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Bur n. 88 del 15 settembre 2015


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 218 del 10 agosto 2015

Autorizzazione all'esercizio per la nuova sezione per S.V.P. ubicata presso il centro di servizi per anziani non autosufficienti della Fondazione "Immacolata di Lourdes" Onlus, Corso San Lorenzo 27, Pescantina (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"

Note per la trasparenza

L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 104/15 del 19/2/2015
parere dell'Azienda ULSS 22 trasmesso con note protocolli n. 30599 del 1/6/2015 e n.40797 del 24/7/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto:

che la Fondazione Casa di Riposo “Immacolata di Lourdes” onlus di Pescantina corso San Lorenzo 27, è stata autorizzata all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali  n. 121 del 9/4/2014 per 53 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e per 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;

che con nota protocollo 104/15 del 19/2/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 25/2/2015 al n. 81459 - la Fondazione ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio per la nuova sezione per S.V.P. di 6 posti letto riconosciuta dal “Progetto regionale finalizzato allo sviluppo della rete di assistenza a pazienti in come vegetativo” promosso con D.G.R. 1614 del 15/6/2010; con nota del 16/3/2015 protocollo 112203 la Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive ha confermato che il servizio, in quanto inserito nel programma di rafforzamento nella rete territoriale di assistenza di cui alla D.G.R. 1614/2010, è conforme alla programmazione regionale.

che l’Azienda ULSS 22 di Bussolengo ha effettuato la visita di verifica in data 14/5/2015 ed ha inviato il rapporto di verifica con protocollo 30599 del 1/6/2015, integrato con protocollo 40797 del 24/7/2015 - registrato agli atti il 28/7/2015 - da cui risulta che l’esito della visita di verifica è positivo per i requisiti strutturali; risulta tuttavia necessaria la rivalutazione dei requisiti: SV01.AU.2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 e 3.5.5.

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni) richiedendo il completamento del sopralluogo di verifica ad avvenuto avvio dell’attività del nuovo servizio.

Visto:

che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 22 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10 e n. 196/2014;

l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;

che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale  nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

  1. di autorizzare all’esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 la nuova sezione per S.V.P. di 6 posti letto ubicata presso il centro di servizi per anziani non autosufficienti della Fondazione “Immacolata di Lourdes” onlus, Corso san Lorenzo 27, Pescantina (VR);
  2. di indicare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all’art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
  3. di incaricare l’azienda ULSS 22 di Bussolengo di una visita di verifica integrativa presso il nuovo servizio entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento e dell’invio del rapporto di verifica corrispondente entro 15 giorni dalla data del sopralluogo;
  4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 22 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10 e n. 196/2014;
  5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  7. di trasmettere il presente provvedimento all’ente autorizzato, all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all’Azienda ULSS 22 di Bussolengo (VR), al Comune di Pescantina (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 22, alla Sezione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

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