Home » Dettaglio Decreto
Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 79 del 23 ottobre 2015
D.lgs 8 aprile 2010, n. 61. DOCG "Amarone della Valpolicella" e DOCG "Recioto della Valpolicella". DD.MM. 24 marzo 2010 di riconoscimento delle DOCG. Autorizzazione anticipo pigiatura uve messe a riposo.
Con il presente provvedimento , si da attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Valpolicella per quanto riguarda la richiesta di anticipare al 16 novembre 2015 le operazioni di pigiatura delle uve messe a riposo atte aprodurre i vini a DOCG "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella", in conformità a quanto stabilito all'art. 5 comma 10 dei rispettivi disciplinari di produzione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.lgs 61/2010 - DD.MM. 24 03 2010 di approvazione delle DOCG "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella". - Istanza del Consorzio tutela vini Valpolicella del 28 settembre 2015 prot. n. 72/0215M
Il Direttore
VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.”;
VISTO il decreto ministeriale del 24 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84/2010, di riconoscimento della denominazione di originale controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” e di contestuale approvazione del pertinente disciplinare di produzione;
VISTO il decreto ministeriale del 24 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85/2010, di approvazione della denominazione di originale controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” e di contestuale approvazione del pertinente disciplinare di produzione;
VISTI i disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”, modificati da ultimo con il con decreto ministeriale 7 marzo 2014;
VISTI in particolare gli articoli 5, comma 10 dei predetti disciplinari che stabiliscono che le uve messe ad appassire possono essere vinificate a partire dal 1° dicembre, sempreché non si verifichino situazioni climatiche particolari e in tal caso su richiesta del Consorzio di tutela la Regione Veneto può autorizzare l’anticipo di tale pratica enologica;
VISTO il decreto della presente Direzione n. 60 del 29 luglio 2015, relativo alla “Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2015. Legge 20 febbraio 2006, n. 82”;
VISTA la nota del Consorzio tutela vino Valpolicella del 28 settembre 2015, prot. n. 72/2015 con la quale l’organismo di rappresentanza delle predette denominazioni ha chiesto l’anticipo della pigiature delle uve atte alla produzione dei vini “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” già a partire dal 16 novembre 2015;
VISTA la relazione allegata alla predetta nota riguardante gli andamenti climatici, le fasi fenologiche della vite e le date di riferimento di inizio vendemmia;
PRESO ATTO che in conseguenza delle particolari condizioni climatiche che si sono verificate nel corso del periodo primavera – estate che hanno influenzato il ciclo fenologico della vite, si è verificata -rispetto alla vendemmia degli anni precedenti- un’anticipazione della raccolta delle uve da mettere a riposo atte a produrre i vini a DOCG “Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”;
ATTESO altresì del persistere delle predette condizioni climatiche, che stanno favorendo una accelerazione del processo di appassimento e conseguentemente la concentrazione degli zuccheri, in coerenza con quanto stabilito dai pertinenti disciplinari di produzione;
EFFETTUATE le opportune verifiche e tenuto conto degli elaborati predisposti dall’ARPAV e dal Cra-Vit riguardo sia agli eventi metereologici verificatesi in Veneto nel periodo di vegetazione della vite sia all’evolversi delle fasi fenologiche ed in particolare al processo di maturazione delle uve;
RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi oggettivi e di fatto per accogliere la richiesta di anticipo delle operazioni di pigiatura delle uve previste dalla vendemmia 2015 e messe a riposo per la produzione dei vini DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”;
PRESO ATTO che per le denominazioni di origine controllate e garantite “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” l’organismo incaricato dei controlli è la Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti “SIQURIA S.p.a.”, giusto quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 12763 del 26 giugno 2015;
VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;
PRESO ATTO di quanto sopra esposto.
decreta
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo vendemmiale; http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.
Alberto Zannol
Torna indietro