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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 123 del 24 aprile 2015
Autorizzazione all'esercizio per la comunità alloggio per persone disabili " Don Franco Tescari", via San Pio X 1, Vigodarzere (PD) - Fondazione I.R.P.E.A. Istituti Riuniti Padovani di Educazione ed Assistenza, via Beato Pellegrino 155, Padova. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L'atto autorizza il servizio all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 3683 del 9/12/2014 parere dell'Azienda ULSS 15 trasmesso con nota protocollo n. 22447/1.23 del 18/4/2014.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.
Preso atto che con nota protocollo 3683 del 9/12/2014 la Fondazione I.R.P.E.A. di Padova ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio per la comunità alloggio per persone disabili “Don Franco Tescari” ubicata in Vigodarzere, via San Pio X 1; l’Azienda ULSS 15 di Cittadella ha effettuato la visita di verifica in data 13/3/2015.
Rilevato:
che nel rapporto di verifica - inviato con nota protocollo 22447/l.23 del 18/4/2014 al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell’Azienda ULSS 15 - acquisita al protocollo regionale in data 19/3 al n. 118456 - risulta che il servizio è autorizzabile all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 7 posti letto;
che l’Azienda ULSS ha verificato la rispondenza agli standard strutturali definiti dalla Regione Veneto e il rispetto delle condizioni minime di sicurezza previste dalle norme vigenti.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 15 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 189/2014;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Franco Moretto
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