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Bur n. 94 del 02 ottobre 2015


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 67 del 17 settembre 2015

DOCG "Amarone della Valpolicella" e DOCG "Recioto della Valpolicella". Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2015. D.Lgs. 61/2010 articolo 14 comma 10.

Note per la trasparenza

Con Il presente provvedimento, si da attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Valpolicella per quanto riguarda la riduzione percentuale della resa delle uve da mettere a riposo raccolte nel periodo vendemmiale 2015 e atte a produrre i vini a DOCG "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella", in conformità a quanto stabilito all'art. 14, comma 10 del D.Lgs.61/2010.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.lgs. 61/2010, art. 14, commi 10;
Istanza Consorzio tutela vini Valpolicella del 16/07/2015,
perot. n. 41/2015; Osservzzione e controdeduzione dell'AVVC all'istanza del Consorzio;
Pareri delle Organizzazioni professionali di categoria;
Decreto n. 286 del 31/7/2015 di AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona;
Nota del Consorzio tutela vini Valpolicella del 1/09/2015 perot. n. 60/2015 e seguenti.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

VISTO l’articolo 10 del predetto decreto legislativo che stabilisce sia determinata per ciascuna denominazione di origine, nei rispettivi disciplinari di produzione, la resa massima di uva e di vino che si può ottenere da ciascuna superficie idonea a produrre il relativo DO;

VISTO in particolare il punto 1 lett. d) del predetto articolo che così recita:

-     “fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, é consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva e di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 3.”;

-     “Le regioni …… in annate climaticamente sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata; “

PRESO ATTO che l’articolo 14, comma 10, del medesimo decreto, prevede che le regioni, al fine di conseguire l'equilibrio di mercato, possono, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, ridurre la resa massima di vino classificabile come DO per ettaro e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

ATTESO, dunque, che ai sensi dei predetti articoli 10 e 14 le regioni annualmente:

  • devono ridurre le rese massime consentite dal disciplinare di produzione sino al limite reale dell’annata, qualora le condizioni climatiche sfavorevoli abbiano influito nel processo vegeto-produttivo delle viti, determinando di conseguenza una minore produzione per unità di superficie;
  • possono, invece, ridurre la resa di vino ad ettaro classificabile come vino DOCG e DOC, per conseguire l’equilibrio del mercato, fermi restando i limiti effettivi di produzione del vigneto così come previsti dal disciplinare;

VISTO in particolare l’articolo 14, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 61/2010 che così recita: “La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo.”;

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 che reca norme in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

ATTESO che ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del predetto decreto i consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 10 del decreto legislativo n. 61/2010, ed al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP o IGP, formulano alle regioni proposte relative all’attuazione di politiche di governo dell’offerta;

VISTO il Decreto ministeriale n. 1078 del 25 gennaio 2013, relativo al riconoscimento del Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella (di seguito Consorzio di tutela), ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del D.lgs 61/2010, e conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” e alle DOC “Valpolicella” e “Valpolicella ripasso”, ai sensi dell’art 17, c. 1 e 4 del D.lgs 61/2010;

VISTI i decreti n. 45 del 29 luglio 2010 e n. 27 del 2 luglio 2013 con i quali sono state assunte, ai sensi del D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4, su istanza del consorzio di tutela e con il parere delle organizzazioni professionali di categoria, misure atte a sospendere l’idoneità di taluni vigneti registrati allo schedario viticolo veneto ai fini della rivendicazione della DOCG “Amarone della Valpolicella”, della DOCG “Recioto della Valpolicella”, della DOC “Valpolicella” e della DOC “Valpolicella ripasso”;

VISTA la nota del Consorzio di tutela del 16 luglio 2015, con la quale il legale rappresentante ha richiesto alla Regione del Veneto, con riferimento alle produzioni ottenute dalla vendemmia 2015, l’adozione del provvedimento finalizzato a ridurre il quantitativo di uva messa a riposo atta a produrre “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” (ai sensi dell’art. 4, comma 13 dei pertinenti disciplinari di produzione e dell’articolo 14, comma 10, del d.lgs n. 61/2010), in ragione di 6,0 t massime per ettaro idoneo a produrre le predette uve;

VISTI i vigenti disciplinari di produzione dei vini DOCG “Recioto della Valpolicella” ed “Amarone della Valpolicella” ed in particolare i rispettivi articoli 4;

VISTA la documentazione prodotta dal Consorzio di tutela allegata alla succitata domanda ed in particolare: i dati storici delle produzioni di uva e vino e delle giacenze, i dati dei quantitativi dei vini certificati e imbottigliati, nonché l’andamento del prezzo medio delle uve;

ATTESO che dall’analisi della documentazione prodotta e dalle informazioni di cui dispone la presente Sezione si evince che:

-     le disponibilità ad inizio campagna di commercializzazione risultano non in linea con il trend di evoluzione delle certificazioni in quanto il potenziale produttivo, pur essendo soggetto alla limitazioni i cui ai succitati decreti nn, 45/2010 e 27/2013, è incrementato in maniera maggiore alle necessità,

-     l’evoluzione degli imbottigliamenti è purtroppo condizionata anche da una congiuntura sfavorevole mondiale che ha interessato alcuni dei più importati mercati di commercializzazione di prodotti di particolare qualità come il “Recioto della Valpolicella” e l’“Amarone della Valpolicella”,

-     per prevenire le difficoltà che sta incontrando il commercio del vino a livello mondiale, si rende opportuno incrementare la pratica agronomica di cernita delle uve da parte dei viticoltori per ottenere di conseguenza un prodotto rispondente alle richieste qualitative del consumatore;

PRESO ATTO che la Sezione ha diramato il giorno 20 luglio 2015 un avviso indirizzato agli organismi economici della filiera vitivinicola veronese, pubblicato nel BURV del 24 luglio 2015, n. 73, con il quale sono stati informati gli aventi titolo della richiesta del Consorzio di tutela e previsto che eventuali istanze e controdeduzioni dovessero pervenire alla scrivente non oltre 15 giorni dalla succitata pubblicazione dell’avviso;

ATTESO che nei termini consentiti sono pervenute per posta elettronica certificata, da parte dell’Associazione agricoltori e vitivinicoltori della Valpolicella classica – AVVC – (Sant’Ambrogio della Valpolicella) osservazioni e controdeduzioni all’avviso pubblicato nel BURV n. 73/2015;

ACQUISITI i pareri degli enti ed organismi di categoria rappresentativi della provincia di Verona ed in particolare di Coldiretti Verona del 24 luglio 2015, Confagricoltura Verona del 4 agosto 2015, Confederazione italiana agricoltori Verona del 7 agosto 2015, Confcooperative Verona del 31 luglio 2015;

TENUTO CONTO di quanto esposto e documentato da AVVC, riguardo ai parametri da adottare per la riduzione dei quantitativi di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini DOCG  “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”, nonché dei pareri pervenuti e delle controdeduzioni del Consorzio di tutela; 

ATTESO che la scrivente con nota del 31 agosto 2015, ha trasmesso al Consorzio tutela vini Valpolicella la documentazione pervenuta da AVVC, a cui il Consorzio ha risposto in data 11 settembre 2015, con nota prot. n. 66/2015;

ATTESO che il d.lgs n. 61/2010, all’art. 14, c. 10 e 11, prevede che le regioni adottino i provvedimenti di governo delle denominazioni su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria;

ATTESO che con nota datata 1 settembre 2015, il Consorzio di tutela dopo aver riesaminato le proprie richieste alla luce sia dell’evoluzione del trend di commercializzazione dei prodotti della Valpolicella sia della situazione vegeto-produttiva e sanitaria delle viti atte a produrre i succitati vini, anche a seguito di eventi atmosferici, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato  in data 27 agosto 2015 che permangono le condizioni che hanno determinato la presentazione dell’istanza e di portare la percentuale di uva ettaro da mettere a riposo destinata a produrre vino DOCG “Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella”, dal 65% al 50%;

VISTO il decreto dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – Sportello unico di Verona n. 286 del 31 luglio 2015 avente per oggetto “Determinazione delle rese massime di uva ad ettaro dei vigneti atti alla produzione dei vini delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche della provincia di Verona dei vigneti colpiti da evento atmosferico di carattere grandinigeno verificatosi in data 19 maggio 2015.”;

TENUTO CONTO che i disciplinari di produzione delle DOCG “Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella” stabiliscono all’articolo 4 i seguenti limiti:

-   resa massima di uva ad ettaro:12 t (comma 10),

-   quantitativo massimo di uva da mettere a riposo: il 65% rispetto alla resa massima di uva ad ettaro (12 t/ha), pari 7,8 t/ha (comma 13);

PRESO ATTO che il Consorzio di tutela è ampiamente rappresentativo dell’intera filiera produttiva dei vini “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”;

CONSIDERATO infine che i criteri proposti dal Consorzio di tutela, seppur non condivisi dall’AVVC, sono adottati secondo un principio di univocità per l’intero territorio delle DOCG “Amarone delle Valpolicella” e “DOCG “Recioto della Valpolicella”;

PRESO ATTO che in conseguenza di quanto previsto dall’articolo 14, del D.lgs n. 61/2010, la rivendicazione delle produzioni a DO in Veneto è presentata all’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);

TENUTO CONTO che per le denominazioni di origine controllate e garantite “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” l’organismo incaricato dei controlli è la Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti “SIQURIA”, così come risulta dal Decreto ministeriale di incarico n. 12763 del 26 giugno 2015;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 e di quanto stabilito altresì dalla deliberazione n. 2139/2013, spetta al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante, nello specifico, la riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi oggettivi e di fatto per dar attuazione, per la vendemmia 2015, alla richiesta del Consorzio (così come formulate nel CdA del 27 agosto u.s.) e su unanime parere favorevole delle organizzazioni professionali di categoria, di ridurre la percentuale di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini di cui all’oggetto;

decreta

  1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi del D.lgs n. 61/2010 art. 14, c. 10 e degli articoli 4, c. 14 e 15 dei pertinenti disciplinari di produzione, che il quantitativo di uve da mettere a riposo, raccolte nella vendemmia 2015, atte a produrre i vini DOCG “Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella”, non deve superare le 6,00 t ad ettaro, pari a 24,00 ettolitri di vino finito ad ettaro, ad esclusione delle aree delimitate dal decreto di AVEPA – SUA di Verona n. 286, del 31 luglio 2015, per le quali non deve superare i volumi di uva e vino indicati a fianco di ciascuna sottozona:

 

sottozona

t./ha

hl/ha

G

5,22

20,88

R2

3,27

13,08

R1

0,62

2,48

 

  1. di stabilire che AVEPA deve assicurare nella compilazione della dichiarazione unificata di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 61/2010, coerenza tra il potenziale produttivo di ciascun soggetto avente titolo, così come risulta nello schedario viticolo veneto, con quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento;
  2. di stabilire che Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA spa) è tenuta nel processo di controllo dei vini della DOCG “Recioto della Valpolicella” e DOCG “Amarone della Valpolicella” e quindi nell’emettere i pareri di conformità, a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;
  3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV), all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA) e al Consorzio tutela vini “Valpolicella”;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 comma 1 lettera a) del D.lgs 33/2013;
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  7. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale
http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

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