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Bur n. 89 del 18 settembre 2015


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 65 del 04 settembre 2015

Vino a DOC "Bardolino". Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2015. D. Lgs n. 61/2010 articolo 14 comma 10.

Note per la trasparenza

Il presente decreto, in considerazione della richiesta presentata dal relativo Consorzio di tutela e dell'andamento del mercato del vino a DOC "Bardolino", riduce la resa di uva ad ettaro, atta ad essere designata poi come vino DOC "Bardolino", per quanto concerne la vendemmia 2015 e dispone della destinazione delle uve eccedenti.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D. lgs n. 61 del 8 aprile 2010 art. 14;
- istanza presentata dal Consorzio di tutela vino Bardolino il 25 giugno 2015, prot. n. 40-15ptb;
- istanza di conferma presentata dal medesimo Consorzio il 3 settembre 2015, prot. n. 51-15.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

VISTO l’articolo 10 del predetto decreto legislativo che stabilisce che per ciascuna denominazione di origine sia determinata nei rispettivi disciplinari di produzione la resa massima di uva e di vino ad ettaro consentita per ciascuna superficie idonea a produrre la relativa DO;

PRESO ATTO, dunque, che ai sensi degli articoli 10 e 14 del Decreto legislativo n. 61/2010 le regioni annualmente possono ridurre la resa di vino ad ettaro classificabile come vino DOCG e DOC, per conseguire l’equilibrio del mercato, fermi restando i limiti effettivi di produzione del vigneto così come previsti dal disciplinare;

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 che reca norme in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale della produzioni;

VISTO il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata “Bardolino” (approvato con DPR 28 maggio 1968 e modificato da ultimo con Decreto 7 marzo 2014) ed in particolare l’articolo 4, punto 4, che stabilisce in 13 tonnellate la resa massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini della predetta denominazione;

VISTO il decreto ministeriale n. 2796 del 5 novembre 2012, relativo al riconoscimento del Consorzio tutela vino “Bardolino” DOC (di seguito Consorzio) e conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG “Bardolino superiore” e alla DOC “Bardolino”;

VISTA la nota del 25 giugno 2015, prot. n. 40-15 con la quale il Consorzio ha chiesto, ai sensi del D.Lgs 61/2010 articolo 14 comma 10, la riduzione per la vendemmia 2015 dei quantitativi di uva idonei alla produzione di vino atto ad essere certificato con la denominazione di origine “Bardolino”, da 13 t/ha a 11,5 t/ha;

VISTA la documentazione prodotta dal Consorzio allegata alla succitata domanda ed in particolare la relazione tecnica nella quale sono evidenziati, tra l’altro, i dati riferiti:

  • alle superfici vitate potenziali,
  • alle produzioni di uva ottenute,
  • al rapporto sulle giacenze del prodotto idoneo ad essere certificato,
  • all’andamento degli imbottigliamenti;

ATTESO che la Direzione ha diramato il giorno 7 luglio 2015 un avviso indirizzato agli organismi economici della filiera vitivinicola veronese, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del 17 luglio 2015, n. 70, con il quale sono stati informati gli aventi titolo della richiesta del Consorzio di tutela e previsto che eventuali istanze e controdeduzioni dovessero pervenire alla scrivente non oltre 15 giorni dalla succitata pubblicazione dell’avviso;

PRESO ATTO che nei termini della comunicazione di cui sopra non sono pervenute istanze e controdeduzioni;

ATTESO che in data 3 settembre 2015, con nota prot. n. 51-15, il Consorzio ha comunicato alla Sezione che permangono le condizioni che hanno determinato la presentazione dell’istanza ed ha chiesto pertanto la tempestiva emanazione del provvedimento, in considerazione anche dell’evoluzione della maturazione delle diverse varietà di uva che costituiscono la base ampelografica del vino a DOC “Bardolino”;

TENUTO CONTO dei quantitativi totali di vino DOC “Bardolino” che normalmente possono essere immessi al consumo, in funzione della domanda nazionale, comunitaria ed extracomunitaria, così come evidenziato anche dall’analisi dell’evoluzione della denominazione nelle ultime campagne di commercializzazione;

TENUTO CONTO che al fine di assicurare la tenuta dei prezzi medi all’ingrosso, nonché il livello qualitativo richiesto dal mercato, la proposta formulata dal Consorzio è da ritenersi legittima in quanto coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a DO, nonché in linea con l’attuale situazione congiunturale;

CONSTATATO che le condizioni vegeto-produttive delle viti fanno prevedere anche per la presente vendemmia una produzione globale sui livelli massimi consentiti dal disciplinare, tanto che la Sportello unico dell’AVEPA di Verona non ha adottato alcuna riduzione e/o limitazione per la DOC “Bardolino”;

ATTESO che tale iniziativa consentirà di conseguenza di immettere sul mercato un volume di vino “Bardolino”, secondo quanto stimato dal pertinente Consorzio idoneo per qualità ed in linea con le quantità richieste dai consumatori;

TENUTO CONTO di quanto espresso nel merito della richiesta dalle organizzazioni professionali di categoria, così come previsto sia dall’articolo 14, comma 10 del D.lgs n. 61/2010 e sia dall’articolo 4, dello specifico disciplinare di produzione;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla succitata deliberazione n. 2257/2003 e di quanto stabilito altresì dalla deliberazione n. 2139/2013, spetta al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico, la riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2015;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ”Statuto del Veneto”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

decreta

  1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il quantitativo di prodotto certificabile ad ettaro da destinare alla produzione dei vini della DOC “Bardolino” ottenuto dalle uve raccolte nella vendemmia 2015, non deve eccedere le 11,5 tonnellate di uva ad ettaro, pari ad ettolitri 80,5, sufficienti per soddisfare la domanda della denominazione per la campagna di commercializzazione in corso;
  2. di stabilire che i quantitativi di uva eccedenti le 11,5 t./ha, fino alla produzione massima consentita dal disciplinare, pari a 15,6 t/ha, devono essere presi in carico e immessi al consumo come vino con o senza indicazione geografica tipica;
  3. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società ), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA Spa) e al Consorzio tutela vino “Bardolino” DOC;
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  7. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
    http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste
    http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

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