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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 117 del 21 aprile 2015
Nuova autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Breda", via Forese 57, Campo San Martino (PD) - "Centro Residenziale per anziani", via della Stazione 5, Cittadella (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e acreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 625 del 18/2/2015 parere dell'Azienda ULSS 15 trasmesso con nota protocollo n. 28700/1.33 del 10/4/2015.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto che con nota protocollo 625 del 18/2/2015, acquisita agli atti il 19/2 al n. 72179, il “Centro Residenziale per Anziani” di Cittadella ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio per “Villa Breda” ubicata in Campo San Martino, via Forese 57; l’Azienda ULSS 15 di Cittadella ha effettuato la visita di verifica in data 25/3/2015.
Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell’Azienda ULSS 15 con nota protocollo 28700/l.33 del 10/4/2015 - risulta che “Villa Breda” è autorizzabile all’esercizio per 30 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale; la struttura è organizzata in due nuclei di 27 posti letto ciascuno denominati “Ambra” e “Perla”.
Rilevato che il “Centro Residenziale per Anziani” di Cittadella ha reso noto che presso la struttura verranno temporaneamente ospitati 24 ospiti non autosufficienti di primo livello attualmente residenti presso il centro di servizi “Borgo Padova” di Cittadella prossimo allo svolgimento di lavori interni di ristrutturazione.
Preso atto che presso “Villa Breda” il “Centro Residenziale per Anziani” di Cittadella intende attivare un centro diurno per persone anziane non autosufficienti per il quale saranno poste in essere le necessarie procedure ai sensi dell’art. 7 L.R. 22/2002.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 15 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 189/2014;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.
decreta
Franco Moretto
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