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Bur n. 89 del 18 settembre 2015


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 63 del 01 settembre 2015

D.lgs n. 61/2010, art. 10, p. 1, lettera d). DM 17.07.2009 - DOCG "Conegliano-Valdobbiadene Prosecco". Riserva vendemmiale prodotto atto ad essere designato con la DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" proveniente dalla vendemmia 2015.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della DOCG Conegliano Valdobbiadene - Prosecco per quanto riguarda l'attivazione della misura della riserva vendemmiale dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, provenienti dalla vendemmia 2015, in conformità a quanto stabilito all'art. 10, punto 1, lettera d) del d.lgs 61/2010.

Estremi dei principali documenti:
D.lgs 61/2010, art. 10, p 1. Istanza Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco del 3 luglio 2015, prot. 285933;
Conferma richiesta del 26 agosto 2015, prot. n. 343659.

Il Direttore

VISTO il Reg. (UE) del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1308 recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTO il Reg. (CE) del Consiglio del 29 aprile 2008 n. 479 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali;

VISTO il Reg. (CE) della Commissione del 14 luglio 2009 n. 607 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2009 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in particolare l’articolo 10, punto1, lettera d) del predetto decreto legislativo, che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, di aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, potendo destinare tale esubero a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione, fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” nonché la denominazione di origine controllata “Prosecco”, e la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco” ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 ottobre 2012, relativo al “Riconoscimento del Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Conegliano Valdobbiadene - Prosecco.”;

VISTA la nota del 3 luglio 2015 con la quale il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata e garantita “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” ha chiesto alla Regione del Veneto, ai sensi dell’articolo 10, punto 1), lettera d) del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l’attivazione, per i vini ottenuti nella vendemmia 2015, della misura della riserva vendemmiale fino a 1 tonnellata/ettaro dell’eventuale supero della resa uva/ettaro come previsto all’articolo 4 del vigente disciplinare di produzione, per i vigneti in piena produzione ad esclusione di quelli atti a produrre le uve Pinot e Chardonnay da utilizzare per la pratica tradizionale del taglio;

PRESO ATTO altresì che la domanda prevede che la riserva vendemmiale non potrà essere utilizzata per la produzione delle tipologie “Superiore di Cartizze” e “Rive”;

VALUTATA la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione;

ATTESO che la presente Sezione ha diramato il giorno 13 luglio 2015 un avviso indirizzato agli organismi economici della filiera veneta, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del 24 luglio 2015, n. 73, con il quale si porta a conoscenza gli aventi titolo della richiesta del Consorzio di tutela e fissato in 15 giorni il termine ultimo per eventuali osservazioni e controdeduzioni;

PRESO ATTO che nei termini stabiliti non è pervenuta alla Sezione alcuna comunicazione in merito all’istanza del Consorzio;

ATTESO che in data 26 agosto 2015, con nota prot. 343659, il Consorzio di tutela ha comunicato che permangono le condizioni che hanno determinato la presentazione dell’istanza ed ha chiesto pertanto l’emanazione del provvedimento, nei tempi coerenti con le operazioni vendemmiali;

TENUTO CONTO che l’iniziativa, secondo le intenzioni del Consorzio di tutela consente di accompagnare il sistema viti-vinicolo del Prosecco con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla succitata deliberazione n. 2257/2003 e di quanto stabilito altresì dalla deliberazione n. 2139/2013, spetta al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante, nello specifico, la riserva del prodotto in esubero  atto a essere designato con la DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ”Statuto del Veneto”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

 VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

decreta

  1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata e garantita “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” di attivare ai sensi dell’articolo 10, punto 1, lettera d), del D.lgs n. 61/2010 la misura della riserva vendemmiale per il prodotto ottenuto dalla vendemmia 2015, con esclusione delle tipologie “Superiore di Cartizze” e “Rive”;
  2. di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, con riferimento al prodotto proveniente dalle uve della vendemmia 2015, che la riserva vendemmiale è attivata fino a 1 tonnellata/ettaro dell’eventuale supero della resa massima di uva ad ettaro, e con riferimento alle sole superfici in piena produzione dei vitigni di cui all’articolo 2, punto 1 del disciplinare di produzione;
  3. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia Srl e al Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
  7. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
    http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale;  
    http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

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