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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 242 del 07 settembre 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Madonna della Salute", via Frontin 18, Trichiana - Villanova Servizi s.r.l. Piazza Merlin 1, Trichiana (BL). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione e identifica l'ente gestore dell'attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 29 del 16/4/2015 parere dell'Azienda ULSS 2 trasmesso con nota protocollo n. 18305 del 27/7/2015.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.”; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio.
Preso atto:
che il centro di servizi “Madonna della Salute” ubicato in via Frontin 18 in Trichiana e gestito dalla Villanova Servizi s.r.l. di Trichiana, è stato autorizzato all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 322 del 26/8/2010 per la capacità ricettiva di 53 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
che con nota protocollo 29 del 16/4/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 21/4/2015 al n. 167450 - il rappresentante legale della Villanova Servizi s.r.l., ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio. L’Azienda ULSS 2 di Feltre ha effettuato la visita di verifica in data 6/7/2015 e ha inviato il rapporto di verifica con nota protocollo 18305 del 27/7/2015, agli atti il giorno 28/7 al n. 310058.
Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure avviate, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni) e con continuità rispetto alla scadenza del decreto n. 322 del 26/8/2010.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 2 di Feltre nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 176/2014;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Franco Moretto
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