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Bur n. 89 del 18 settembre 2015


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 64 del 02 settembre 2015

D.lgs n. 61/2010, art. 10, p. 1, lettera d). DM 17.07.2009 - riconoscimento DOC "Prosecco". Riserva vendemmiale prodotto atto ad essere designato con la DOC "Prosecco" proveniente dalla vendemmia 2015.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della Doc Prosecco per quanto riguarda l'attivazione della misura della riserva vendemmiale dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, provenienti dalla vendemmia 2015, in conformità a quanto stabilito all'art. 10, punto 1, lettera d) del d.lgs 61/2010.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.lgs 61/2010, art. 10, p 1. Istanza Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco del 20 luglio 2015, prot. 77/2015.
Conferma richiesta del 20 agosto 2015, prot. 89/2015.

Il Direttore

VISTO il Reg. (UE) del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1308 recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTO il Reg. (CE) del Consiglio del 29 aprile 2008 n. 479 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali;

VISTO il Reg. (CE) della Commissione del 14 luglio 2009 n. 607 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2009 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,, in particolare l’articolo 10, punto 1, lettera d) del predetto decreto legislativo, che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, di aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, potendo destinare tale esubero a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione, fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini “Prosecco”, nonché la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e “Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco” ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

VISTI i decreti del Direttore generale del Dipartimento dello sviluppo agroalimentare e della qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  del 01 giugno 2015, prot. n. 40032 e del 9 luglio 2015, prot. n. 49202 con il quale il Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” è stato riconosciuto ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.lgs n. 61/2010 ed incaricato di svolgere le funzioni previste dai commi 1 e 4 del citato articolo 17, per la denominazione “Prosecco”;

VISTA la nota del 20 luglio 2015, prot. n. 77/2015 con la quale il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” ha chiesto alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, ai sensi dell’articolo 10, punto 1), lettera d) del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l’attivazione della misura della riserva vendemmiale per l’intera percentuale di supero della resa uva/ettaro prevista all’articolo 4 del vigente disciplinare di produzione, relativamente ai vini ottenuti nella vendemmia 2015, con efficacia sino al 31 gennaio 2017;

ATTESO che il Consorzio si impegna a comunicare a questa Regione entro il 31 dicembre 2016, la destinazione totale o parziale del prodotto sottoposto alla predetta misura;

VISTA la documentazione allegata alla domanda, ed in particolare l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di tutela della Doc “Prosecco”, tenutasi il 17 luglio 2015 e la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione, che si basa sugli studi effettuati dal medesimo Consorzio;

ATTESO che la presente Sezione ha diramato il giorno 21 luglio 2015 un avviso indirizzato agli organismi economici della filiera veneta, pubblicato nel BUR del 24 luglio 2015, n. 73, con il quale si porta a conoscenza gli aventi titolo della richiesta del Consorzio di tutela e fissato in 15 giorni il termine ultimo per eventuali osservazioni e controdeduzioni;

PRESO ATTO che anche la Regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto a dar pubblicità alla richiesta del Consorzio di tutela dei vini DOC “Prosecco”, secondo le proprie procedure;

CONSTATATO che nei termini stabiliti non è pervenuta alla Sezione alcuna comunicazione in merito all’istanza del Consorzio di tutela della DOC “Prosecco”;

ATTESO che in data 20 agosto 2015 con nota prot. 89/2015, il Consorzio di tutela ha comunicato ai competenti uffici delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto che permangono le condizioni che hanno determinato la presentazione dell’istanza ed ha chiesto pertanto l’emanazione del provvedimento, nei tempi coerenti con le operazioni vendemmiali;

TENUTO CONTO che l’iniziativa, secondo le intenzioni del Consorzio di tutela, pur essendo un intervento riequilibratore limitato temporalmente, consente di accompagnare il sistema viti-vinicolo del Prosecco con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla succitata deliberazione n. 2257/2003 e di quanto stabilito altresì dalla deliberazione n. 2139/2013, spetta al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante, nello specifico, la riserva del prodotto in esubero  atto a essere designato con la DOC ”Prosecco”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

decreta

1.    di approvare, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia e per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” di attivare ai sensi dell’articolo 10, punto 1, lettera d) del D.lgs n. 61/2010 la misura della riserva vendemmiale per il prodotto ottenuto dalla vendemmia 2015;

2.    di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, con riferimento al prodotto proveniente dalle uve della vendemmia 2015, di aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, e che tale esubero è destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione;

3.    di stabilire, sempre in attuazione di quanto previsto al punto 1 che:

a)   la misura della riserva vendemmiale di cui al punto 2 è attivata sino al 31 gennaio 2017;
b)   il Consorzio è tenuto al più tardi entro il 31 dicembre 2016 a comunicare a codesta Sezione, la destinazione parziale o totale del prodotto di cui alla riserva vendemmiale citata;

4.    di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia Srl e al Consorzio per la tutela del Prosecco DOC;

5.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6.   di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.   di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

8.   di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale;  
http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

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