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Bur n. 88 del 15 settembre 2015


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 206 del 04 agosto 2015

Autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "San Pio X", via Londa 31/A, Valstagna - Istituzione Comunale Centro Servizi Residenza S. Pio X, Piazza San Marco 1, Valstagna (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Note per la trasparenza

L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 40 del 4/2/2015
parere dell'azienda ULSS 3 trasmesso con nota protocollo n. 31396 del 30/6/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto che il centro di servizi “San Pio X” di Valstagna, via Londa 31/A è stato autorizzato all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 83 del 3/3/2010 per 86 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale.

Dato atto che a seguito di un intervento di trasformazione di capacità ricettiva, con nota protocollo 40 del 4/2/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 6/2/2015 al n. 51484 - l’Istituzione Comunale Centro Servizi Residenza San Pio X di Valstagna ha chiesto nuova autorizzazione all’esercizio.

Preso atto che l’Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa ha effettuato la visita di verifica in data 12/6/2015.

Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell’Azienda ULSS 3 con nota protocollo 31396 del 30/6/2015 - risulta che il centro di servizi è autorizzabile all’esercizio per la capacità ricettiva di 83 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e di 3 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale.

Considerati gli atti acquisiti, si ritiene di autorizzare il centro di servizi con un decreto relativo alla sua attuale capacità ricettiva e rilasciato per la validità prevista ai sensi di legge (5 anni)..

Visto:

che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 3 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 177/2014;

l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;

che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale  nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

  1. di autorizzare all’esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 il centro di servizi “San Pio X”, Via Londa 31/A, Valstagna - Istituzione Comunale Centro Servizi Residenza S. Pio X, piazza San Marco 1, Valstagna (VI) avente la capacità ricettiva di 83 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e di 3 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;
  2. di indicare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all’art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
  3. di incaricare l’azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa della verifica dell’attività erogata presso il centro di servizi a 6 mesi dalla data del presente provvedimento ed alla trasmissione di una apposita relazione;
  4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 3 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 177/2014;  
  5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  7. di trasmettere il presente provvedimento all’ente autorizzato, all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all’Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa (VI), al Comune di Valstagna (VI), alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 3 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

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