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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 112 del 04 maggio 2015
"LR 7/2011 art. 8. Fondo di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio sanitari. Assegnazione anno 2014 ex art. 29 della LR 11/2014. Decreto del Direttore del Dipartimento servizi socio sanitari e sociali n. 221 del 10/07/2014 e provvedimenti consequenziali: inefficacia e sospensione dell'efficacia."
Si dà atto della inefficacia del DDR 221/2014 ai sensi del comma 3 dell’articolo 26 del d.lgs. 33/2013 e comunque se ne sospende l’efficacia unitamente, per quanto occorre, a quella di provvedimenti consequenziali.
Il Direttore
VISTO l’art. 8 della LR n. 7/2011 (Finanziaria 2011) rubricato in “Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari” per uno stanziamento per l’esercizio 2011 pari a € 50.000.000,00.
VISTA la DGR n. 1509 del 20 settembre 2011 la quale fissava i criteri e le modalità per l’accesso al predetto fondo.
VISTA la DGR n. 2517 del 29 dicembre 2011 con la quale la Giunta regionale ha approvato la graduatoria, l’impegno di spesa e il modello di convenzione in esecuzione all’articolo di legge sopramenzionato, nonché la successiva DGR n. 931 del 22 maggio 2012 con la quale si rettificava la graduatoria degli interventi di cui all’Allegato B della DGR n. 2517/2011 e l’ulteriore DGR n. 1301 del 03 luglio 2012 con la quale è stata prorogata la durata delle graduatorie approvate con la DGR n. 2517/2011.
VISTO l’art. 29 della LR n. 11/2014 (Finanziaria 2014) con il quale si stabilisce che le risorse, per l’esercizio 2014, di cui al Fondo regionale di rotazione di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “sono destinate agli interventi con gestione innovativa, secondo la lettera B della deliberazione della Giunta regionale n. 1509 del 20 settembre 2011 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione del Veneto n. 75 del 7 ottobre 2001”.
VISTA la LR n. 12/2014 (Legge di bilancio 2014) con la quale è stato rifinanziato il Fondo regionale di rotazione suddetto per un importo di euro 12.000.000,00.
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento servizi socio sanitari e sociali n. 221 del 10 luglio 2014 con il quale è stata impegnata la somma di € 12.000.000,00 a favore dei soggetti indicati nel dispositivo, nel quale si dà anche atto dell’obbligo di pubblicazione del medesimo provvedimento ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
VISTI i successivi decreti del Direttore della Sezione Non Autosufficienza con i quali sono stati disposti i pagamenti a favore di due soggetti beneficiari tra quelli individuati con il DDR 221, rispettivamente il DDR n. 160 del 27 novembre 2014 a favore di Cooperativa I Tigli 2 per l’importo di € 93.700,00 e il DDR n. 148 del 25 novembre 2014 a favore di Cooperativa Sociale Alternativa Ambiente per l’importo di € 600.000,00.
VISTO il successivo ed ulteriore Decreto n. 239 del 30 dicembre 2014 con il quale il Dirigente della Sezione Non Autosufficienza, preso atto della rinuncia di un beneficiario del DDR 221 (Cooperativa Il Focolare di Verona), provvede ad ulteriore scorrimento della graduatoria.
RILEVATO che con proprio Decreto n. 99 del 27 aprile 2015 il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale ha avocato a sé la competenza in ordine agli atti e ai provvedimenti di attuazione dell’articolo 8 della LR 7/2011.
RILEVATO che il DDR 221 del 10 luglio 2014 non risulta essere stato pubblicato ai sensi e per gli effetti degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, come disposto dallo stesso DDR 221, e che la pubblicazione ai sensi della normativa predetta è condizione di efficacia del provvedimento di concessione del beneficio, con la conseguenza che il provvedimento stesso deve considerarsi inefficace sin dall’origine.
RILEVATO che risulta necessario procedere ad approfondimenti in ordine alla sussistenza dei presupposti di concessione dei finanziamenti previsti dal suddetto DDR 221, in particolare in relazione alla ammissibilità di acquisti immobiliari a fronte di un finanziamento disposto con l’articolo 29 della LR 11/2014 che fa riferimento al fondo di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare.
RITENUTO conseguentemente, per quanto immediatamente sopra osservato, di sospendere anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quater della L. 241/1990 ogni adempimento attuativo connesso al riconoscimento dei finanziamenti di cui al DDR 221, ribadita l’inefficacia fin dall’origine di tale provvedimento, e di dare comunicazione della sospensione ai soggetti interessati ai fini della sospensione di ogni attività connessa al finanziamento.
decreta
Domenico Mantoan
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