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Bur n. 87 del 11 settembre 2015


Materia: Formazione professionale e lavoro

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO n. 38 del 28 agosto 2015

Autorizzazione preventiva alla stipula di 2 contratti di collaborazione a progetto da assegnare all'area Osservatorio dell'ente regionale Veneto Lavoro (DDGR n. 1841 dell'08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell' 11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013 - n. 2341 del 16/12/2014 - n. 233 del 03/03/2015).

Note per la trasparenza

Viene autorizzato preventivamente l’Ente regionale Veneto Lavoro a stipulare 2 contratti di collaborazione a progetto, già scaduti il il 30 giugno 2015.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
- richiesta dell’Ente regionale Veneto Lavoro n. 2823/2015.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 dell’08/11/2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10 ‘Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto’. Avvio dell’attività ricognitiva”, che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui l’Ente regionale Veneto Lavoro, nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

  1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
  2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
  3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
  4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;

VISTA  la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;

VISTA  la DGR n. 2563 dell’11/12/2012, che ha stabilito di:

  1. prorogare, fino all’emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall’11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:
    1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall’art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
  2. programmare, per l’annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto;

VISTA la DGR n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR  769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell’11 dicembre 2012. Determinazioni.”, che ha prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2013;

VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013, che ha confermato e prorogato, sino al 31/12/2014, le disposizioni contenute nella DGR n. 907/2013, al fine di permettere di completare la disciplina organica di revisione e di riorganizzazione degli enti strumentali regionali;

VISTA la DGR n. 2341 del 16/12/2014, che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2015 le disposizioni di cui alla DGR n. 2591/2013, a tutti gli ESU veneti, per gli adempimenti conseguenti;

VISTA la DGR n. 233 del 03/03/2015, che al fine di integrare la DGR n. 2341/2014 e di semplificare l’attività di controllo preventivo in capo alla Giunta regionale degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, ha ripartito la competenza come segue:

1)  la Giunta regionale è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando sia previsto un aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e i Dipartimenti/Aree cui afferiscono le Strutture regionali deputate alla vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte;

2)  il Direttore di Area/Dipartimento, a cui fa riferimento la Struttura regionale cui compete la vigilanza sull’Ente strumentale, è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando non sia previsto un aumento di spesa, sempre nei limiti previsti  dalle deliberazioni della Giunta regionale suddette;

VISTA la nota dell’Ente regionale Veneto Lavoro prot. n. 2823 del 1 luglio 2015, con la quale viene formulata la richiesta di autorizzazione preventiva alla stipula di 2 contratti di collaborazione a progetto già scaduti il 30 giugno 2015;

RILEVATO che la richiesta è stata motivata dall’esigenza per l’ente Veneto Lavoro di disporre nell’area Osservatorio di competenze sufficienti per predisporre elaborazioni statistiche di base utilizzate per l’analisi del mercato del lavoro e per la redazione delle analisi sui progetti e sulle attività svolte dalla Regione in materia di interventi per l’occupazione;

RILEVATO che l’Ente regionale Veneto Lavoro ha dichiarato che la spesa per la stipula dei contratti dal 1 settembre 2015 fino al 31 dicembre 2015 non comporta alcun aumento di spesa e trova copertura nel Bilancio di previsione 2015 e nel Bilancio pluriennale 2015-2017 di Veneto Lavoro, già approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 279/C.A. del 19 dicembre 2014;

RILEVATO che il Direttore della Sezione Lavoro con propria nota del 7 agosto 2015 prot. 324923 ha espresso parere favorevole all’adozione del presente atto e, in particolare, ha verificato che la spesa rispetti i limiti posti da ultimo dalla DGR n. 233 del 2015 e che le assunzioni sono motivate dall’esigenza di garantire il miglior supporto al proseguimento delle attività in corso, in particolare quelle afferenti alla redazione del monitoraggio costante del mercato del lavoro e alla predisposizione dei report “monitoraggio Garanzia Giovani”;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all’Ente regionale Veneto Lavoro l’autorizzazione preventiva a stipulare n. 2 contratti di collaborazione a progetto, dal 1 settembre 2015 fino al 31 dicembre 2015;

RITENUTO opportuno di subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l’Ente regionale Veneto Lavoro rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 2341/2014;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014 e n. 233/2015;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA la nota dell’Ente regionale Veneto Lavoro prot. n. 2823/2015;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54, articoli 4 e 23;

decreta

  1. di autorizzare preventivamente l’ente regionale Veneto Lavoro a stipulare 2 contratti di collaborazione da assegnare all’area Osservatorio dal 1 settembre 2015 con scadenza massima al 31 dicembre 2015;
  2. di subordinare l’autorizzazione di cui al precedente punto 1 alla condizione che l’Ente regionale Veneto Lavoro rispetti quanto disposto dalla DGR n. 2341/2014;
  3. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Sezione Lavoro dell’esecuzione del presente atto;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

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