchè si ripristina l'elenco così modificato dal decreto dirigenziale n. 81 del 26 ottobre 2015, ponendo rimedio ad una omissione causata in fase di predisposizione dell'elenco consolidato.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DM 20 ottobre 2014
- Decreto direttoriale n. 45 del 19 giugno 2015,
- Decreto direttoriale n. 74 del 12 ottobre 2015.

Il Direttore

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 “Settore vitivinicolo – Disposizioni per l’attuazione del reg. (CE) n. 1493/99 e reg. (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002”;

VISTO il punto 12 della succitata deliberazione che stabilisce che per ciascuna unità amministrativa o zona di produzione le varietà di viti per uva da vino siano classificate come segue:

a)    varietà idonee alla coltivazione, suddivise tra:

•    varietà consigliate
•    varietà ammesse

b)    varietà in osservazione;

VISTO il decreto della Sezione competitività sistemi agroalimentari del 25 settembre 2014 n. 73, con il quale è stato modificato l’elenco delle varietà di viti per uva da vino idonee alla coltivazione, di cui all’allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2257/2003, istituendo la Sezione “Varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle restrizioni di cui all’art. 8, comma 6, del D.lgs n.61/2010”;

ATTESO che, come riportato al punto 11 della deliberazione n. 2257/2003, spetta alla ex Direzione produzioni agroalimentari (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) l’aggiornamento dei predetti elenchi delle varietà di vite;

VISTO l’allegato A) della deliberazione di cui sopra, che elenca le varietà di viti per uva da vino idonee alla coltivazione ed in osservazione per ciascuna provincia, così modificato da ultimo dal decreto n. 81 del 26 ottobre 2015;

PRESO ATTO che con il decreto dirigenziale n. 45 del 19 giugno 2015 sono state inserite nell’elenco delle varietà di viti idonee alla coltivazione di cui al predetto allegato A) la varietà di vite Muscaris;

PRESO ATTO che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che detiene il predetto Registro, con proprio decreto del 20 ottobre 2014 ha rettificato il codice della predetta varietà come segue: Muscaris da 494 a 495;

TENUTO CONTO che nell’aggiornamento dell’elenco delle varietà di cui al decreto n. 74 del 12 ottobre 2015 (II^ aggiornamento 2015) nel predisporre l’integrazione delle tabelle delle singole provincie è stato commesso un refuso e nel testo consolidato non sono più presenti le varietà  Muscaris e Souvignier Gris;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

ATTESO che le succitate varietà sono già coltivate in alcune aree confinanti con le suddette province;

In relazione a quanto sopra evidenziato si rende necessario ovviare alla modifica della codifica delle varietà Muscaris” e rimediare ai refusi  riportati nell’allegato A al decreto n. 74 del 12 ottobre 2015;

decreta

  1. di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, l’elenco delle varietà di viti idonee alla coltivazione di cui all’Allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 2003, n. 2257, modificato da ultimo dal decreto dirigenziale n. 81 del 26 ottobre 2015, come segue:
  • il nuovo codice identificativo della varietà Muscaris è 495,
  • nel testo consolidato alla Sezione “Varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle restrizioni di cui all’art. 8, comma 6, del D.lgs n. 61/2010”, sono reinserite le varietà Muscaris e Souvignier Gris, giusto quanto stabilito dal decreto 45 del 19 giugno 2015;
  1. di stabilire che l’elenco di cui all’allegato A) al presente Decreto, in conseguenza di quanto previsto al punto 1, sostituisce integralmente l’elenco delle varietà di viti per uva da vino, di cui all’allegato A) della deliberazione n. 2257 del 25 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali -Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale, DISR V Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali, - all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Ufficio di Susegana (TV) e all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
  3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
  6. di pubblicare altresì l'intero provvedimento nel sito della Sezione competitività sistemi agroalimentari, al seguente indirizzo:
    http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/vino, e nel “portale regionale PIAVE” al seguente indirizzo: http://www.piave.veneto.it;

Alberto Zannol

(seguono allegati)

91_Allegato_DDR_91_13-11-2015_311220.pdf

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