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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 50 del 09 luglio 2015
Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". ANTONIO RUGGIERO s.p.a. con sede legale a Sabaudia (LT). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i.
Con il presente atto si rilascia la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore di ANTONIO RUGGIERO s.p.a. con sede legale a Sabaudia (LT).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Domanda di concessione n. 0011/2015/C, prot. n. 264453 del 26/06/2015; Comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 271933 del 02/07/2015. Verbale istruttorio del 08/07/2015.
Il Direttore
VISTO l’articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata” (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001;
VISTA la domanda di concessione n. 0011/2015/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i. da ANTONIO RUGGIERO s.p.a. con sede legale a Sabaudia (LT), per il prodotto patate e relativo all’unità tecnico-economica (UTE) di Sabaudia (LT) e ad altre UTE non attribuibili al soggetto richiedente;
CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta attualmente iscritto nell’Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto con la sola UTE di Via Migliara 49, 31 – Sabaudia (LT);
PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione;
VISTO il verbale istruttorio del 08/07/2015 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l’istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;
CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la concessione d’uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l’uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001, al soggetto richiedente ANTONIO RUGGIERO s.p.a. con sede legale a Sabaudia (LT), per il prodotto patate e relativo all’unità tecnico-economica (UTE) di Sabaudia (LT);
CONSIDERATO che occorre precisare che l’uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sul prodotto patate, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall’organismo di controllo;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2611 del 30 dicembre 2013;
decreta
Alberto Zannol
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