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Bur n. 75 del 31 luglio 2015


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 51 del 09 luglio 2015

Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". UNIAGRO s.r.l. con sede legale a Rosolina (RO). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore di UNIAGRO s.r.l. con sede legale a Rosolina (RO).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Domanda di concessione n. 0012/2015/C, prot. n. 266586 del 29/06/2015;
Comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 271938 del 02/07/2015;
Verbale istruttorio del 08/07/2015.

Il Direttore

VISTO l’articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata” (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001;

VISTA la domanda di concessione n. 0012/2015/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i. da UNIAGRO s.r.l. con sede legale a Rosolina (RO), per i prodotti carote, patate e cipolle e relativi ad alcune unità tecnico-economiche (UTE) non attribuibili al soggetto richiedente;

CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta attualmente iscritto nell’Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto con la sola UTE di Via Dei Cesari, 24 – Rosolina (RO);

PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione;

VISTO il verbale istruttorio del 08/07/2015 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l’istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;

CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la concessione d’uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l’uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001, al soggetto richiedente UNIAGRO s.r.l. con sede legale a Rosolina (RO), per i prodotti carote, patate e cipolle e relativi all’unità tecnico-economica (UTE) di Rosolina (RO);

CONSIDERATO che occorre precisare che l’uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sui prodotti carote, patate e cipolle, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall’organismo di controllo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2611 del 30 dicembre 2013;

decreta

  1. di concedere l’uso del marchio “Qualità Verificata” ad UNIAGRO s.r.l. con sede legale a Rosolina (RO), per i prodotti carote, patate e cipolle e relativi all’unità tecnico-economica (UTE) di Rosolina (RO);
  2. di precisare che l’uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sui prodotti carote, patate e cipolle, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall’organismo di controllo;
  3. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol

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