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Bur n. 89 del 18 settembre 2015


Materia: Appalti

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 109 del 07 settembre 2015

Appalto dei lavori per l'adeguamento ai fini antincendio della Sede Regionale di Palazzo e Palazzetto Sceriman, Cannaregio 168 - Venezia. Primo lotto funzionale. Revoca affidamento dei lavori. CIG 6029998FCO. CUP H74B14000300002.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone la decadenza dall'aggiudicazione dell'Impresa Vettore Costruzioni e Restauri S.r.l., vincitrice della gara, per il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché il rigetto dell'istanza di subentro nell'esecuzione del contratto avanzata dall'Impresa VCR S.r.l., per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 163/2006.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto n. 249 del 23.12.2014, nota della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Venezia in data 26.02.2015, contratto Rep. 102.866 del 5.05.2015, racc. 17457,
decreto n. 77 del 9.07.2015, lettera del 20.07.2015 prot. 298986, lettera in data 30.07.2015, inviata in data 31.07.2015 ed acquisita in data 3.08.2015 prot. 316738, nota in data 25.08.2015 prot. 341318.

Il Direttore

Visto il Decreto n. 249 del 23.12.2014 con cui veniva affidato all’impresa Vettore Costruzioni e Restauri S.r.l. di Venezia, l’appalto dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio della Sede Regionale di Palazzo e Palazzetto Sceriman, Cannaregio 168 – Venezia, per l’importo di Euro 158.212,10 oltre oneri fiscali, al netto del ribasso offerto del 32,671%, fatte salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06.

Dato atto che a seguito delle verifiche avviate per l’accertamento della sussistenza dei requisiti di cui sopra, la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Venezia in data 26.02.2015 ha comunicato che nei confronti dell’impresa risultava pendente istanza di fallimento, rubricata al n. 21/15 Ist. Fall.

Vista la nota in data 12.03.2015 con cui venivano richieste all’impresa formali comunicazioni in ordine alla succitata istanza di fallimento, cui la stessa dava riscontro via posta elettronica certificata solo in data 22.04.2015 – protocollo regionale n. 169238, comunicando che “… l’istanza di fallimento n. 21/2015 presso il Tribunale Ordinario di Venezia, presentata da impresa terza, è stata archiviata con deposito della desistenza a seguito di accordo tra le parti”.

Vista la nota in data 11.05.2015 – acquisita in data 12.05.2015 – prot. 197614, con cui l’impresa VCR s.r.l. comunicava “… riguardo il contratto in corso tra Codesto spett.le Ente appaltante e la Società Vettore Costruzioni e Restauri Srl [… ] la venuta messa in esecuzione del contratto di Affitto di Azienda di data 05 maggio 2015 in forza del quale la scrivente ha assunto in proprio le attività riferibili al ramo di azienda di costruzioni facente capo alla Società Affittata”, allegando copia del contratto Rep. 102.866 del 5.05.2015, racc. 17457 rogato dal Notaio Massimo Luigi Sandi, registrato a San Donà di Piave (VE) il 06.05.2015 n. 1225 - Serie 1T.

Vista la nota in data 8.06.2015 – Prot. 234965 con cui l’Avvocatura Regionale, a seguito di specifica richiesta in data 19.05.2015 tesa a verificare la situazione fallimentare dell’impresa, trasmetteva l’estratto del provvedimento di archiviazione della succitata istanza di fallimento.

Dato atto che con nota in data 11.06.2015 veniva quindi presentata al Tribunale di Venezia nuova istanza tesa alla verifica della sussistenza di procedure concorsuali o istanze di fallimento, cui la Cancelleria Fallimentare rispondeva in data 12.06.2015, comunicando che “ … la società Vettore Costruzioni e Restauri S.r.l. in data 8.06.2015 ha chiesto di essere ammessa al concordato preventivo n. 31/15 e che pendono altre istanze di fallimento, che verranno esaminate all’esito della procedura di C.P.

Vista la lettera in data 15.06.2015 – prot. 246966, con cui veniva conseguentemente comunicata all’impresa Vettore Costruzioni e Restauri S.r.l. l’impossibilità di procedere alla stipula del contratto per i lavori in oggetto, invitandola a proporre eventuali controdeduzioni al riguardo.

Preso atto della lettera in data 23.06.2015, acquisita in data 24.06.2015 – prot. 260353 con cui lo Studio Legale Bortoletto e Associati di San Donà di Piave, intervenendo per conto dell’impresa Vettore Costruzioni e Restauri S.r.l. richiamava l’atto Rep. 102.866 del 5.05.2015, racc. 17457 rogato dal Notaio Massimo Luigi Sandi, registrato a San Donà di Piave (VE) il 06.05.2015 n. 1225 - Serie 1T, con cui la Società medesima …”in data 5.05.2015 ha sottoscritto il contratto d’affitto di azienda ex artt. 2561-2562 c.c., con la Società VCR S.r.l. la quale è succeduta in tutte le posizioni della affittante, ivi comprese quelle derivanti dalle partecipazioni alle gare d’appalto, fra cui quella in essere con Regione Veneto…”, subentrando quindi, a norma dell’art. 51 del D.Lgs 163/06 e s.m. e i., nella procedura per l’affidamento e l’esecuzione per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio della Sede Regionale di Palazzo e Palazzetto Sceriman.

Preso atto della nota in data 23.06.2015, acquisita in data 24.06.2015 – prot. 259841, con cui anche l’impresa VCR S.r.l. con sede in Venezia Cannaregio, 1905, richiamando le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs 163/06 e s.m. e i., comunicava di ritenere opponibile a tutti gli effetti il contratto di affitto suindicato, ai fini della successione nelle posizioni giuridicamente tutelate dell’affittante.

Visto il decreto n. 77 del 9.07.2015 con cui si prendeva atto del succitato contratto di affitto di azienda da parte di Vettore Costruzioni e Restauri S.r.l. con sede in Venezia Cannaregio, 1905 – CF e P.IVA 03468140276 a VCR S.r.l. con sede in Venezia Cannaregio, 1905 – CF e P. IVA 04284190271, dal 5.05.2015 e fino al 4.05.2018, disponendo in capo a quest’ultima la verifica dei requisiti di ordine generale e della prescritta qualificazione ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i..

Vista la lettera del 20.07.2015 – prot. 298986, con cui veniva comunicato alle imprese suindicate che, in esito alle verifiche effettuate, non risultava dal Casellario delle Imprese sul portale ANAC alcuna attestazione SOA rilasciata all’impresa VCR s.r.l. con sede in Venezia, Cannaregio 1905 – C.F. e P.IVA 04284190271, significando quindi, in riferimento all’art. 10-bis della Legge 241/90, l’impossibilità di procedere alla stipula del contratto con l’impresa affittuaria, in quanto non provvista del requisito prescritto dall’art. 40 del Codice dei Contratti Pubblici, come pure l’obbligo di procedere con la dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione dell’impresa Vettore Costruzioni e Restauri S.r.l. per la quale, stante l’istanza di concordato preventivo e le ulteriori istanze di fallimento pendenti, non sussiste il requisito di cui all’art. 38 – comma 1, lett. a) del Codice.

Vista la lettera in data 30.07.2015, inviata in data 31.07.2015 ed acquisita in data 3.08.2015 – prot. 316738, con cui l’impresa VCR S.r.l. comunicava “ … l’esito positivo della perizia, giurata in data odierna dal dott. Giovanni Rubin, a ciò incaricato con provvedimento Tribunale di Venezia dd. 18.02.2015 (r.g. 3741/2014 V.G.) e riguardante le categorie SOA necessarie per la gara aggiudicata.”, allegando copia dell’atto e relativa asseverazione Rep. 6655 del Notaio Paolo Vuole di Pordenone (peraltro entrambi i documenti datati 31.07.2015, ovvero successivi alla data della nota che li richiama), annunciando l’imminente trasferimento dell’iscrizione SOA in capo alla stessa.

Verificato tuttavia che alla data del 25.08.2015, non risultava dal Casellario delle Imprese sul portale ANAC alcuna attestazione SOA rilasciata all’Impresa VCR S.r.l. con sede in Venezia, Cannaregio 1905 – C.F. e P.IVA 04284190271, ne’ peraltro era pervenuta alcuna ulteriore comunicazione al riguardo, con lettera prot. 341318 si comunicava (pur indicando erroneamente la mancanza di riscontro alla precitata nota del 20.07.2015 prot. 298986, fatto immediatamente riscontrato dall’Avvocato dell’Impresa ma che non ha alcuna influenza sui necessari adempimenti da assumere al fine di procedere con l’esecuzione dei lavori) l’immediata adozione del provvedimento per la dichiarazione di decadenza dall’affidamento dei lavori in oggetto all’impresa Vettore Costruzioni e Restauri S.r.l. nonché contestuale rigetto dell’istanza di subentro all’impresa VCR S.r.l., con conseguente affidamento quindi dei lavori all’impresa che segue nella graduatoria di gara.

Vista la L.R. n. 7 del 27/04/2015 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017” e la nota del Direttore dell’Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi n. 225927 del 29/05/2015 relativamente alle Direttive per la gestione del bilancio per l’esercizio 2015 per l’operatività ordinaria.

Considerato che alla data del presente Decreto, 07.09.2015, non risulta ancora dal Casellario delle Imprese sul portale ANAC alcuna attestazione SOA rilasciata all’Impresa VCR S.r.l. con sede in Venezia, Cannaregio 1905 – C.F. e P.IVA 04284190271, ne’ peraltro è pervenuta alcuna comunicazione al riguardo, e quindi non è possibile stipulare alcun contratto con suddetta Impresa.

Dato atto che non è possibile indugiare ulteriormente nella realizzazione dei lavori, e per tale motivo gli stessi possono essere utilmente affidati all’Impresa che segue nella graduatoria di gara, ovvero l’Impresa Ranzato Impianti Tecnologici S.r.l., con sede in Via Germania 34, 35127 Padova.

VISTO il D.Lgs 163/06 e s.m. e i.

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i.

VISTA la L.R. 54/12

VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i.

VISTA la documentazione agli atti

decreta

  1. di dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio della Sede Regionale di Palazzo e Palazzetto Sceriman – Cannaregio 168 Venezia, primo lotto funzionale, disposta con Decreto n. 249 del 23.12.2014, all’impresa Vettore Costruzioni e Restauri S.r.l. con sede in Venezia Cannaregio, 1905 – CF e P.IVA 03468140276, per le motivazioni espresse in premessa, come prescritto dall’art. 38 – comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.;
  2. di rigettare l’istanza di subentro nell’esecuzione del contratto per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 1, avanzata dall’impresa VCR S.r.l., con sede in Venezia Cannaregio, 1905 – C.F. e P.IVA 04284190271, in virtù del contratto di affitto di azienda Rep. 102.866 del 5.05.2015, racc. 17457 rogato dal Notaio Massimo Luigi Sandi, registrato a San Donà di Piave (VE) il 06.05.2015 n. 1225 - Serie 1T, richiamato al riguardo tutto quanto espresso in premessa, non disponendo l’affittuaria del requisito prescritto dall’art. 40 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., ovvero mancando di idonea attestazione SOA;
  3. di procedere quindi, a norma di Legge, effettuate le necessarie verifiche, con l’emanazione di un nuovo successivo Decreto Direttoriale per l’affidamento dei lavori per l’adeguamento ai fini antincendio della Sede Regionale di Palazzo e Palazzetto Sceriman, Cannaregio 168 – Venezia, primo lotto funzionale, all’Impresa che segue in graduatoria di gara l’Impresa Vettore Costruzioni Generali S.r.l.;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;
  5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gian Luigi Carrucciu

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