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Bur n. 112 del 27 novembre 2015


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 74 del 12 ottobre 2015

DGR n. 2257 del 25 luglio 2003. Allegato A). Elenco varietà di viti idonee alla coltivazione. II^ Integrazione e riclassificazioe elenchi anno 2015.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento si ammettono alla coltivazione alcune varietà di viti da incrocio interspecifico (varietà resistenti) che sono tuttavia soggette alle restrizioni di cui all'art. 8, comma 6, del D.lgs n. 61/2010. Di conseguenza si procede alla modifica dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- accordo Mipaaf-Regioni del 25 luglio 2002
- d. lgs 61 del 8 aprile 2010
- deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003
- decreto del ministero del 4 agosto 2015.

Il Direttore

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007, incorporando nell’organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) le disposizioni del settore vino;

VISTO in particolare l’articolo 120 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alla classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino ed in particolare il paragrafo 2 che stabilisce che gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino;

ATTESO che il succitato articolo prevede altresì che gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle appartenenti alla specie Vitis vinifera o provenienti da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

VISTO l’articolo 93 del regolamento UE n. 1308/2013 riguardante le definizioni, dove è stabilito che la «denominazione di origine» è ottenuta unicamente da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera, mentre per la produzione di vini a «indicazione geografica», possono concorrere uve ottenute da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

TENUTO CONTO che il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga, tra l’altro, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, stabilisce all’articolo 230, paragrafo 1., che il regime transitorio dei diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II del regolamento CE n. 1234/2007, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015;

TENUTO CONTO quanto stabilisce anche l’articolo 185 bis del predetto regolamento la dove stabilisce che gli Stati membri tengono uno schedario viticolo con le informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alle “norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite”, visto in particolare l’art. 11 che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale della produzioni;

VISTO in particolare quanto stabilito alla Sezione B “gestione del potenziale produttivo”, alla Sezione C “iscrizioni nello schedario viticolo dei vigneti a DO” ed al Capitolo III “dichiarazioni e rivendicazione annuale delle produzioni”, nonché i conseguenti atti applicativi e manuali applicativi degli organismi pagatori territorialmente competenti;

VISTO lo schema di accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione di varietà di viti;

VISTA la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all’istituzione dello Schedario vitivinicolo veneto (SVV) e successive disposizioni attuative;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 “Settore vitivinicolo – Disposizioni per l’attuazione del reg. (CE) n. 1493/99 e reg. (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002”;

VISTO il punto 12 della succitata deliberazione che stabilisce che per ciascuna unità amministrativa o zona di produzione le varietà di viti per uva da vino siano classificate come segue:

a)   varietà idonee alla coltivazione, suddivise tra

•   varietà consigliate
•   varietà ammesse

b)   varietà in osservazione;

ATTESO che, come riportato al punto 11 del deliberato, spetta alla ex Direzione produzioni agroalimentari (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) l’aggiornamento dei predetti elenchi delle varietà di vite;

VISTO il decreto della Sezione competitività sistemi agroalimentari del 25 settembre 2014 n. 73, con il quale è stato modificato l’elenco delle varietà di viti per uva da vino idonee alla coltivazione, di cui all’allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 25 luglio 2003 n. 2257, istituendo la Sezione “Varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle restrizioni di cui all’art. 8, comma 6, del D.lgs n.61/2010”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 4 agosto 2015, con il quale sono state inserite alla sezione I – vitigni ad uve da vino, del Registro nazionale delle varietà di viti per uva da vino le seguenti nuove varietà:

Cabernet Eidos N. (codice varietà 840, sinonimo UD-58.083); Cabernet Volos N. (codice varietà 841, sinonimo UD-32.078); Merlot Kanthus N. (codice varietà 842, sinonimo UD-31.122); Merlot Khorus N. (codice varietà 843, sinonimo UD-31.125); Sauvignon Kretos B. (codice varietà 844, sinonimo UD-76.026); Sauvignon Nepis B. (codice varietà 845, sinonimo UD-55.098); Sauvignon Rytos B. (codice varietà 846, sinonimo UD-55.100); Fleurtai B. (codice varietà 497, sinonimo UD-34.111); Julius N: (codice varietà 498, sinonimo UD-36.030); Sorèli B. (codice varietà 500, sinonimo UD-34.113);

ATTESO che i succitati vitigni provengono da incrocio tra varietà della specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

ATTESO che per evitare possibili disguidi da parte degli operatori è opportuno classificare ed identificare le predette varietà inserendole nell’apposita citata sezione “Varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle restrizioni di cui all’art. 8, comma 6, del D.lgs n.61/2010”;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

TENUTO CONTO di quanto sopra riportato, sulla base del punto 11 della deliberazione n. 2257/2003;

decreta

  1. di modificare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l’elenco delle varietà di viti per uva da vino idonee alla coltivazione, di cui all’allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 25 luglio 2003 n. 2257
  2. di inserire, conseguentemente, nella Sezione “Varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle restrizioni di cui all’art. 8, comma 6, del D.lgs n.61/2010” le seguenti varietà: Cabernet Eidos N.; Cabernet Volos N.; Merlot Kanthus N.; Merlot Khorus N.; Sauvignon Kretos B.; Sauvignon Nepis B.; Sauvignon Rytos B.; Fleurtai B.; Julius N.; Sorèli B.;
  3. di stabilire, in relazione a quanto previsto al punto 2, che le singole schede provinciali riportate nell’allegato A) al presente Decreto sostituiscono integralmente quelle dell’elenco delle varietà di cui all’allegato A) della deliberazione n. 2257 del 25 luglio 2003;
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali -Dipartimento delle politiche  europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale, DISR V Servizio fitosanitario centrale produzioni vegetali, -  all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Ufficio di Susegana (TV) e all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste; http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

(seguono allegati)

74_Allegato_DDR_74_12-10-2015_311214.pdf

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