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Bur n. 66 del 03 luglio 2015


Materia: Concorsi

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO n. 22 del 11 giugno 2015

Autorizzazione di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa all'ESU di Padova. Anno 2015. (DDGR N 1841 dell'08/11/2011 - n 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell' 11/12/2012 - n 907 del 18/06/2013 - n 2591 del 30/12/2013 - n 2341 del 16/12/2014 - n 233 del 03/03/2015).

Note per la trasparenza

Viene autorizzato preventivamente l’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova ad avviare una selezione pubblica per affidare n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di un anno ciascuno.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

- richieste dell’ESU di Padova prot. n. 0000895/2015, prot. n. 0002129/2015, prot. n. 0002756/2015 e prot. n. 0002805/2015;
- parere della Sezione Risorse Umane prot. n. 111039/2015.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 del 08/11/2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10 ‘Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto’. Avvio dell’attività ricognitiva”, che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

  1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
  2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
  3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
  4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;

VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;

VISTA la DGR n. 2563 dell’11/12/2012, che ha stabilito di:

  1. prorogare, fino all’emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall’11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:
    1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall’art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
  2. programmare, per l’annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto;

VISTA la DGR n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR  769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell’11 dicembre 2012. Determinazioni.”, che ha prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2013;

VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013, che ha confermato e prorogato, sino al 31/12/2014, le disposizioni contenute nella DGR n. 907/2013, al fine di permettere di completare la disciplina organica di revisione e di riorganizzazione degli enti strumentali regionali;

VISTA la DGR n. 2341 del 16/12/2014, che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2015 le disposizioni di cui alla DGR n. 2591 del 30/12/2013, a tutti gli ESU veneti, per gli adempimenti conseguenti;

VISTA la DGR n. 233 del 03/03/2015, che, al fine di integrare la DGR n. 2341/2014 e di semplificare l’attività di controllo preventivo in capo alla Giunta regionale degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, ha ripartito la competenza come segue:

1) la Giunta regionale è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando sia previsto un aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e i Dipartimenti/Aree cui afferiscono le Strutture regionali deputate alla vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte;

2) il Direttore di Area/Dipartimento, a cui fa riferimento la Struttura regionale cui compete la vigilanza sull’Ente strumentale, è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando non sia previsto un aumento di spesa, sempre nei limiti previsti  dalle deliberazioni della Giunta regionale suddette;

VISTE le note dell’ESU di Padova prot. n. 0000895 del 25/02/2015, n. 0002129 del 28/04/2015, n. 0002756 del 03/06/2015 e prot. n. 0002805 del 04/06//2015, che hanno formulato la seguente richiesta di autorizzazione preventiva:

Richiesta di autorizzazione preventiva

Costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo (€)

Avvio di una selezione pubblica mediante procedura comparativa per affidare
n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per 1 anno ciascuno (dal 01/07/2015 al 30/06/2016)
da assegnare agli uffici del Direttore dell’ESU

52.600,00
(29.900,00 + 22.700,00 = 52.600,00
comprensivi del compenso lordo e degli oneri a carico dell’ESU)

 

RILEVATO che l’Ente ha dichiarato che:

  • “i 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono incarichi di lavoro autonomo e rientrano tra le fattispecie previste dagli articoli 2222 e 2229 c.c.; i soggetti saranno individuati con apposita selezione pubblica mediante procedura comparativa e collaboreranno direttamente con il Direttore dell’Azienda;
  • il termine iniziale è il 01/07/2015 e il termine finale è il 30/06/2016 per entrambi gli incarichi.

I contratti che saranno attivati sono i seguenti:

un contratto di co.co.co. per lo svolgimento delle seguenti attività specialistiche:

  • tenere i rapporti con gli organismi comunitari e le organizzazioni internazionali attive nel settore del diritto allo studio universitario;
  • curare i rapporti con gli enti che in ambito internazionale si occupano delle materie di competenza dell’ESU di Padova;
  • gestire il benchmarking e studiare le best practices europee nel settore del diritto allo studio universitario, al fine di facilitare processi di innovazione nell’organizzazione dei servizi;
  • promuovere gli scambi informativi, i seminari, i convegni e gli incontri internazionali, nonché i progetti di mobilità internazionale nell’ambito del diritto allo studio;
  • assicurare lo sviluppo dei programmi e degli accordi di collaborazione internazionale, coordinandone gli aspetti amministrativi ed organizzativi assicurando il contatto diretto tra i referenti delle strutture interne di organismi per il diritto allo studio universitario italiani ed esteri e di reti di cooperazione internazionale.

Il costo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa è di complessivi € 29.900,00 (€ 25.000,00 compenso lordo + € 4.900,00 oneri riflessi a carico dell’Ente).

Un contratto di co.co.co. per lo svolgimento delle seguenti attività specialistiche:

  • assicurare il supporto allo sviluppo dei programmi e degli accordi di collaborazione europei e internazionali, curando gli aspetti amministrativi e organizzativi, interagendo con i referenti delle strutture interne di organismi per il diritto allo studio universitario italiani ed esteri e di reti di cooperazione internazionale, fornendo anche assistenza informatica e contabile agli studenti in uscita (outgoing) e in entrata (incoming).

Il costo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa è di complessivi € 22.700,00 (€ 19.000,00 compenso lordo + € 3.700,00 oneri riflessi a carico dell’Ente).”;                      

RILEVATO che l’Ente ha dichiarato che tali richieste vengono motivate dalla circostanza che esso “non è in grado di utilizzare personale interno per la realizzazione delle attività sopradescritte. Da un lato, infatti, vi sono oggettive carenze di organico e, dall’altro, non sono comunque presenti figure in possesso della specifica professionalità, di adeguati requisiti culturali e delle competenze richieste per lo svolgimento delle attività sopradescritte, in quanto trattasi di prestazioni altamente qualificate e particolareggiate, non fungibili e non sostituibili con le altre presenti all’interno dell’Azienda.”;

RILEVATO che l’ESU ha preliminarmente verificato se, negli enti strumentali regionali (sia quelli aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali, sia quelli aventi un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro), sussista personale uguale a quello richiesto, disponibile a trasferirsi e che tale verifica ha dato esito negativo;

RILEVATO altresì che l’ESU ha preliminarmente verificato la disponibilità a trasferirsi di personale uguale a quello richiesto anche presso le altre pubbliche amministrazioni, attivando la procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e che tale verifica ha dato esito negativo;

PRESO ATTO che l’Ente ha attestato “che la richiesta di attivazione di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa è stata preceduta dalla verifica della sussistenza di tutte le condizioni di legittimità previste dall’art. 7, comma 6 e seguenti, e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001; la suddetta richiesta non comporta un aumento della spesa per il personale, ai sensi della DGR n. 233/2015, in quanto, anche tenendo conto del costo dei due contratti, l’Azienda rispetta comunque il parametro di contenimento della spesa per il personale, garantendo il rispetto:

  1. del limite di cui all’art. 1, comma 557 quater della L. n. 296/2006 e smi, così come interpretato dalla magistratura contabile (Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 25/2014);
  2. del limite di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, così come interpretato dalla magistratura contabile (Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 2/2015);
  3. del limite di cui all’art. 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014. Infine si precisa che l’Azienda rispetta altresì il patto di stabilità interno per l’anno 2014, così come risulta dai prospetti contabili allegati al Conto consuntivo 2014 in corso di approvazione.”;

VISTO il parere della Sezione Risorse Umane prot. n. 111039 del 13/03/2015, il quale ha rilevato la necessità del rispetto dei limiti di spesa in materia di personale, ed in particolare, di quanto stabilito dall’art. 9, co. 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., in base al quale è possibile avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, nonché dall’art. 14, co. 2. del D.L. n. 66/2014, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti sia superiore al 4,5% rispetto alla spesa di personale sostenuta nel 2012, per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e superiore all’1,1% per le amministrazioni con spesa superiore a 5 milioni di euro. Si richiama, altresì, il rispetto dell’art. 7, commi 6 e segg. e dell’art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, riguardanti i presupposti e le procedure per il ricorso alle forme contrattuali flessibili, nonché le conseguenti responsabilità in caso di non corretto utilizzo delle stesse;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all’ESU di Padova l’autorizzazione richiesta, descritta nella tabella di cui sopra;

RITENUTO opportuno di subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l’ESU rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 2341/2014;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014 e n. 233/2015;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTE le note dell’ESU di Padova prot. n. 0000895 del 25/02/2015, n. 0002129 del 28/04/2015, n. 0002756 del 03/06/2015 e prot. n. 0002805 del 04/06/2015;

VISTA la nota della Sezione Risorse Umane prot. n. 111039 del 13/03/2015;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012, articoli 4 e 23;

VISTA la nota di trasmissione della proposta di decreto inviata in data 09/06/2015, prot. n. 238325 dalla competente Sezione,

decreta

1. di autorizzare preventivamente l'ESU di Padova ad avviare una selezione pubblica mediante procedura comparativa per affidare n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 1 anno ciascuno (dal 01/07/2015 al 30/06/2016), da assegnare agli uffici del Direttore dell’ESU, per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo (comprensivo del compenso lordo e degli oneri a carico dell’ESU) di € 52.600,00;

2. di subordinare l’autorizzazione di cui al precedente punto 1 alla condizione che l’ESU di Padova rispetti quanto disposto dalla DGR n. 2341/2014;

3. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Istruzione dell’esecuzione del presente atto;

5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

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