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Bur n. 70 del 17 luglio 2015


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 45 del 19 giugno 2015

DGR n. 2257 del 25 luglio 2003. Allegato A). Elenco varieta' di viti idonee alla coltivazione. I^ Integrazione elenchi anno 2015.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento si ammettono alla coltivazione alcune varieta' di viti da incrocio interspecifico (varieta' resistenti) che sono tuttavia soggette alle restrizioni di cui all'art. 8, comma 6, del D. lgs n. 61/2010. Di conseguenza si procede alla modifica dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- art. 11, DPR. 1164 del 24 dicembre 1969;
- d.lgs 61 del 8 aprile 2010;
- deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003.

Il Direttore

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine, tra l’altro, allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007, incorporando nell’organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) le disposizioni del settore vino;

VISTO in particolare l’articolo 120 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alla classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino ed in particolare il paragrafo 2 che stabilisce che gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino;

ATTESO che il succitato articolo prevede altresì che gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle appartenenti alla specie Vitis vinifera o provienti da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

VISTA la Sezione I bis relativa alle “denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo” del medesimo regolamento (CE) n. 1234/2007 e nello specifico l’articolo 118 ter (ora articolo 93 del regolamento UE n. 1308/2013) riguardante le definizioni, dove è stabilito che la «denominazione di origine» è ottenuta unicamente da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera, mentre per la produzione di vini a «indicazione geografica», possono concorrere uve ottenute da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

ATTESO che la disciplina relativa al potenziale viticolo ed in particolare l’articolo 85 decies sempre dello stesso regolamento, riguardante i diritti di reimpianto, al paragrafo 5 limita il trasferimento del diritto, parzialmente o totalmente, ad un’altra azienda a condizione che le uve della superficie da realizzare siano destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

TENUTO CONTO che il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga, tra l’altro, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio stabilisce all’articolo 230, paragrafo 1., che il regime transitorio dei diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II del regolamento CE n. 1234/2007, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015;

TENUTO CONTO quanto stabilisce anche l’articolo 185 bis del predetto regolamento là dove stabilisce che gli Stati membri tengono uno schedario viticolo con le informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;

VISTO il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alle “norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite”, visto in particolare l’art. 11 che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO in particolare l’articolo 8 del predetto d.lgs riguardante i requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e nello specifico il comma 6 così come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dove è stabilito che l'uso delle DOCG e delle DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale della produzioni;

VISTO in particolare quanto stabilito alla Sezione B “gestione del potenziale produttivo”, alla Sezione C “iscrizioni nello schedario viticolo dei vigneti a DO” (sigla che definisce in modo indistinto o unitario le DOP e/o le IGP) ed al Capitolo III “dichiarazioni e rivendicazione annuale delle produzioni”, nonché i conseguenti atti applicativi e manuali applicativi degli organismi pagatori territorialmente competenti;

VISTO lo schema di accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione di varietà di viti;

TENUTO CONTO che le varietà di viti per uve da vino sono classificate, ai fini della coltivazione, per unità amministrativa o per zona di produzione e che per zona di produzione si intende il territorio di una zona o bacino viticolo omogeneo delimitato;

ATTESO che possono essere classificati solo i vitigni per uve da vino iscritti al registro nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del predetto articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 e de1 caso per gli eventuali altri usi stabilisti dal medesimo DPR;

TENUTO CONTO che l'inserimento di una varietà di uva da vino che non figura nella classificazione predisposta da ciascuna regione, ha luogo sulla base delle prove attitudinali alla coltura di durata tale da interessare almeno tre vendemmie effettuate in conformità all’apposito allegato tecnico, a carico della regione territorialmente competente;

VISTA la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all’istituzione dello Schedario vitivinicolo veneto (SVV) e successive disposizioni attuative;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 “Settore vitivinicolo – Disposizioni per l’attuazione del reg. (CE) n. 1493/99 e reg. (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002”;

VISTO il punto 12 della succitata deliberazione che stabilisce che per ciascuna unità amministrativa o zona di produzione le varietà di viti per uva da vino siano classificate come segue:

a)  varietà idonee alla coltivazione, suddivise tra

varietà consigliate
varietà ammesse

b)  varietà in osservazione;

VISTO inoltre l’allegato A) della deliberazione di cui sopra, che elenca le varietà di viti per uva da vino idonee alla coltivazione ed in osservazione per ciascuna provincia;

ATTESO che, come riportato al punto 11 del deliberato, spetta alla ex Direzione produzioni agroalimentari (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) l’aggiornamento dei predetti elenchi delle varietà di vite;

VISTO l’allegato A) alla D.G.R. 2257 del 25 luglio 2003 - elenco varietà di viti idonee alla coltivazione-, così come modifica da ultimo dal Decreto dirigenziale n. 87 del 29 ottobre 2014;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 ottobre 2014 con il quale sono state inserite alla sezione I – vitigni ad uve da vino, del Registro nazionale delle varietà di viti per uva da vino le seguenti nuove varietà: Muscaris B. (codice varietà 495) e Souvignier Gris B. (codice varietà 496).

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 aprile 2015, con il quale sono state inserite alla sezione I – vitigni ad uve da vino, del Registro nazionale delle varietà di viti per uva da vino le seguenti nuove varietà: Fleurtai B., (codice varietà 497), Julius N., (codice varietà 498), Sorèli B. (codice varietà 499);

ATTESO che i succitati vitigni (meglio noti come resistenti) provengono da incrocio tra varietà della specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

ATTESO che attualmente tali vitigni sono in coltivazione nella Regione Friuli Venezia Giulia, le cui istituzioni ed organizzazioni tecniche hanno già provveduto alle verifiche attitudinali e dei requisiti di cui alla normativa succitata;

TENUTO CONTO dei lavori tecnico-scientifici effettuati da Veneto Agricoltura e del Cra-Vit di Conegliano in diversi ambienti viticoli del Veneto;

ATTESE altresì le segnalazioni pervenute da enti, organismi e singoli operatori vitivinicoli riguardo all’opportunità di autorizzarne la coltivazione anche in Veneto, tenuto conto delle problematiche ambientali e delle difficoltà orografiche di taluni areali veneti;

ATTESO che sulla base di quanto sopra esposto dalle superfici realizzate con le varietà di viti meglio conosciute come “resistenti”, ancorché autorizzate alla coltivazione per le provincie venete, le uve raccolte possono essere destinate alla produzione di vini diversi dai DOP;

ATTESO che per evitare possibili disguidi da parte degli operatori è opportuno classificare ed identificare le predette varietà inserendole in una apposita sezione denominata “varietà soggette a restrizioni”;

ATTESA la necessità che AVEPA in relazione a quanto sopra deve assicurare attraverso i propri sistemi informativi che gestisco lo Schedario viticolo veneto e la dichiarazione vitivinicola unificata annuale, che le uve delle succitate varietà non siano ad alcun titolo utilizzate per la produzione dei vini a denominazione di origine;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

TENUTO CONTO di quanto sopra riportato, sulla base del punto 11 della deliberazione n. 2257/2003;

decreta

  1. di inserire nella Sezione “Varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle restrizioni di cui all’art. 8, comma 6, del D.lgs n.61/2010”, di cui all’allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 25 luglio 2003 n. 2257, le seguenti varietà: Muscaris B., Souvignier Gris B., Fleurtai B. (sinonimo UD-34.111), Julius N. (sinonimo UD-36.030) e Sorèli B. (sinonimo UD-34.113);
  2. di stabilire, giusto quanto riportato in premessa ed in relazione a quanto prevede nello specifico l’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il D.lgs n. 61/2010, che AVEPA è tenuta ad adeguare i propri sistemi informativi di gestione dello Schedario viticolo veneto e di presentazione delle dichiarazioni vitivinicole unificate al fine di dare applicazione di quanto riportato nelle premesse;
  3. di stabilire, in relazione a quanto previsto al punto 1, che le singole schede provinciali riportate nell’allegato A) al presente Decreto sostituiscono integralmente quelle dell’elenco delle varietà di cui all’allegato A) della deliberazione n. 2257 del 25 luglio 2003;
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentario e forestali, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV) e all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  8. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale;
http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

(seguono allegati)

45_Allegato_DDR_45_19-06-2015_301290.pdf

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