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Bur n. 112 del 27 novembre 2015


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 79 del 23 ottobre 2015

D.lgs 8 aprile 2010, n. 61. DOCG "Amarone della Valpolicella" e DOCG "Recioto della Valpolicella". DD.MM. 24 marzo 2010 di riconoscimento delle DOCG. Autorizzazione anticipo pigiatura uve messe a riposo.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento , si da attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Valpolicella per quanto riguarda la richiesta di anticipare al 16 novembre 2015 le operazioni di pigiatura delle uve messe a riposo atte aprodurre i vini a DOCG "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella", in conformità a quanto stabilito all'art. 5 comma 10 dei rispettivi disciplinari di produzione.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.lgs 61/2010 - DD.MM. 24 03 2010 di approvazione delle DOCG "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella".
- Istanza del Consorzio tutela vini Valpolicella del 28 settembre 2015 prot. n. 72/0215M

Il Direttore

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.”;

VISTO il decreto ministeriale del 24 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84/2010, di riconoscimento della denominazione di originale controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” e di contestuale approvazione del pertinente disciplinare di produzione;

VISTO il decreto ministeriale del 24 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85/2010, di approvazione della denominazione di originale controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” e di contestuale approvazione del pertinente disciplinare di produzione;

VISTI i disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”, modificati da ultimo con il con decreto ministeriale 7 marzo 2014;

VISTI in particolare gli articoli 5, comma 10 dei predetti disciplinari che stabiliscono che le uve messe ad appassire possono essere vinificate a partire dal 1° dicembre, sempreché non si verifichino situazioni climatiche particolari e in tal caso su richiesta del Consorzio di tutela la Regione Veneto può autorizzare l’anticipo di tale pratica enologica;

VISTO il decreto della presente Direzione n. 60 del 29 luglio 2015, relativo alla “Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2015. Legge 20 febbraio 2006, n. 82”;

VISTA la nota del Consorzio tutela vino Valpolicella del 28 settembre 2015, prot. n. 72/2015 con la quale l’organismo di rappresentanza delle predette denominazioni ha chiesto l’anticipo della pigiature delle uve atte alla produzione dei vini “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” già a partire dal 16 novembre 2015;

VISTA la relazione allegata alla predetta nota riguardante gli andamenti climatici, le fasi fenologiche della vite e le date di riferimento di inizio vendemmia;

PRESO ATTO che in conseguenza delle particolari condizioni climatiche che si sono verificate nel corso del periodo primavera – estate che hanno influenzato il ciclo fenologico della vite, si è verificata -rispetto alla vendemmia degli anni precedenti- un’anticipazione della raccolta delle uve da mettere a riposo atte a produrre i vini a DOCG “Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”;

ATTESO altresì del persistere delle predette condizioni climatiche, che stanno favorendo una accelerazione del processo di appassimento e conseguentemente la concentrazione degli zuccheri, in coerenza con quanto stabilito dai pertinenti disciplinari di produzione;

EFFETTUATE le opportune verifiche e tenuto conto degli elaborati predisposti dall’ARPAV e dal Cra-Vit riguardo sia agli eventi metereologici verificatesi in Veneto nel periodo di vegetazione della vite sia all’evolversi delle fasi fenologiche ed in particolare al processo di maturazione delle uve; 

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi oggettivi e di fatto per accogliere la richiesta di anticipo delle operazioni di pigiatura delle uve previste dalla vendemmia 2015 e messe a riposo per la produzione dei vini DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”;

PRESO ATTO che per le denominazioni di origine controllate e garantite “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” l’organismo incaricato dei controlli è la Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti “SIQURIA S.p.a.”, giusto quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 12763 del 26 giugno 2015;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

PRESO ATTO di quanto sopra esposto.

decreta

  1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi di quanto stabilito agli articoli 5, comma 10, dei disciplinari di produzione dei vini DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”, l’inizio della pigiature delle uve raccolte nella vendemmia 2015 e messe ad appassire per la produzione dei predetti vini a partire dal 16 novembre 2015;
  2. di stabilire che SIQURIA S.p.a. è tenuta nel processo di controllo dei vini delle DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”e quindi nell’emettere i pareri di conformità a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;
  3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA S.p.a.), all’AVEPA e al Consorzio tutela vini Valpolicella;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo vendemmiale;
http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

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