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Bur n. 64 del 26 giugno 2015


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 107 del 10 giugno 2015

Controllo e Vigilanza per l'anno 2015 sulle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Art. 25 Codice Civile. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011. Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 17 del 24 febbraio 2015. Adempimenti successivi.

Note per la trasparenza

Il Decreto approva per l’anno 2015 gli esiti delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

  • con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011, pubblicata nel B.U.R. n. 98 del 27 dicembre 2011 e nel sito internet www.regione.veneto.it/web/enti-locali/ alla voce “Registro regionale delle persone giuridiche - Enti iscritti”, sono state approvate le modalità per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza sull’amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile;
  • con la sopraindicata Deliberazione è stato altresì incaricato il Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, all’esecuzione della stessa Deliberazione, mediante propri provvedimenti, nel rispetto delle modalità in essa stabilite;
  • con proprio Decreto n. 17 del 24 febbraio 2015, pubblicato nel B.U.R. n. 49 del 19 maggio 2015 e nel sito internet www.regione.veneto.it/web/enti-locali/ alla voce “Registro regionale delle persone giuridiche - Enti iscritti”, si è provveduto a dare esecuzione alle disposizioni di cui alla succitata D.G.R. n. 2078 del 7 dicembre 2011, per l’anno 2015: in particolare veniva approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da più dichiaranti per l’anno 2015 (Allegato A al suddetto Decreto), in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 2078 del 7 dicembre 2011, riferita all’esercizio finanziario 2014, e sottoscritta dal legale rappresentante e dall’organo di revisione contabile degli Enti stessi. Tale dichiarazione sostitutiva doveva essere trasmessa agli scriventi Uffici debitamente compilata entro il 15 maggio 2015;
  • il richiamato Decreto, al punto 2) del dispositivo, inoltre, ha previsto che la percentuale delle Fondazioni iscritte nel suddetto Registro Regionale e operanti, da sottoporre complessivamente a controllo nell’anno 2015 fosse del 15 %;
  • dato atto che alla data del 31 dicembre 2014 le Fondazioni iscritte al Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato erano n. 379, delle quali n. 31 cancellate o estinte o in fase di liquidazione o oggetto di fusione: pertanto, le Fondazioni iscritte e operative in concreto risultavano essere a tale data n. 348;
  • considerato che a tutt’oggi dalle verifiche effettuate n. 303 Fondazioni hanno trasmesso le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di cui n. 184 sostanzialmente regolari e positive nei contenuti, n. 37 Fondazioni non hanno trasmesso le dichiarazioni sostitutive prescritte, n. 29 Fondazioni hanno trasmesso le dichiarazioni sostitutive in relazione alle quali, tuttavia, è stata riscontrata una rilevante perdita di esercizio, una criticità sul patrimonio e/o sull’attività, e necessitano quindi di un controllo approfondito, n. 89 hanno trasmesso le dichiarazioni sostitutive in relazione alle quali si ritiene opportuno esercitare un’azione di monitoraggio e/o richiedere chiarimenti/prescrizioni in ordine ad alcuni elementi (attività, patrimonio, organo di revisione contabile, dichiarazione non chiara, incompleta o incongrua, perdita di esercizio). Inoltre, per n. 6 Fondazioni si è avviato il procedimento amministrativo di estinzione e per n. 1 Fondazione si è disposta l’estinzione dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche. Infine, per n. 3 Fondazioni si erano attivati negli esercizi precedenti specifici poteri di controllo, ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile, di cui n. 1 Fondazione conclusa positivamente.
  • richiamate le disposizioni della D.G.R. 2078 del 7 dicembre 2011, in particolare i punti 2) e 3) e 4) delle premesse secondo i quali:

2) la Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti individuerà annualmente un campione di Fondazioni, non inferiore al 15% di quelle iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, da sottoporre a controllo.

Tra gli enti da sottoporre a controllo rientreranno d’ufficio le Fondazioni che non hanno provveduto a trasmettere la dichiarazione/attestazione di cui al punto 1), nonché quelle la cui dichiarazione risulti incompleta o contenga elementi da far ritenere necessario un approfondimento/verifica in ordine al patrimonio e/o all’attività.

Gli enti individuati, su espressa richiesta della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, dovranno far pervenire entro 30 giorni dalla data della stessa, la seguente documentazione:

bilancio consuntivo, sottoscritto in originale dal legale rappresentante, così composto: stato patrimoniale, rendiconto della gestione con il risultato positivo (utile) o negativo (perdita), nota integrativa, prospetto di movimentazione dei fondi;

bilancio preventivo, sottoscritto in originale dal legale rappresentante;

verbale di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (in copia semplice);

sintetica relazione illustrativa dei bilanci di cui sopra, sottoscritta in originale dal legale rappresentante, e dell’attività realizzata/programmata, in cui si evidenzino i benefici prodotti dall’Ente nei confronti del contesto sociale di riferimento;

pareri sui bilanci consuntivo e preventivo dell’Organo di Revisione Contabile, sottoscritti in originale dallo stesso Organo;

3) qualora in sede di controllo della documentazione ricevuta, la Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti riscontri una consistente diminuzione patrimoniale rispetto alla dotazione iniziale, una considerevole perdita di gestione, o il possibile venir meno degli altri requisiti, sulla base dei quali era stato originariamente concesso il riconoscimento giuridico, chiederà agli enti chiarimenti e delucidazioni. Le Fondazioni dovranno far pervenire i riscontri entro 30 giorni dalla data della richiesta: qualora gli enti non forniscano i chiarimenti richiesti o non ottemperino a quanto eventualmente prescritto dalla Direzione e, nel caso di riscontrata criticità patrimoniale, la stessa dovesse perdurare anche nel corso di verifiche successive, la Direzione potrà disporre la revoca del riconoscimento giuridico o, in presenza dei requisiti previsti, adottare i provvedimenti di cui agli artt. 26, 27 e 28 del Codice Civile e all’art. 6 del D.P.R. n. 361/2000;

4) qualora, infine, le Fondazioni inserite nel campione di controllo annuale non facciano pervenire la documentazione di cui al punto 2) e, nonostante i solleciti della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, perduri la situazione di inadempienza tale da non consentire in concreto l’esercizio dell’attività di controllo e di vigilanza stabilita dalla legge e disciplinata dal presente provvedimento, potranno essere esercitati i poteri di intervento, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 25 del Codice Civile, da adottarsi con Deliberazione della Giunta Regionale;  

  • si evidenzia, poi, la necessità di un organo di revisione contabile (Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti), come previsto espressamente dalla D.G.R. n. 2078 del 7 dicembre 2011, in quanto posto a garanzia di una gestione corretta e trasparente del patrimonio degli enti nei confronti dei terzi e della collettività di riferimento;
  • riscontrato che, a seguito delle verifiche effettuate, le Fondazioni da sottoporre a controllo ai sensi del punto 2) delle premesse della D.G.R. n. 2078/2011 sono complessivamente n. 66, delle quali n. 37 non hanno trasmesso la dichiarazione sostitutiva richiesta e n. 29 presentano elementi di criticità tali da richiedere un controllo approfondito, con la disamina di apposita documentazione contabile;
  • ritenuto opportuno, inoltre, esercitare un’azione di monitoraggio e/o richiedere chiarimenti/integrazioni in ordine ad alcuni elementi (attività, patrimonio, organo di revisione contabile, dichiarazione non chiara, incompleta o incongrua, perdita di esercizio) per n. 89 Fondazioni;
  • rilevato che il campione da sottoporre a controllo originariamente definito nella percentuale del 15% (n. 52) delle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche e operative, rappresenta ora il 19% delle stesse (n. 66);
  • Si richiamano le disposizioni della D.G.R. n. 2078 del 7 dicembre 2011 sopra riportate, secondo cui alle Fondazioni oggetto di controllo, ai sensi del punto 2) delle premesse del provvedimento, sarà richiesto di far pervenire la documentazione ivi descritta entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione. Decorso tale termine sarà comunicato (ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90 e s.m.i.), agli Enti che avranno fatto pervenire quanto richiesto, l’avvio del procedimento amministrativo di controllo;
  • considerato l’elevato numero di Enti interessati, l’avvio del procedimento amministrativo di controllo, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito internet della stessa Amministrazione Regionale nel sito internet  www.regione.veneto.it/web/enti-locali/ alla voce “Registro regionale delle persone giuridiche - Enti iscritti”;
  • per le Fondazioni che non faranno pervenire alcuna documentazione si richiama il punto 4) delle premesse della D.G.R. n.2078/2011 sopra riportato.
  • Le Fondazioni, oggetto di richiesta di chiarimenti/integrazioni, in caso di mancato o insufficiente o incompleto riscontro, saranno sottoposte a controllo, ai sensi del punto 2) della D.G.R. n. 2078 del 7 dicembre 2011, previa comunicazione individuale del relativo avvio del procedimento;

Tutto ciò premesso:

  • VISTO il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 e l’art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
  • VISTO l’art. 25 del Codice Civile;
  • VISTO l’art. 28 comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
  • RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
  • RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011;
  • RICHIAMATO il proprio Decreto n. 17 del 24 febbraio 2015;
  • VISTO il prospetto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e che riporta in sintesi gli esiti delle verifiche effettuate (Allegato A del presente Decreto);

decreta

  1. di dare esecuzione alla Deliberazione delle Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011, per l’anno 2015, nei termini e con le modalità descritte nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente Decreto;
  1. di approvare gli esiti delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà pervenute, come da Allegato A)  al presente Decreto, che ne costituisce parte integrante;
  1. di sottoporre a controllo, come disposto dalla D.G.R. n. 2078 del 7 dicembre 2011, n. 66 Fondazioni, come indicato nell’Allegato A) di cui al punto 2);
  1. di stabilire, considerato l’elevato numero di Enti interessati (n. 66), che l’avvio del procedimento amministrativo di controllo, ai sensi dell’art.8 della L. 241/90 e s.m.i., sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito internet della stessa Amministrazione Regionale www.regione.veneto.it/web/enti-locali/ alla voce “Registro regionale delle persone giuridiche - Enti iscritti”;
  1. di stabilire che le Fondazioni oggetto di richiesta di chiarimenti/integrazioni, in caso di mancato o insufficiente o incompleto riscontro, saranno sottoposte a controllo, ai sensi del punto 2) della D.G.R. n. 2078 del 7 dicembre 2011, previa comunicazione individuale del relativo avvio del procedimento;
  1. di stabilire, altresì, che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente Decreto o dalla avvenuta conoscenza dello stesso;
  1. di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo l’allegato A), il quale è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato (omissis)

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