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Bur n. 64 del 26 giugno 2015


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 55 del 12 giugno 2015

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta CARLOTTO DI CARLOTTO GELSOMINO & C. S.A.S. con sede legale sita in Via Quarta Strada Z.I. n. 23 Arzignano (VI) ed operativa sita in Via Seconda Strada n. 109/111 - Arzignano (VI).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta CARLOTTO DI CARLOTTO GELSOMINO & C. S.A.S. con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l’istanza della ditta CARLOTTO DI CARLOTTO GELSOMINO & C. S.A.S. P. I.V.A. n. 01301350243 con sede legale sita in Via Quarta Strada Z.I. n. 23 – Arzignano (VI) ed operativa sita in Via Seconda Strada n. 109/111 - Arzignano (VI), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare (ns. prot. n. 237830 del 9/06/2015);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 5 – Ovest Vicentino, agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, a seguito del sopralluogo effettuato in data 08/06/2015, in merito all'idoneità dei locali all’esercizio dell’attività di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013” con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all’impianto della ditta CARLOTTO DI CARLOTTO GELSOMINO & C. S.A.S. P. I.V.A. n. 01301350243 con sede legale sita in Via Quarta Strada Z.I. n. 23 – Arzignano (VI) ed operativa sita in Via Seconda Strada n. 109/111 - Arzignano (VI), il riconoscimento definitivo quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  2. di iscrivere l’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con i seguenti numeri di riconoscimento ABP3915STORP3;
  3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio, ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

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