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Bur n. 80 del 18 agosto 2015


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 42 del 13 agosto 2015

Approvazione del nuovo modello regionale di comunicazione di locazione turistica, da presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale n 11/2013, in sostituzione del modello contenuto nell'allegato A) della DGR n 881 del 13 luglio 2015.

Note per la trasparenza

Si approva il nuovo modello regionale di comunicazione al Comune dei dati turistici degli alloggi dati in locazione turistica (art. 27 bis della legge regionale n. 11/2013).

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la l.r. 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplina all’articolo 27 bis le locazioni turistiche;

- in data  24 luglio 2015 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 881 del 13 luglio 2015, con oggetto:“Prima definizione delle condizioni operative e delle procedure per la comunicazione dei dati turistici degli alloggi dati in locazione turistica” Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, art. 27 bis e legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45, art. 3, comma 2”;

- ai sensi dell’Allegato A della DGR n.881/2015 la comunicazione della locazione turistica di alloggi senza prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 27 bis della l.r. n. 11/2013, va presentata al Comune territorialmente competente;

DATO ATTO CHE

- con la DGR n. 881 del 13 luglio 2015 “Prima definizione delle condizioni operative e delle procedure per la comunicazione dei dati turistici degli alloggi dati in locazione turistica” Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, art. 27 bis e legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45, art. 3, comma 2” è stato approvato, tra l’altro, nell’Allegato A il modello regionale di comunicazione di locazione turistica senza prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 27 bis della l.r. n. 11/2013, da presentare al Comune territorialmente competente;

CONSIDERATO CHE

- la suddetta comunicazione di locazione turistica, ai sensi dell’articolo 27 bis della l.r.11/2013, è necessaria ai fini dell’implementazione della banca dati anagrafica regionale presso il SIRT, sistema informativo regionale del turismo, previsto dall’articolo 13 della legge regionale n. 11/2013;

- la comunicazione di locazione turistica, deve essere trasmessa dal Comune, che la riceve, alla Provincia territorialmente competente, che provvederà all’implementazione dei dati del SIRT, ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 11/2013;

- il locatore si trova, in tal modo, ad inviare una sola volta al Comune la comunicazione di locazione turistica e così è esentato dall’obbligo di presentare successivamente alla Provincia e alla Regione lo stesso modello di comunicazione;

- il flusso dei dati dell’offerta turistica regionale è così reso noto, tramite il Comune, anche alla Regione e alla Provincia territorialmente competente, per le successive attività statistiche, nonché per la funzione regionale di pianificazione, indirizzo e valutazione dello sviluppo turistico regionale;

DATO ATTO CHE

- il punto 8. del deliberato dalla citata DGR n. 881/2015 autorizza il Direttore della Sezione Turismo, con proprio decreto, ad apportare marginali modificazioni ed integrazioni all’Allegato A) della citata deliberazione della Giunta regionale, per assicurare la semplificazione dei procedimenti in capo ai locatori;

RITENUTO OPPORTUNO

- apportare, nell’Allegato A della DGR n. 881/2015, alcune marginali modificazioni ed integrazioni, per motivi di semplificazione istruttoria e procedimentale, rispetto a quanto stabilito nell’Allegato A) della suddetta DGR, descritte di seguito:

- nella prima pagina, dopo i dati identificativi del dichiarante, inserire una nota esplicativa sulla necessità di fornire ulteriori dati nel caso il locatore sia il legale rappresentante di società, ente, agenzia o di ditta individuale;

- nella Sezione “Informativa sul trattamento dei dati e accesso al sistema informativo regionale” le seguenti modifiche ed integrazioni:

- nella prima riga del primo capoverso:

“La gestione e l’utilizzo dei dati personali richiesti nel modello sono svolti da parte del Comune e Provincia territorialmente competenti e dalla Regione del Veneto …… “;

-  nella prima riga del secondo capoverso:

“Titolari del trattamento per le attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati anagrafica sono i Comuni e le Province territorialmente competenti e la Regione del Veneto”;

CONSIDERATO CHE

- per motivi di coordinamento testuale, si devono riunire in un solo testo le suddette modifiche con le parti di testo originario rimaste inalterate, in modo di avere un modello regionale aggiornato e coordinato di comunicazione di locazione turistica, ai sensi dell’art. 27 bis della l.r. n.11/2013, in sostituzione di quello precedente approvato con la DGR n. 881/2015;

RITENUTO OPPORTUNO

- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, contenuto nell’Allegato A) al presente provvedimento, da presentare al Comune, quale comunicazione di locazione turistica, ai sensi dell’art.27 bis della l.r. 14 giugno 2013, n. 11 e della DGR n.881/2015;

- revocare, perché non più aggiornato con le presenti modifiche, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, il precedente modello regionale di comunicazione di locazione turistica  contenuto nell’Allegato A alla DGR n. 881 del 13 luglio 2015, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

- confermare, per il principio di tutela dell’affidamento, la validità formale delle comunicazioni di locazione turistica presentate al Comune, in conformità al citato Allegato A della DGR n. 881/2015, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE

  • ai sensi del comma 1 dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, tutte le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche per fax e in via telematica;
  • per i principi di sussidiarietà e di autonomia organizzativa comunale, previsti dall’art.3 del D.lgv.n.267/2000, le modalità di trasmissione della comunicazione di locazione turistica dal locatore al Comune sono decise dal Comune;
  •  ai sensi del comma 3 dell’art.13 della l.r. n.11/2013 gli enti locali concorrono all’implementazione e all’aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per la finalità di conoscenza dell’offerta turistica veneta;
  •  i Comuni che ricevono le comunicazioni di locazione turistica le trasmettono alle Province territorialmente competenti, ai sensi del comma 3 dell’art.13 della l.r.n.11/2013, mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa, ai sensi dell’art.47 del D.lgs.n.82/2005;

- il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

RITENUTO OPPORTUNO

-  notificare il presente provvedimento alle Province ed ai Comuni del Veneto;

-  inserire l’ Allegato A del presente provvedimento sul portale : www.impresainungiorno.it;

- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;

VISTI la legge n. 241/1990; il D.lgs. n. 267/2000, il D.lgs. n. 82/2005, il DPR n. 445/2000; la l.r. n.11/2013; la l.r. n. 33/2002; la DGR n.881/2015;

decreta

  1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale di comunicazione di locazione turistica contenuto nell’Allegato A) al presente provvedimento;
  2. di revocare il precedente modello regionale di comunicazione di locazione turistica contenuto nell’Allegato A alla DGR n. 881 del 13 luglio 2015, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  3. di confermare, conseguentemente, la validità formale delle comunicazioni di locazione turistica presentate al Comune, in conformità al citato Allegato A della DGR n. 881/2015, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  4. di dare atto che le modalità di trasmissione della comunicazione di locazione turistica dal locatore al Comune sono decise dal Comune stesso;
  5. di prevedere che i Comuni che ricevono le comunicazioni di locazione turistica le trasmettono alle Province territorialmente competenti, mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa, ai sensi dell’art.47 del D.lgs. n. 82/2005;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  7. di notificare il presente provvedimento alle Province ed ai Comuni del Veneto;
  8. di inserire il modello Allegato A) del presente provvedimento sul portale: www.impresainungiorno.it;
  9. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo  nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.

Paolo Rosso

(seguono allegati)

42_Allegato_DDR_42_13-08-2015_304896.pdf

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