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Bur n. 112 del 27 novembre 2015


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 81 del 26 ottobre 2015

Elenco varietà di viti idonee alla coltivazione. III° Aggiornamento elenco. 2015. DGR n. 2257 del 25 luglio 2003. Allegato A).

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento si aggiorna l'elenco delle varietà di uva da vino idonee alla coltivazione, di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003, con l'inserimento della varietà "Gamay N.". per la provincia di Verona, della varietà "Ancellotta N." per le province di Vicenza e Padova e "Lagrein N." per la provincia di Vicenza.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003,
- istanza del 24 dicembre 2014 del Consorzio tutela Vino Bardolino DOC,
- istanza del 13 luglio 2015 di Confcooperative - Fedagri Veneto.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare l’articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alle “norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite”, visto in particolare l’art. 11 che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO lo schema di accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione di varietà di viti;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all’istituzione dello Schedario vitivinicolo veneto (SVV) e successive disposizioni attuative;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 “Settore vitivinicolo – Disposizioni per l’attuazione del reg. (CE) n. 1493/99 e reg. (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002”;

VISTO il punto 12 della succitata deliberazione che stabilisce che per ciascuna unità amministrativa o zona di produzione le varietà di viti per uva da vino siano classificate come segue:

a)    varietà idonee alla coltivazione, suddivise tra:

•    varietà consigliate
•    varietà ammesse

b)   varietà in osservazione;

 VISTO il decreto della Sezione competitività sistemi agroalimentari del 25 settembre 2014 n. 73, con il quale è stato modificato l’elenco delle varietà di viti per uva da vino idonee alla coltivazione, di cui all’allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2257/2003, istituendo la Sezione “Varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle restrizioni di cui all’art. 8, comma 6, del D.lgs n.61/2010”;

ATTESO che, come riportato al punto 11 della deliberazione n. 2257/2003, spetta alla ex Direzione produzioni agroalimentari (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) l’aggiornamento dei predetti elenchi delle varietà di vite;

VISTO inoltre l’allegato A) della deliberazione di cui sopra, che elenca le varietà di viti per uva da vino idonee alla coltivazione ed in osservazione per ciascuna provincia, modificato da ultimo dal decreto n. 74 del 12 ottobre 2015;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 maggio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 17 giugno 1970, con il quale è stato integrato il Registro nazionale delle varietà di viti per uva da vino, con l’inserimento tra le altre, delle varietà “Gamay N.” codificata con il numero 091, “Ancellotta N.” con il numero 012 e “Lagrein N,” con il numero 112:

VISTA la richiesta presentata da Confcooperative – Fedagri Veneto il 13 luglio 2015, prot. n. 178/L-10/A-2 di inserimento delle varietà, “Ancellotta” tra quelle in osservazione per le province di Padova e Vicenza e della varietà “Lagrein” tra quelle in osservazione per la provincia di Vicenza;

PRESO ATTO delle motivazioni tecniche ed economiche del predetto organismo riguardo alle peculiarità vegeto produttive del vitigno Ancellotta che sta già dando soddisfacenti risultati in analoghe aree pianeggianti della Provincia di Vicenza e della necessità di sfruttare le caratteristiche enologiche del vitigno Lagrein in modo da ampliare l’offerta delle aree collinari medio alte caratterizzate da presenza essenzialmente di vitigni a bacca bianca e da una significativa polverizzazione poderale;

TENUTO CONTO della richiesta del Consorzio tutela vino Bardolino DOC, del 24 dicembre 2014, di inserimento della varietà “Gamay” tra le varietà idonee alla coltivazione per la provincia di Verona;

PRESO ATTO che la suddetta varietà, come già risulta da alcune prove sperimentali effettuate in loco, è funzionale alla reinterpretazione dei vini dell’area delle denominazioni di origine Bardolino;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

ATTESO che le succitate varietà sono già coltivate in alcune aree confinanti con le suddette province;

In relazione a quanto sopra evidenziato si ritiene di inserire le suddette varietà tra quelle “in osservazione” in quanto è opportuno verificare ulteriormente la risposta enologica e produttiva delle stesse;

decreta

  1. di modificare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l’elenco delle varietà di viti per uva da vino idonee alla coltivazione, di cui all’allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 25 luglio 2003 n. 2257, inserendo la varietà “Gamay N.” tra quelle in osservazione per la provincia di Verona, la varietà “Ancellotta N.” tra quelle in osservazione per le provincie di Padova e Vicenza e la varietà “Lagrein” tra quelle in osservazione per la provincia di Vicenza;
  2. di stabilire, in conseguenza di quanto previsto al punto 1, che l’elenco di cui all’allegato A) al presente Decreto sostituisce integralmente l’elenco delle varietà di viti per uva da vino, di cui all’allegato A) della deliberazione n. 2257 del 25 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
  3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali -Dipartimento delle politiche  europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale, DISR V Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali, - all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Ufficio di Susegana (TV) e all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
  7. di pubblicare altresì l'intero provvedimento nel sito della Sezione competitività sistemi agroalimentari, al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/vino, e nelle news del “portale regionale PIAVE” al seguente indirizzo: http://www.piave.veneto.it;

Alberto Zannol

(seguono allegati)

81_Allegato_DDR_81_26-10-2015_311216.pdf

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