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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO n. 18 del 29 maggio 2015
Autorizzazione preventiva rinnovo di n. 2 contratti di personale somministrato, con competenze informatiche, da parte dell'Ente regionale veneto Lavoro. (DDGR n. 1841 dell'08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013 - n. 2341 del 16/12/2014 n. 233 del 03/03/2015).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - richiesta dell'Ente regionale Veneto Lavoro n. 2287/2015.
Il Direttore
VISTA la DGR n. 1841 dell’08/11/2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10 ‘Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto’. Avvio dell’attività ricognitiva”, che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui l’Ente regionale Veneto Lavoro, nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:
VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;
VISTA la DGR n. 2563 dell’11/12/2012, che ha stabilito di:
VISTA la DGR n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell’11 dicembre 2012. Determinazioni.”, che ha prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2013;
VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013, che ha confermato e prorogato, sino al 31/12/2014, le disposizioni contenute nella DGR n. 907/2013, al fine di permettere di completare la disciplina organica di revisione e di riorganizzazione degli enti strumentali regionali;
VISTA la DGR n. 2341 del 16/12/2014, che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2015 le disposizioni di cui alla DGR n. 2591/2013, a tutti gli ESU veneti, per gli adempimenti conseguenti;
VISTA la DGR n. 233 del 03/03/2015, che al fine di integrare la DGR n. 2341/2014 e di semplificare l’attività di controllo preventivo in capo alla Giunta regionale degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, ha ripartito la competenza come segue:
1) la Giunta regionale è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando sia previsto un aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e i Dipartimenti/Aree cui afferiscono le Strutture regionali deputate alla vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte;
2) il Direttore di Area/Dipartimento, a cui fa riferimento la Struttura regionale cui compete la vigilanza sull’Ente strumentale, è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando non sia previsto un aumento di spesa, sempre nei limiti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale suddette;
VISTA la nota dell’Ente regionale Veneto Lavoro prot. n. 2287 del 12 maggio 2015, che ha formulato la richiesta di autorizzazione preventiva al rinnovo di n. 2 contratti di personale somministrato, che scadono rispettivamente il 31 maggio 2015 e il 30 giugno 2015;
RILEVATO che la richiesta è stata motivata dal fatto che le due unità sono indispensabili per garantire la continuità di funzionamento del Sistema Informativo Lavoro del Veneto (SILV), altrimenti non assicurabile con il solo personale dell’area informatica;
RILEVATO che l’Ente regionale Veneto Lavoro ha dichiarato che la spesa per le due assunzioni trova copertura nel Bilancio dell’Ente già approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 279/C.A. del 19 dicembre 2014 e che tale spesa non supera la spesa precedentemente già fatta;
RILEVATO che il Direttore della Sezione Lavoro con propria nota del 29 maggio 2015 prot. 2267092/700603 ha espresso parere favorevole all’adozione del presente atto e, in particolare, ha verificato che la spesa rispetta i limiti posti da ultimo dalla DGR n. 233 del 2015 e che le assunzioni sono motivate da esigenze tecnico-organizzative;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all’Ente regionale Veneto Lavoro l’autorizzazione preventiva a rinnovare n. 2 contratti di personale somministrato, con competenze informatiche, fino al 31 dicembre 2015;
RITENUTO opportuno di subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l’Ente regionale Veneto Lavoro rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 2341/2014;
VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;
VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014 e n. 233/2015;
VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;
VISTA la nota dell’Ente regionale Veneto Lavoro prot. n. 2287/2015;
VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54, articoli 4 e 23;
VISTA la nota di trasmissione della proposta di decreto inviata in data 29 maggio 2015 prot. 2267092/700603 dalla competente Sezione;
decreta
1. di autorizzare preventivamente l’ente regionale Veneto Lavoro a rinnovare di n. 2 contratti di personale somministrato, con competenze informatiche, con scadenza massima al 31 dicembre 2015;
2. di subordinare l’autorizzazione di cui al precedente punto 1 alla condizione che l’Ente regionale Veneto Lavoro rispetti quanto disposto dalla DGR n. 2341/2014;
3. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Sezione Lavoro dell’esecuzione del presente atto;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Santo Romano
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