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Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 17 del 24 febbraio 2015
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011 "Individuazione delle modalità per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile". Disposizioni esecutive per l'anno 2015.
Con il presente provvedimento si stabiliscono, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011, le istruzioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza per l’anno 2015 sulle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche alla data del 31 dicembre 2014 e operative e si approva la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il Direttore
Premesso che:
“1) Le Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche dovranno far pervenire alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti entro il 15 maggio di ogni anno una dichiarazione, secondo il modello che sarà predisposto dalla stessa Direzione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (o dal Revisore Unico), che attesti la situazione economica e patrimoniale in essere, la corrispondenza della attività svolta e programmata alle finalità statutarie e la persistenza della stessa entro l’ambito territoriale regionale.
2) La Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti individuerà annualmente un campione di Fondazioni, non inferiore al 15% di quelle iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, da sottoporre a controllo.
Tra gli enti da sottoporre a controllo rientreranno d’ufficio le Fondazioni che non hanno provveduto a trasmettere la dichiarazione/attestazione di cui al punto 1), nonché quelle la cui dichiarazione risulti incompleta o contenga elementi da far ritenere necessario un approfondimento/verifica in ordine al patrimonio e/o all’attività.
Gli enti individuati, su espressa richiesta della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, dovranno far pervenire entro 30 giorni dalla data della stessa, la seguente documentazione:
a) bilancio consuntivo, sottoscritto in originale dal legale rappresentante, così composto: stato patrimoniale, rendiconto della gestione con il risultato positivo (utile) o negativo (perdita), nota integrativa, prospetto di movimentazione dei fondi;
b) bilancio preventivo, sottoscritto in originale dal legale rappresentante;
c) verbale di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (in copia semplice);
d) sintetica relazione illustrativa dei bilanci di cui sopra, sottoscritta in originale dal legale rappresentante, e dell’attività realizzata/programmata, in cui si evidenzino i benefici prodotti dall’Ente nei confronti del contesto sociale di riferimento;
e) pareri sui bilanci consuntivo e preventivo dell’Organo di Revisione Contabile, sottoscritti in originale dallo stesso Organo.
3) Qualora in sede di controllo della documentazione ricevuta, la Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti riscontri una consistente diminuzione patrimoniale rispetto alla dotazione iniziale, una considerevole perdita di gestione, o il possibile venir meno degli altri requisiti, sulla base dei quali era stato originariamente concesso il riconoscimento giuridico, chiederà agli enti chiarimenti e delucidazioni. Le Fondazioni dovranno far pervenire i riscontri entro 30 giorni dalla data della richiesta: qualora gli enti non forniscano i chiarimenti richiesti o non ottemperino a quanto eventualmente prescritto dalla Direzione e, nel caso di riscontrata criticità patrimoniale, la stessa dovesse perdurare anche nel corso di verifiche successive, la Direzione potrà disporre la revoca del riconoscimento giuridico o, in presenza dei requisiti previsti, adottare i provvedimenti di cui agli artt. 26, 27 e 28 del Codice Civile e all’art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.
4) Qualora, infine, le Fondazioni inserite nel campione di controllo annuale non facciano pervenire la documentazione di cui al punto 2) e, nonostante i solleciti della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, perduri la situazione di inadempienza tale da non consentire in concreto l’esercizio dell’attività di controllo e di vigilanza stabilita dalla legge e disciplinata dal presente provvedimento, potranno essere esercitati i poteri di intervento, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 25 del Codice Civile, da adottarsi con deliberazione della Giunta Regionale.
5) Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti trasmetterà al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull’attività di vigilanza e controllo effettuata nell’anno precedente.”;
Premesso quanto sopra, si tratta con il presente provvedimento:
Tutto ciò premesso:
decreta
Maurizio Gasparin
(seguono allegati)
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