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Bur n. 94 del 02 ottobre 2015


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 70 del 18 settembre 2015

DOCG "Amarone della Valpolicella" e DOCG "Recioto della Valpolicella". Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2015. D.Lgs 61/2010 articolo 14 comma 10. Rettifica del Decreto n. 67 del 17 settembre 2015.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si rettifica il punto 1 del decreto n. 67 del 17 settembre 2015 per quanto riguarda la quantità di uva da mettere a riposo per le zone delimitate ai sensi del Decreto AVEPA di Verona n. 286 del 31 luglio 2015.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.lgs 61/2010, art. 14, commi 10;
DDM 24 marzo 2010 e s.m.i. (disciplinari di produzione dei vini a DOCG "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella";
Istanza Consorzio tutela vini Valpolicella del 16 luglio 2015 prot. n. 41/2015.
Decreto n. 286 del 31 luglio 2015 di AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona.
Decreto del Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari n. 67 del 17 settembre 2015.

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari n. 67 del 17 settembre 2015 “DOCG “Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella”. Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2015. D.Lgs 61/2010 articolo 14 comma 10” con cui sono state adottate le misure richieste dal Consorzio di tutela con lettera  del 16 luglio 2015 prot. n. 41/2015; 

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

CONSIDERATO che con il provvedimento 286 del 31 luglio 2015 il dirigente dello sportello unico agricolo di Verona, nel perimetrare le aree sottoposte ad eventi grandinigeni, ha evidenziato che l’evento meteorico si è verificato antecedentemente all’ordinaria fase della fioritura, interessando quasi esclusivamente il germoglio;

CONSIDERATO quindi che l’effetto, come individuato nel suddetto decreto in esito alle verifiche in campo da parte dei tecnici dello sportello unico agricolo di Verona, ha compromesso la produzione esclusivamente in termini quantitativi, garantendo comunque livelli qualitativi utili per la messa a riposo delle uve nei limiti previsti dal disciplinare;

PRESO ATTO che al punto 1 del sopracitato decreto 67/2015 sono stati erroneamente inseriti i valori massimi di t/ha di uva da mettere a riposo e di hl/ha di corrispondente vino, non tenendo in considerazione che la riduzione indicata dal Sua di Verona non rileva effetti qualitativi e, pertanto consente di porre a riposo l’uva prodotta secondo gli usi tradizionali;

RITENUTO pertanto che anche per le zone perimetrate dal suddetto decreto Avepa n. 286/2015 va quindi applicato il quantitativo massimo di uve messe a riposo chiesto dal Consorzio di tutela per tutta le due DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” – ovvero 6 ton/ha;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 e di quanto stabilito altresì dalla deliberazione n. 2139/2013, spetta al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante, nello specifico, la riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

decreta

  1. di rettificare il proprio decreto n. 67 del 17 settembre 2015 sostituendo integralmente, per le motivazioni esposte in premessa, il punto 1 come segue:

“di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi del D.lgs n. 61/2010 art. 14, c. 10 e degli articoli 4, c. 14 e 15 dei pertinenti disciplinari di produzione, che il quantitativo di uve da mettere a riposo, raccolte nella vendemmia 2015, atte a produrre i vini DOCG “Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella”, non deve superare le 6,00 t ad ettaro, pari a 24,00 ettolitri di vino finito ad ettaro;”

  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 comma 1 lettera a) del D.lgs 33/2013;
  2. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  4. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale
http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

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