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Bur n. 92 del 29 settembre 2015


Materia: Informatica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI n. 133 del 11 settembre 2015

Adesione alla proroga (sino al 16/09/2016) della Convenzione Consip per la fornitura di servizi di telefonia fissa e connettività IP4 siglata il 16/09/2011. Attuazione della DGR n. 1777 del 08/11/2011. CIG derivato n. 3802513CFB".

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l'adesione all'ulteriore proroga di n. 12 mesi (fino a tutto il 16/09/2016) della Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia fissa e connettività IP4 stipulata in data 16/09/2011 da Consip Spa con la ditta Fastweb Spa. L'adesione alla convenzione prorogata è stata disposta con DDR n. 1 del 19/01/2012 dell'allora Direzione Sistemi Informativi (oggi Sezione Sistemi Informativi) in forza dell'autorizzazione di cui alla DGR n. 1777 del 08/11/2011.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
-   DGR n. 1777 del 08/11/2011;
-   Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia fissa e connettività IP4 attivata in data 16/09/2011;
-   nota Prot. n. A/592641/65.12 del 20/12/2011 della ditta Fastweb Spa (integrata da nota Prot. n. A/608028/65.12 del 30/12/2011);
-   DDR n. 01 del 19/01/2012 e DDR n. 119 del 26/08/2014.

Il Direttore

Premesso che:

-   l’art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999 ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di stipulare (nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente) convenzioni quadro con cui il fornitore prescelto s’impegna ad accettare ordinativi emessi dalle Amministrazioni dello Stato (centrali e periferiche) nonché dalle altre Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei prezzi/condizioni nelle stesse stabiliti;

-   l’adesione alle convenzioni di cui si tratta non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche all’acquisto dei quantitativi minimi o predeterminati di forniture e/o servizi, bensì determina un obbligo del fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli ordinativi di fornitura formalizzati dagli Enti aderenti per il periodo di validità della convenzione stessa;

-   la facoltà di adesione alle predette convenzioni è prevista per le Amministrazioni regionali dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 52 del 07/05/2012, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" e dalla Legge n. 135 del 07/08/2012, “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”. Ciò viene altresì ribadito dall’Allegato A alla DGR del 27/11/2012 n. 2401, “Aggiornamento del provvedimento recante “Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia” già approvato con DGR n. 354 del 06/03/2012, alle modifiche normative nel frattempo intervenute (D.Lgs. n. 163/2006, DPR 207/2010, DGR n. 354/2012, Legge n. 94/2012, Legge n. 135/2012 e Legge n. 134/2012)”.

Rilevato che l’adesione alle convenzioni Consip garantisce comunque il rispetto della normativa in materia di procedure di affidamento di beni e servizi, con riferimento anche alla più recente normativa in tema di spending review,  trattandosi di un sistema di acquisizione possiede un’economicità intrinseca, consentendo di conseguire risparmi sia diretti (in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione come risultato di una gara a evidenza pubblica), sia indiretti (per la riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure d’acquisto).  

Posto che :

-   con DGR n. 1777 del 08/11/2011 veniva autorizzata l'adesione dell'Amministrazione Regionale alla convenzione per i "Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4" sottoscritta in data 16/09/2011 tra Consip Spa e le ditte Fastweb Spa e Telecom Italia Spa, risultate aggiudicatarie della procedura di gara aperta indetta dalla stessa Consip Spa per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività IP in favore delle PP.AA.;   

-   detta convenzione, di durata pari a n. 36 mesi (dal 16/09/2011 al 16/09/2014) con eventuale proroga sino ad ulteriori n. 12 mesi, prevedeva una massimale di fornitura (inteso come quantitativo complessivo di linee acquisibili in convenzione dalle PP.AA. ai prezzi convenuti) pari a n. 500.000 linee equivalenti. La ditta Telecom Italia Spa si aggiudicava la disponibilità del 75% del succitato massimale calcolato in linee equivalenti, mentre la ditta Fastweb Spa si aggiudicava il 25% del quantitativo massimo complessivo.

Atteso che:

-   con note Prot. n. P/553552/65.12 del 25/11/2011 e Prot. n. P/554561/65.12 del 28/11/2011, in ottemperanza a quanto prescritto nella predetta Convenzione al fine dell’adesione alla stessa, l'Amministrazione Regionale inviava alle ditte Fastweb Spa e Telecom Italia Spa, una richiesta di Progetto Esecutivo (con allegato il relativo Piano dei Fabbisogni) allo scopo di acquisire al miglior prezzo i richiesti servizi di telefonia fissa e connettività IP;

-   con nota Prot. n. A/592641/65.12 del 20/12/2011 presentata dalla ditta Fastweb Spa (come integrata da nota del 30/12/2011 Prot. n. A/608028/65.12) e con nota Prot. n. A/608552/65.12 del 30/12/2011 presentata dalla ditta Telecom Italia Spa, venivano trasmessi all'Amministrazione Regionale i Progetti Esecutivi richiesti.

Posto che con DDR n. 01 del 19/01/2012 dell’allora Direzione Sistemi Informativi (oggi Sezione Sistemi Informativi) venivano approvate le risultanze delle operazioni esperite dal RUP per l'adesione alla Convenzione in oggetto. Il medesimo atto individuava la ditta Fastweb Spa (con sede legale in via Caracciolo n. 51, Cap. 20155 – Milano, CF e P.Iva n. 12878470157) quale soggetto affidatario dell'incarico di eseguire la fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività IP4, avendo la stessa formulato un'offerta economicamente vantaggiosa per un importo complessivo annuale pari a € 207.378,73=IVA compresa.

Detto incarico veniva poi formalmente conferito alla predetta società con nota Prot. n. P/63954/6512 del 09/02/2012 dell’allora Direzione Sistemi Informativi (oggi Sezione Sistemi Informativi).

Posto altresì che:

-   con DDR n. 119 del 26/08/2014 del Direttore della Sezione Sistemi Informativi la convenzione in oggetto veniva prorogata di n. 12 mesi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 della medesima, senza variazioni nelle condizioni economiche ed operative applicate dal Fornitore;

-   in base a quanto previsto dall’art. 5 della citata convenzione (nonché dal par. 3.3 del Capitolato Tecnico di Gara) i contratti attuativi, sottoscritti dalle singole Amministrazioni mediante l’invio degli Ordinativi di Fornitura (OdA) tramite il portale acquistinretepa.it, sono ulteriormente prorogabili, mediante una specifica richiesta da parte delle stesse Amministrazioni, di ulteriori 12 mesi (fino al 16/09/2016) agli stessi patti e condizioni;

-   a tal proposito Consip Spa ha pubblicato sul sito www.acquinterepa.it il comunicato del 22/07/2015, il quale recita quanto segue: “si ricorda che i contratti attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni prima del 15 Settembre 2014 e attualmente in vigore, scadranno il 16 Settembre 2015. Le Amministrazioni, ai sensi della Disciplina di Gara, hanno la possibilità di prorogare detti contratti di ulteriori 12 mesi (quindi fino al 16 Settembre 2016) inviando, prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta al Fornitore.
Si informa infine che il 2 Febbraio 2015 è stato pubblicato il bando per la nuova edizione dell’iniziativa e sono attualmente in corso i lavori di aggiudicazione”.

Atteso che col presente provvedimento si intende dunque aderire all’ulteriore proroga della Convenzione in oggetto che andrà a scadere in data 16/09/2016, rinunciando a far valere il diritto di recesso previsto a favore dell’Amministrazione Regionale a fronte della convenienza economica e tecnica del servizio attualmente offerto.    

Detta proroga avrà una durata di n. 12 mesi fino al 16 Settembre 2016 senza previsione di variazioni nelle condizioni economiche ed operative applicate dal Fornitore.

Sottolineato che la spesa prevista col presente atto per servizi di manutenzione del sistema di comunicazione della Regione del Veneto (pari a € 265.000,00=IVA inclusa) non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla Legge Regionale n.1/2011;

-   l’impegno della spesa di cui sopra, da effettuare sul capitolo n. 5130 “Spese per noleggio, manutenzione di impianti telefonici, nonché per canoni per la trasmissione di dati e per canoni di conversazione” a carico degli esercizi 2015/2016 aventi sufficiente disponibilità, viene rinviato a successivo provvedimento del Direttore della Sezione Sistemi Informativi. 

Ritenuto di nominare Responsabile Unico del Procedimento - RUP l’Ing. Elvio Tasso, Direttore della Sezione Sistemi Informativi della Regione del Veneto.

Richiamato, per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei documenti di gara pubblicati sul sito https://www.acquistinretepa.it.

TUTTO CIO’ PREMESSO

-   VISTA la convenzione per i "Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4" sottoscritta in data 16/09/2011 tra Consip Spa e le ditte Fastweb Spa e Telecom Italia Spa;

-   VISTA la DGR n. 1777 del 08/11/2011;

-   VISTE le note prot n. P/553552/6512 del 25/11/11 e prot. n. P/554561/6512 del 28/11/11 dell’allora Direzione Sistemi Informativi (oggi Sezione Sistemi Informativi);

-   VISTE la nota Prot. n. A/592641/65.12 del 20/12/2011 (integrata da nota Prot. n. A/608028/65.12 del 30/12/2011) presentata dalla ditta Fastweb Spa e la nota del 30/12/2011 Prot. n. A/608552/65.12 della ditta Telecom Italia Spa;

-   VISTA la nota Prot. n. P/63954/6512 del 09/02/2012 dell’allora Direzione Sistemi Informativi (ora Sezione Sistemi Informativi);

-   RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012 e la Legge n. 135 del 07/08/2012;

-   RICHIAMATO l’Allegato A alla DGR n. 2401 del 27/11/2012;

-   VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”;  

-   VISTI il decreto n. 62 del 15/05/2014 e il decreto n. 119 del 26/08/2014 della Sezione Sistemi Informativi;

-   VISTO il comunicato di Consip Spa pubblicato sul sito www.acquinterepa.it in data 22/07/2015.

decreta

  1. di prendere atto della proroga di n. 12 mesi della convenzione per la fornitura di servizi di telefonia fissa e connettività IP4 stipulata in data 16/09/2011 da Consip Spa con la ditta Fastweb Spa nonché di aderire alla stessa per l’intera sua durata, vale a dire fino a tutto il 16/09/2016, senza variazioni nelle condizioni economiche ed operative applicate dal Fornitore, in base a quanto previsto dall’art. 5 della citata convenzione (nonché dal par. 3.3 del Capitolato Tecnico di Gara);   
  2. di quantificare in € 265.000,00=(IVA compresa) l'onere economico complessivo derivante dal presente provvedimento a carico del capitolo di spesa n. 5130 “Spese per noleggio, manutenzione di impianti telefonici, nonché per canoni per la trasmissione di dati e per canoni di conversazione” con riferimento agli esercizi 2015/2016;
  3. di dare atto che le condizioni economiche ed operative relative all’esecuzione della fornitura in parola sono dettagliatamente descritte nella convenzione stipulata tra le Parti sopra citate, visionabile sul sito www.acquistiinrete.it, alla quale si rimanda;  
  4. di disporre la copertura finanziaria della spesa di € 265.000,00=IVA inclusa a favore della ditta Fastweb, sede legale in via Caracciolo n. 51, Cap. 20155 - Milano, CF e P.Iva n. 12878470157, rinviando il relativo impegno (da effettuare sul capitolo n. 5130 “Spese per noleggio, manutenzione di impianti telefonici, nonché per canoni per la trasmissione di dati e per canoni di conversazione” a carico degli esercizi 2015/2016) a successivo provvedimento del Direttore della Sezione Sistemi Informativi;            
  5. di dare atto che la spesa di cui si prevede il futuro impegno nel presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, trattandosi di una spesa per servizi di manutenzione del sistema di comunicazione della Regione del Veneto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. del 14/03/13, n. 33;
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BURV.

Elvio Tasso

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