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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 206 del 04 agosto 2015
Autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "San Pio X", via Londa 31/A, Valstagna - Istituzione Comunale Centro Servizi Residenza S. Pio X, Piazza San Marco 1, Valstagna (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 40 del 4/2/2015 parere dell'azienda ULSS 3 trasmesso con nota protocollo n. 31396 del 30/6/2015.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto che il centro di servizi “San Pio X” di Valstagna, via Londa 31/A è stato autorizzato all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 83 del 3/3/2010 per 86 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale.
Dato atto che a seguito di un intervento di trasformazione di capacità ricettiva, con nota protocollo 40 del 4/2/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 6/2/2015 al n. 51484 - l’Istituzione Comunale Centro Servizi Residenza San Pio X di Valstagna ha chiesto nuova autorizzazione all’esercizio.
Preso atto che l’Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa ha effettuato la visita di verifica in data 12/6/2015.
Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell’Azienda ULSS 3 con nota protocollo 31396 del 30/6/2015 - risulta che il centro di servizi è autorizzabile all’esercizio per la capacità ricettiva di 83 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e di 3 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale.
Considerati gli atti acquisiti, si ritiene di autorizzare il centro di servizi con un decreto relativo alla sua attuale capacità ricettiva e rilasciato per la validità prevista ai sensi di legge (5 anni)..
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 3 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 177/2014;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Franco Moretto
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