Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 102 del 27 ottobre 2015


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO n. 46 del 13 ottobre 2015

Autorizzazione preventiva a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2015 - dell'ESU di Venezia. (DDGR n. 1841 del 08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013 - n. 2341 del 16/12/2014 - n. 233 del 03/03/2015).

Note per la trasparenza

Viene autorizzato preventivamente l’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2015.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
-   richiesta dell’ESU di Venezia prot. n. 0003096 del 17/09/2015;
-   parere della Sezione Risorse Umane prot. n. 383288 del 25/09/2015.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 del 08/11/2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10 ‘Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto’. Avvio dell’attività ricognitiva”, che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

  1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
  2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
  3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
  4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;

VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;

VISTA la DGR n. 2563 dell’11/12/2012, che ha stabilito di:

  1. prorogare, fino all’emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall’11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:
    1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall’art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
  2. programmare, per l’annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto;

VISTA la DGR n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell’11 dicembre 2012. Determinazioni.”, che ha prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2013;

VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013, che ha confermato e prorogato, sino al 31/12/2014, le disposizioni contenute nella DGR n. 907/2013, al fine di permettere di completare la disciplina organica di revisione e di riorganizzazione degli enti strumentali regionali;

VISTA la DGR n. 2341 del 16/12/2014, che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2015 le disposizioni di cui alla DGR n. 2591/2013, a tutti gli ESU veneti, per gli adempimenti conseguenti;

VISTA la DGR n. 233 del 03/03/2015, che, al fine di integrare la DGR n. 2341/2014 e di semplificare l’attività di controllo preventivo in capo alla Giunta regionale degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, ha ripartito la competenza come segue:

1) la Giunta regionale è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando sia previsto un aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e i Dipartimenti/Aree cui afferiscono le Strutture regionali deputate alla vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte;

2) il Direttore di Area/Dipartimento, a cui fa riferimento la Struttura regionale cui compete la vigilanza sull’Ente strumentale, è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando non sia previsto un aumento di spesa, sempre nei limiti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale suddette;

VISTA la nota dell’ESU di Venezia prot. n. 0003096 del 17/09/2015, che ha formulato la seguente richiesta di autorizzazione preventiva:

Richiesta di autorizzazione preventiva

Costo Complessivo
onnicomprensivo massimo annuo
(€)

Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività - Anno 2015

300.000,00

 

RILEVATO che la richiesta è stata motivata con l’esigenza di provvedere alla costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2015 come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale;

RILEVATO che l’ESU di Venezia, nella nota prot. n. 0003096 del 17/09/2015, ha dichiarato: “di costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2015, iscrivendo le risorse che lo alimentano, come determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle disposizioni contrattuali vigenti, come di seguito indicato:

  • confermare l’importo dello stanziamento storico (esercizio 1998) del fondo destinato alla remunerazione del lavoro straordinario, ridotto a norma di quanto previsto dall’art. 14, co. 4, del CCNL 1998-2001, € 12.974,46;
  • in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 31 del CCNL del 22/01/2004, in particolare i commi 2 e 3, distinguere le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità dalle risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità;
  • confermare le risorse decentrate stabili nell’importo di € 282.237,56 fatto salvo l’aggiornamento a seguito cessazione di dipendenti titolari di Retribuzione Individuale di Anzianità ed assegni ad personam che confluiranno nella costituzione del fondo di parte stabile;
  • quantificare le risorse variabili nell’importo di € 5.929,46, stabilito ai sensi dell’art. 15, co. 2, del CCNL del 01/04/1999, inferiori all’incremento dell’1,2% del monte salari 1997(equivalente a € 12.597,92) in quanto sussiste la relativa capacità di spesa risultando queste stanziate nel bilancio dell’esercizio di competenza.

  La predetta integrazione è motivata dalla considerazione che le risorse provengano da risparmi conseguenti a razionalizzazione organizzative che hanno consentito di garantire un miglioramento qualitativo dei servizi erogati dall’Azienda a fronte di una progressiva riduzione del numero di dipendenti in servizio e della relativa spesa in rapporto alle qualifiche di appartenenza. L’integrazione, inoltre, potrà essere resa disponibile, solo a seguito del preventivo accertamento, da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, delle effettive disponibilità di bilancio dell’ESU;

  • decurtazione corrispondente all’importo delle riduzioni operate per effetto dell’art. 9, co. 2-bis, del D.L. n. 78/2010, primo periodo, con consolidamento dei tagli operati sul Fondo del 2014 pari a € 1.141,48;
  • il fondo annuale per gli incentivi alla progettazione di opere pubbliche, di cui all’art. 15,co.1, lett. k) del CCNL del 01/04/1999, sarà determinato nell’esatto importo a fine esercizio in conformità a quanto stabilito dall’art. 92, co.5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.”;

PRESO ATTO che l’ESU di Venezia ha, altresì, dichiarato che: “Il Fondo costituendo per l’anno 2015 nell’importo complessivo annuo di € 300.000,00, è di pari valore di quello costituito per l’anno 2014, autorizzato con Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 27 del 03/07/2015 e che pertanto non vi è un aumento di spesa rispetto all’anno precedente”;

VISTO l’art. 9, co. 2-bis, del D.L. n. 78/2010, che prevede quanto segue: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 15, prot. n. 40074 del 30/04/2014, che ha reso alcune specificazioni operative circa le modalità di calcolo adottate a seconda dell’attestarsi o meno del valore del fondo - prima dell’applicazione dei disposti dell’art. 9, co. 2-bis, del D.L. n. 78/2010 - al di sopra o al di sotto del limite 2010 per l’anno di riferimento;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 0010946 del 12/08/2014, che contiene indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di regioni ed enti locali ex art. 4 del D.L. n. 16/2014 recante “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 20, prot. n. 39875 dell’8/05/2015, che contiene le istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare ai Fondi delle risorse decentrate a partire dal 2015, ai sensi dell’art. 9, co. 2-bis, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall’art. 1, co. 456, della L. n. 147/2013;

VISTO il parere della Sezione Risorse Umane prot. n. 383288 del 25/09/2015, che, con riferimento alla nota dell’ESU di Venezia prot. n. 0003096 del 17/09/2015, ha espresso parere favorevole;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all’ESU di Venezia l’autorizzazione richiesta, descritta nella tabella di cui sopra;

RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011, esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l’ESU di Venezia rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 2341/2014;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 1303 del 22/07/2014, n. 2341/2014 e n. 233/2015;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTA la nota dell’ESU di Venezia prot. n. 0003096 del 17/09/2015;

VISTA la nota della Sezione Risorse Umane prot. n. 383288 del 25/09/2015;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54, articoli 4 e 23;

VISTA la nota della Sezione Istruzione del 13/10/2015 prot. n. 410718 di trasmissione della proposta del presente decreto;

decreta

1.   di autorizzare preventivamente l’ESU di Venezia a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2015, per il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 300.000,00;

2.   di subordinare l’autorizzazione di cui al precedente punto n. 1 alla condizione che l’ESU di Venezia rispetti quanto disposto dalla DGR n. 2341/2014;

3.   di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.   di incaricare la Sezione Istruzione dell’esecuzione del presente atto;

5.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;

6.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33;

7.   di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

Torna indietro